Buongiorno,
Volevo delle informazioni in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande: qualora il legale rappresentante non abbia i requisiti definiti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010, è possibile la nomina di un soggetto preposto e ci sono riferimenti normativi che consentono la nomina? E' necessaria la formalizzazione della nomina con una delega scritta? E' presente una normativa regionale dal momento che le mie aree di interesse sono Lombardia e Lazio?
La ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Buongiorno,
Volevo delle informazioni in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande: qualora il legale rappresentante non abbia i requisiti definiti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010, è possibile la nomina di un soggetto preposto e ci sono riferimenti normativi che consentono la nomina? E' necessaria la formalizzazione della nomina con una delega scritta? E' presente una normativa regionale dal momento che le mie aree di interesse sono Lombardia e Lazio?
La ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
[/quote]
Su questo forum trovi molte risposte (digita "preposto" nel motore di ricerca).
Ti sintetizzo:
1) puoi nominare preposto
2) non serve un atto formale (ma il preposto deve firmare il modello per accettazione)
3) la normativa non cambia in base alla regione di riferimento
Ho avuto modo di leggere i vari forum sull'argomento però non riesco a trovare la normativa di riferimento. Dove posso ritrovare i riferimenti normativi che consentono la nomina del soggetto preposto e le modalità di nomina?Inoltre volevo chiedervi se è legalmente possibile nominare un Responsabile interno (diverso dal Preposto) delle Procedure di Autocontrollo (in riferimento al Regolamento CE 852/2004) e in che termini questo soggetto abbia responsabilità (in termini legali) in caso di violazioni in materia di controlli ASL che riguardano proprio l'applicazione del Piano HACCP.
Grazie mille
Ho avuto modo di leggere i vari forum sull'argomento però non riesco a trovare la normativa di riferimento. Dove posso ritrovare i riferimenti normativi che consentono la nomina del soggetto preposto e le modalità di nomina?Inoltre volevo chiedervi se è legalmente possibile nominare un Responsabile interno (diverso dal Preposto) delle Procedure di Autocontrollo (in riferimento al Regolamento CE 852/2004) e in che termini questo soggetto abbia responsabilità (in termini legali) in caso di violazioni in materia di controlli ASL che riguardano proprio l'applicazione del Piano HACCP.
Grazie mille
[/quote]
Di seguito il riferimento normativo sul PREPOSTO.
Non è prevista alcuna nomina scritta, quindi essa non è indispensabile anche se, di fatto, occorre laddove il preposto deve firmare per accettazione.
Il responsabile HACCP può essere soggetto diverso dal preposto.
La responsabilità è cosa diversa dal ruolo di preposto. Essa rimane in via di principio IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE a meno che non dimostri di aver delegato un terzo (responsabile haccp o preposto) per determinate attività.
APPROFONDIMENTI:
https://www.google.it/#q=site:%2F%2Fomniavis.it%2Fweb%2Fforum%2F+preposto
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59[/b][/color]
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, [color=red][b]ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale[/b][/color].))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.
Quindi in sostanza:
- Qualora il legale rappresentante non abbia i requisiti definiti nell'articolo 71, è possibile la nomina di un soggetto preposto in virtù del comma 6bis dell'art. 71.
- Non è prevista una delega scritta ma al massimo può essere previsto un modello di accettazione.
- Un responsabile interno diverso dal preposto può occuparsi delle procedure di Autocontrollo.
Ho detto bene? C'è un riferimento normativo che specifica che non è richiesta alcuna delega scritta e che al massimo può essere previsto un modello di accettazione?
Vi ringrazio davvero della vostra disponibilità. Mi siete stati veramente tanto d'aiuto. Vi chiedo di rispondere al mio ultimo quesito.
Grazie mille
Ho detto bene? C'è un riferimento normativo che specifica che non è richiesta alcuna delega scritta e che al massimo può essere previsto un modello di accettazione?
[color=red]Non c'è un riferimento normativo e questo E' IL RIFERIMENTO NORMATIVO.
Mi spiego.
Nel settore esiste il principio per cui:
1) è consentito tutto ciò che non è vietato
2) vi è libertà delle forme
QUINDI mancando una norma che imponga l'atto di nomina scritta questo non è obbligatorio.
Quindi il riferimento normativo è l'art. 71 del Dlgs 59/2010 che non prevde tale obbligo.
Ti confermo:
- Qualora il legale rappresentante non abbia i requisiti definiti nell'articolo 71, è possibile la nomina di un soggetto preposto in virtù del comma 6bis dell'art. 71.
- Non è prevista una delega scritta ma al massimo può essere previsto un modello di accettazione.
- Un responsabile interno diverso dal preposto può occuparsi delle procedure di Autocontrollo.
[/color]
Grazie mille. Siete stati di grande aiuto
riferimento id:25039Volevo chiedere una cosa. Ieri mi avete risposto che il responsabile Haccp non ha responsabilità in caso di violazioni in materia di controlli ASL che riguardano proprio l'applicazione del Piano HACCP. Però c'è questo articolo che mi ha creato dei dubbi (art. 8 del Dlgs 155 del 26 maggio 1997 abrogato poi dal Decreto Legislativo 193/07:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Come si pone questo articolo con quello che abbiamo detto ieri?
PRECISAZIONE. NELLA MIA RISPOSTA TI HO SCRITTO:
La responsabilità è cosa diversa dal ruolo di preposto. Essa rimane in via di principio IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE a meno che non dimostri di aver delegato un terzo (responsabile haccp o preposto) per determinate attività.
Il responsabile dell'industria alimentare è il legale rappresentante a meno che, come detto, non incarichi un terzo (institore, dipendente qualificato, responsabile haccp) in questo caso rimanendo esonerato da eventuale responsabilità diretta (continua a rispondere come obbligato in solido).
Il D.Lgs 155/97 definiva anche la figura del del "responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificamente delegato": in pratica, tale figura si traduce o nel "rappresentante legale" della società, oppure in un suo "delegato", il quale deve avere ampi poteri di autonomia decisionale conferitegli da parte del titolare, oltre, naturalmente essere dotato di adeguate capacità professionali.
Quindi il Responsabile di solito è il titolare dell’azienda ovvero il rappresentante legale della società, tuttavia, la figura potrebbe essere ricoperta da un delegato che in possesso dei requisiti e delle capacità professionali, svolge per conto del titolare, tutta quella serie di operazioni volte alla salvaguardia dell’ambiente lavorativo.