Buongiorno,
il Mod. F15 relativo alla procura per la firma e l'invio telematico delle pratiche SUAP, prevede a carico del procuratore l'obbligo di "custodire in originale presso il proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti" la documentazione cartacea sottoscritta dal richiedente sprovvisto di firma digitale.
Quali sono i termini previsti? Per quanto tempo permane tale obbligo?
Grazie
Dipende dal tipo di documento. Ad esempio le ricevute dei pagamenti si devono conservare per 5 anni, ma le dichiarazioni e gli elaborati progettuali dovrebbero essere conservati per sempre, perché contengono dati che mantengono un'efficacia in via permanente.
riferimento id:25036Grazie per la celere risposta.
Ma ci sono riferimenti di legge in tal senso? Per il procuratore mi sembrerebbe un obbligo eccessivo.
Prima dell'avvento del procedimento informatizzato, il tecnico/consulente incaricato di seguire una pratica per conto di un terzo (quello che adesso normalmente e' anche procuratore alla firma) ad ottenimento del titolo abilitativo restituiva al Comittente tutti gli elaborati in originale, trattenendosi (ma per esclusivo scrupolo personale) una fotocopia di tutto quanto consegnato.
Con il procedimento informatizzato non esiste piu' la possibilita' di restituire gli originali al Committente ma addirittura sarebbe previsto in capo al procuratore l'obbligo di trattenere gli originali per tutta la vita?
Non esiste un riferimento univoco, la normativa sulla procura speciale, così come il modulo, fa rimando alle singole normative specifiche per le tipologie di documento.
Comunque, al di là di quanto dispone la norma, se io fossi il procuratore sentirei per primo l'esigenza di conservare l'originale cartaceo sottoscritto dal committente di tutte le dichiarazioni rese da questo, perchè al SUAP pervengono solo atti firmati dal procuratore. Se dovesse accadere che quelle dichiarazioni non risultano veritiere, come può il procuratore dimostrare di essersi limitato a firmare digitalmente e trasmettere al SUAP le dichiarazioni del suo cliente e di non aver invece arbitrariamente firmato delle dichiarazioni non veritiere addebitandole al cliente senza che questi ne sapesse nulla?
Altrimenti detto, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio: in caso di successivo procedimento penale, troppo facile sarebbe per il cliente scaricare la responsabilità di una dichiarazione che non riporta la propria firma digitale sul procuratore, per cui l'onere di conservazione del cartaceo è esclusivamente a tutela del procuratore!
In fondo il problema è oggi facilmente superabile: basta che il cliente attivi (gratuitamente) la TS-CNS presso la ASL e firmi direttamente senza fare procura per la firma a nessuno, e così il professionista non è tenuto a conservare nulla (bada bene che la conservazione dell'originale è necessaria solo per la procura alla firma e non per la procura alla trasmissione)
Grazie e approfitto per ribadire quanto questo forum sia di fondamentale ausilio oltreche' agli operatori SUAP anche e soprattutto agli utenti. Penso che sia l'unica occasione per confrontarsi e dirimere mille dubbi.
Grazie ancora||
Grazie e approfitto per ribadire quanto questo forum sia di fondamentale ausilio oltreche' agli operatori SUAP anche e soprattutto agli utenti. Penso che sia l'unica occasione per confrontarsi e dirimere mille dubbi.
Grazie ancora||
[/quote]
[b]Grazie a nome dello Staff e di tutti i nostri collaboratori che operano quotidianamente per realizzare questo obiettivo.
In particolare ringraziamo i nostri esperti sia per la qualità delle risposte che per la velocità di intervento.
[color=red]GRAZIE A TUTTI!!!![/b][/color]