[b]Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 466, del 2 febbraio 2015[/b]
Urbanistica.Differenze tra accertamento di conformità e condono edilizio
Dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non possono trarsi le medesime conseguenze della domanda di condono poiché i presupposti dei due procedimenti di sanatoria, quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica, sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale). Per tali osservazioni alla fattispecie dell’accertamento di conformità non può applicarsi la sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista per i condoni a partire dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, come richiamato dalle successive disposizioni di cui all’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, perché a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 13 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (attuale art. 36 del d.P. R. n. 380 del 2001), non perde efficacia l'ingiunzione di demolizione precedentemente emanata, a tal fine occorrerebbe una specifica previsione normativa, come quella contenuta negli art. 38 e 44 l. n. 47 del 1985 con riferimento alle domande di condono edilizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
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