Data: 2015-02-28 21:50:06

Scorrimento di graduatoria - nuovo concorso (CdS 23/2/2015)

Scorrimento di graduatoria - nuovo concorso (CdS 23/2/2015)

[color=red][b]Consiglio di Stato, sentenza del 23/2/2015 n. 909 [/b][/color]

N. 00909/2015REG.PROV.COLL.
N. 06735/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6735 del 2014, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Gabriella De Franchi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, Via L.
Mantegazza 24;
contro
Luigina Cavaliere, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Pali, con domicilio eletto
presso Rossella Rago in Roma, Via Otranto 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n.
00253/2014, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per la copertura di n.
5 posti di assistente amm.vo cat.c
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luigina Cavaliere;
Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Alessandro
Palanza e uditi per le parti gli avvocati De Franchi e Pali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La signora Luigina Cavalieri ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed
esami, riservato alle categorie previste dalla l. 68/99, per la copertura di 1 posto di
Assistente Amministrativo – Cat. C. – indetto dall’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata
(I.R.C.C.S- C.R.O.B.) di Rione in Vulture, collocandosi al 3° posto della relativa
graduatoria approvata con la delibera n. 355 del 13.5.2011. Con la delibera n. 488
del 20.3.2012, l’ASL di Potenza revocava due precedenti procedure concorsuali per
complessivi 3 posti di Assistente Amministrativo – Cat. C, indicendo avviso di
mobilità per la copertura di 6 posti di Assistente Amministrativo riservato ai
beneficiari della legge n.68/1999 art. 1 lett. a), b), c), d). Con successivo
provvedimento (n. 710 del 10.10.12) l’Azienda procedeva alla rideterminazione del
proprio organico. Con la delibera n. 867 del 14.12.12. la ASL di Potenza stabiliva le
modalità di reclutamento del personale e lo schema di accordo tra le AA.S.S.R.
della Basilicata ai fini dell’utilizzo reciproco di graduatorie ancora valide ed efficaci.
Gli originari 6 posti vacanti in organico per la funzione di Assistente
Amministrativo - Cat. C - riservati ai beneficiari della legge n. 68/1999, venivano
ridotti a 5 a seguito del trasferimento, sulla base della procedura di mobilità di cui
alla delibera n.488 del 2012, del sig. Fabio Di Nardo che era stato in precedenza
vincitore del concorso a cui aveva partecipato la ricorrente. Per la copertura dei
suddetti 5 posti, l’ASP indiceva una procedura concorsuale in esecuzione della delibera n. 194 del 27.3.13 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
2. - Avverso la stessa delibera e il relativo bando proponeva ricorso la Signora
Cavalieri al TAR per la Basilicata deducendo: 1. Violazione di legge per mancato
rispetto dei principi generali dell’ordinamento in materia di reclutamento dei
dipendenti; 2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. A sostegno della prima
censura la ricorrente evidenziava la mancata osservanza dei principi di diritto
enunciati dall’Adunanza Plenaria del 28.7.2011, n.14 in base alla quale debbono
sempre motivarsi, da parte dell’Amministrazione, le modalità prescelte per il
reclutamento ai fini della copertura dei posti vacanti, fermo restando un indiscusso
favor per l’utilizzazione delle graduatorie preesistenti degli idonei, cedevole
soltanto dinnanzi a ragioni di interesse pubblico (da indicare con estrema
puntualità). Con il secondo motivo di ricorso la sig.ra Cavalieri eccepiva, con
maggior precisione, l’assenza di qualsivoglia valutazione da parte
dell’Amministrazione procedente in ordine alle graduatorie predette sostenendo,
oltretutto, l’illogicità della indizione di una procedura del tutto identica alla
pregressa, non introduttiva di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti dal
precedente concorso.
3. - Con la sentenza n. 253/2014 il TAR per la Basilicata ha accolto il ricorso
dinnanzi ad esso promosso affermando, in via preliminare, che il ricorso in esame
non risulta inammissibile per l’omessa impugnazione delle precedenti delibere n.
711 del 10.10.2012 e n. 765 del 30.10.2012, di approvazione del Piano del
fabbisogno del personale e delle assunzioni per l’anno 2012, con il quale era stato
deciso di indire un concorso per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di
Assistente Amministrativo Categoria C, esclusivamente riservato ai beneficiari
indicati dalle lett. a), b), c) e d) del 1° comma dell’art. 1 L. n. 68/1999. Ciò in quanto deve ritenersi che la stessa ASP abbia implicitamente annullato la predetta
decisone di selezionare mediante concorso i 5 posti di Assistente Amministrativo
Categoria C, riservati ai disabili ex art. 1, comma 1, L. n. 68/1999, quando ha
formalmente recepito con la successiva del. n. 867 del 14.12.2012 il suddetto
accordo attuativo dell’art. 30, comma 2, L.R. n. 33/2010 (come modificato dall’art.
13 L.R. n. 17/2011), sottoscritto il 5.11.2012 dalla stessa ASP, dall’ASM, dal
CROB (il quale lo ha approvato con del. n. 7 del 9.1.2013) e dall’A.O. San Carlo. Il
TAR ha quindi ritenuto, nel merito, il ricorso fondato alla luce dei criteri di
preferenza per lo scorrimento delle graduatorie di precedenti ricorsi, salvo diversa
motivazione, come precisati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la
decisione n. 14 del 28.7.2011. La sentenza annulla la delibera n. 194 del 27.3.2013
ed il relativo bando di concorso precisando che gli idonei di una graduatoria
concorsuale ancora efficace non risultano titolari di un diritto soggettivo allo
scorrimento, ma di un interesse legittimo e che, pertanto, in seguito al passaggio in
giudicato della medesima sentenza, l’ASP dovrà attribuire uno dei cinque posti,
messi a concorso, alla ricorrente, in quanto ha fatto valere entro il termine
decadenziale di impugnazione il proprio interesse legittimo allo scorrimento della
graduatoria ancora vigente.
4. - L’ Azienda Sanitaria locale di Potenza ha quindi impugnato la sentenza del
TAR per la Basilicata. Fa presente preliminarmente di aver proceduto all’avvio del
concorso impugnato dalla ricorrente in primo grado ed attuale appellata solo dopo
aver compiutamente espletato per gli stessi posti le procedure di mobilità ai sensi
dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. 165/2011 con la delibera n. 488 e previa revoca
di concorsi precedentemente banditi. Sottolinea in primo luogo il vizio di
ultrapetizione in cui è incorsa la stessa sentenza affermando che l’Amministrazione
dovesse assegnare uno dei 5 posti messi a concorso in base allo scorrimento della
graduatoria, mentre il ricorso in primo grado si limitava a chiedere l’annullamento del concorso. Inoltre l’Azienda, anche in attuazione della sentenza di
annullamento, avrebbe potuto perseguire diverse alternative e non solo quella
indicata dal TAR. In particolare l’Azienda deve seguire i criteri fissati con le
delibere n.867 del 14/12/2012 e n.41 del 23/01/2013, che prevedono che
l’Azienda stessa deve attingere in via prioritaria dalle graduatorie in corso di
validità della medesima ASP e, solo in caso di esaurimento di queste, da quelle
delle disciolte aziende confluite nell’ASP, approvate successivamente al
30/09/2013 (tra le quali non rientra il CROB di Rionero presso il quale la
ricorrente in primo grado è compresa in una graduatoria in corso di validità) e,
infine, solo in via subordinata e come facoltà, dalle graduatorie aperte presso altre
aziende del Servizio sanitario nazionale.
5. – La ricorrente in primo grado e attuale appellata Sig.ra Luigina Cavalieri si è
costituita in giudizio con proprio controricorso e appello incidentale. Con il
controricorso viene riaffermata la coerenza della pronuncia del TAR per la
Basilicata che come contenuto principale ha certamente annullato il bando di
concorso impugnato in primo grado per non avere provveduto allo scorrimento
delle graduatorie sulla base della normativa regionale (art. 30 delle legge regionale
33/2010 e art. 6 della legge regionale 16 aprile 2013 n. 7) e degli accordi intercorsi
tra enti del Servizio sanitario regionale come invece ha puntualmente fatto in altre
circostanze. Ciò in mancanza di qualsiasi motivazione e quindi in contrasto con i
principi di diritto individuati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011.
Non vi è alcuna contraddizione tra l’annullamento del concorso e la attivazione di
un nuovo concorso per 4 (invece di 5) posti. Mentre è del tutto evidente che lo
scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità debba avvenire nel
rispetto delle leggi regionali, per cui sono inconferenti le censure sollevate al
riguardo nell’appello. L’appellata propone, inoltre, appello incidentale laddove si dovesse erroneamente ritenere che con l’impugnata sentenza il concorso sia stato
annullato in relazione ad un solo posto e non anche integralmente.
6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 27
novembre 2014.
7. – Deve essere esaminato per primo l’appello principale, in quanto contesta in
modo sintetico con unico motivo l’intera sentenza, mentre l’appello incidentale ne
contesta una parte. L’appello principale è fondato.
7.1. – La sentenza del TAR non è condivisibile in ordine alla questione primaria
della sussistenza in capo all’Azienda appellante dell’obbligo di motivare il mancato
scorrimento della graduatoria nella quale è compresa tra gli idonei la ricorrente in
primo grado e attuale appellata per le ragioni esposte nei due punti successivi.
7.2. – In primo luogo deve osservarsi che secondo i principi di diritto di cui alla
sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 l’obbligo di motivazione sussiste per
bandire un concorso del tutto identico a quello a cui si riferisce la graduatoria in
corso di validità. La identità tra i due concorsi non sussiste se il secondo concorso
è stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un accordo
tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in
corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere. L’accordo tra gli
enti che prevede tale facoltà non trasferisce automaticamente - nel caso non ci si
voglia avvalere della facoltà medesima - l’obbligo di motivazione che è previsto
dalla normativa vigente come interpretata dalla Adunanza plenaria n. 14/2011 per
bandire concorsi identici in presenza di graduatorie derivanti dallo stesso ente. E’
quindi fondata l’affermazione dell’Amministrazione appellante che gli accordi in
questione prevedono solo facoltà e opportunità aggiuntive, non anche un obbligo.
7.3. – La scelta dell’Amministrazione si presenta come oggettivamente motivata e
ragionevole dal momento che il concorso impugnato segue una procedura di mobilità avviata - prima degli accordi tra gli enti che prevedono la facoltà di
avvalersi di graduatorie di enti diversi - per la copertura dei medesimi posti ed è
stato infatti bandito esattamente per i posti residui dopo l’espletamento della
procedura di mobilità. La stessa sentenza del TAR segnala al riguardo che il
concorso era nel Piano del fabbisogno del personale e delle assunzioni per l’anno
2012 approvato con delibera n.765 del 30.10.2012, che precede gli accordi tra gli
enti appena richiamati.
7.4. – Per le concorrenti ragioni sopra esposte, deve escludersi l’obbligo di una
esplicita motivazione per il mancato scorrimento delle graduatorie e per la delibera
che ha bandito il concorso impugnato in primo grado e che deve pertanto
considerarsi legittima.
8. – L’appello principale deve essere accolto e deve essere conseguentemente
respinto l’appello incidentale.
9. – In relazione all’alterno andamento del giudizio le spese per entrambi i gradi del
giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l'appello principale e respinge quello incidentale, per l'effetto, conferma la
sentenza impugnata.
Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, ConsigliereRoberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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