Buonasera, vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Il Comune nel 2005 ha approvato il "Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti operanti in materia di campi elettromagnetici ... " in applicazione della L.R. Puglia n. 5/2002.
In applicazione del suddetto regolamento, nel 2006 dopo un percorso partecipato e condiviso con i gestori, ha approvato il "Piano comunale di installazione e localizzazione comunale" individuando come siti su cui è possibile installare tali impianti, solo immobili di proprietà comunale.
Sempre in applicazione del suddetto regolamento, nel 2006 dopo un percorso partecipato e condiviso con i gestori, ha anche approvato il canone di locazione che gli stessi avrebbero dovuto pagare per l'utilizzo dei siti comunali individuati nel Piano.
Conseguentemente sono stati concessi in locazione tali siti e installati gli impianti .
Oggi, a scadenza contrattuale, i gestori chiedono di rivedere al ribasso il canone concordato a suo tempo.
Dall'altro lato il Comune pretende il rinnovo contrattuale almeno alle stesse condizioni, facendosi scudo con il Piano (peraltro mai aggiornato) che prevede solo siti comunali .
Orbene vi chiedo, può il Comune imporre l'installazione di tali impianti solo sui siti comunali individuati nel Piano? imponendo così le sue condizioni ai gestori?
o alla luce della copiosa giurisprudenza sopravvenuta, i gestori possono richiedere l'autorizzazione all'installazione su siti di privati, anche prossimi a quelli individuati dal Comune, dimostrando di preferire questi ultimi a quelli comunali, per aver spuntato condizioni contrattuali più favorevoli?
Grazie e buona serata
Ciao,
sul punto vi sono filoni giurisprudenziali volti al FAVOR per gli installatori (anche in termini di limiti alla potestà pianificatoria comunale).
In senso opposto esistono anche sentenze sulla legittimità dei piani locali fra cui:
TAR Toscana n. 1675 del 5 dicembre 2013 Legittimità dell’ordinanza di disattivazione immediata di una antenna non autorizzata sulla base del Piano Territoriale delle Installazioni.
Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013 In presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti. Non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità (tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione).
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7981 del 21 settembre 2012 Il Comune può esercitare, in materia d’installazione degli impianti radioelettrici, il potere di autotutela annullando il titolo abilitativo assentito per silenzio, stante la riscontrata situazione di inesistenza del traliccio, attestata dal Piano di localizzazione antenne adottato con delibera comunale.
TAR Lombardia (BS) sez. II n. 1461 del 24 agosto 2012 L’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l’interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali. In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Nel caso in esame il Comune non disponeva di un piano di distribuzione degli impianti elaborato con le analisi e le garanzie necessarie, e ha cercato invece di individuare nelle disposizioni urbanistiche generali dei vincoli ostativi all’insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2729 del 7 giugno 2012 Un diniego in attesa di una futura adozione di piano di localizzazione – di cui non si specificano i termini – finisce per risolversi in un illegittimo arresto sinedie del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore.
T.A.R. Veneto Sez. II n. 175 del 1 febbraio 2011 Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che consistono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, secondo criteri generali ed astratti ed in assenza di giustificazioni relative alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili.
TI CONSIGLIO DI ANALIZZARE BENE IL RECENTE ORIENTAMENTO CONTENUTO IN:
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 09.01.2013 n° 44
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=18a95044-9e8e-11e2-9019-5b005dcc639c
VEDI ANCHE:
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306, del 23 gennaio 2015
Elettrosmog.Legittimità annullamento autorizzazione stazione radio base per violazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune e le società di telefonia mobile
E’ legittimo il limite di m.100 (di cui al 4 alinea del paragrafo “Impegni del Comune” del Protocollo d’Intesa) e deve ritenersi applicabile alla generalità degli immobili, senza distinzione tra immobili pubblici e privati. Una lettura coordinata (e coerente) delle citate disposizioni fa, infatti, ritenere che spetti innanzitutto al Comune di Roma (e ai Municipi interessati) l’individuazione di siti di proprietà comunale ove è possibile collocare gli impianti, anche nel rispetto delle distanze indicate a tutela dei siti sensibili, e che, nel caso in cui il Comune non individui tali siti, i gestori possano procedere egualmente (individuando quindi possibili siti idonei), ma pur sempre nel rispetto delle norme di settore e di quelle (ulteriori) dettate dallo stesso Protocollo d’Intesa (fra le quali devono ritenersi incluse le disposizioni dettate a tutela dei siti sensibili). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/11251-elettrosmog-legittimit%C3%A0-annullamento-autorizzazione-stazione-radio-base-per-violazione-del-protocollo-d%E2%80%99intesa-tra-il-comune-e-le-societ%C3%A0-di-telefonia-mobile.html
ESISTONO POTERI AI LIMITI LOCALIZZATIVI, MA PUNTUALI, RAGIONEVOLI E GIUSTIFICATI.
DIFFICILE IMMAGINARLI CON LO SVILUPPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE (CHE NON SONO PIU' QUELLE NE' DEL 2003 NE' DEL 2006).
DIFFICILE ANCHE OTTENERE LA FIRMA DEGLI OPERATORI, SAPENDO DI QUESTA POSSIBILITA'.
IMPOSSIBILE NEGARE SULLA BASE DEL PIANO SCADUTO ... E QUINDI NON AVETE NEMMENO IL COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO.
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[color=red][b]ANTENNE (stazioni radio base) - normativa e giurisprudenza
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