Buongiorno,
un possessore X di licenza spettacoli viaggianti rilasciata dallo scrivente Comune ed elencante n. 3 attrazioni, vorrebbe cedere un'attrazione a nuovo gestore Y.
Prima di tutto, sia X che Y devono inviare allo scrivente Suap rispettivamente Scia di cessazione e Scia di subingresso nella gestione della sopra citata attrazione con tanto di atto notarile? Oppure basta una semplice richiesta di voltura in marca da bollo da parte del gestore X ?
Inoltre:
Detto che spetta allo scrivente SUAP l'aggiornamento (anche futuro) del logbook, l'aggiornamento stesso deve avvenire congiuntamente ad una comunicazione di conclusione procedimento/provvedimento inviata sia al cedente sia al cessionario?
Nel caso Y sia già provvisto di licenza, l'aggiornamento della stessa con la nuova attrazione rilevata andrebbe fatto da parte dello scrivente SUAP ?
Per quanto riguarda invece la licenza di X, venendo meno un'attrazione gli andrebbe rilasciata una nuova licenza, oppure è possibile in qualche modo aggiornare la precedente? (la nuova licenza prevederebbe marca da bollo con ulteriori spese a carico di X)
Grazie mille.
Faccio una sintesi sulla procedura.
Ogni cambio di gestione deve essere annotato nel “libretto di attività”. Il libretto dell’attività è un po’ come il libretto di circolazione delle auto, deve essere aggiornato (da parte degli stessi gestori) con tutte le volture. Il comune che ha registrato l’attrazione terrà il novero di tutti i cambi gestore (l’attrazione si registra una sola volta presso un determinato comune). Puoi sempre verificare con quel comune se libretto attività e registrazione attuale corrispondono.
Dal lato subingresso, nella realtà ho visto che il trasferimento di un’attrazione può avvenire sia come vero e proprio subingresso in ramo d’azienda comprensivo delle attrazioni sia come semplice vendita di un’attrezzatura, in quest’ultimo caso non ritengo necessario un atto notarile. In entrambi i casi la procedura di voltura dell’attrazione è la stessa. Resta inteso che l’utilizzatore (gestore) dell’attrazione deve avere una abilitazione ex art. 69 con l’annotazione di quell’attrazione (codice del comune registrante).
Il comma 10 dell’art. 4 del DM 18/05/2007 dispone:
Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, [b]oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo[/b].
Il comune registrante quindi, rilascerà al nuovo gestore una presa d’atto / provvedimento con la quale conferma l’avvenuta annotazione. Su questo punto non c'è uniformità di azione.
In genere i gestori hanno una abilitazione originaria per spettacolo viaggiante rilascia dal proprio comune e poi una serie di aggiornamenti, rilasciati dai comuni che hanno registrato le attrazioni, che si sommano a quella.
Dalla circolare 114/2009 si evince:
il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. [b]Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stess[/b]a;
il nuovo gestore deve segnalare al Comune che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4. Tale disposizione recita:
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, [b]il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo[/b]. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione
Nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa.
Il Gestore è quello che esercita l’attività ed è in possesso dell’art. 69 TULPS. Un costruttore o un commerciante, pur in assenza di 69 TULPS, possono anche registrare l’attività prima di venderla o noleggiarla ad un gestore. In ogni caso possono detenere e commerciare attrazioni senza mai utilizzarle.
Il Ministero chiarisce altresì che nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, è da ritenere, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.
Ringrazio per la risposta; però se da un lato è chiara la scarsa uniformità di azione per quanto riguarda la conferma scritta/provvedimento di voltura emanato dal Comune, dall'altro lato non si capisce come tale domanda possa essere ricevuta:
-Scia di cessazione + subingresso ? (anche non in presenza di atto notarile, che leggo non sia necessario)
-richiesta "cartacea" in marca da bollo?
-richiesta via Pec ?
Inoltre, qual è il modo migliore (o perlomeno quello consigliabile) per "eliminare" l'attrazione dalla vecchia licenza? Io propenderei per preparare e rilasciare una nuova licenza senza la sopra citata attrazione, richiamando il numero progressivo della licenza precedente; l'unico problema sarebbe la necessità di una nuova marca da bollo.
Grazie