Data: 2015-02-27 09:29:17

Estetista a domicilio

Buongiorno, mi chiamo Laura e sono un'estetista con qualifica e specializzazione e risiedo nella provincia divarese.  La legge che regolamenta l'attività di estetista, parrucchiere, ecc vieta lo svolgimento del mestiere in forma ambulante o presso il domicilio del cliente se non per particolari situazioni (invalidità comprovata del cliente, vip, ecc). Mi chiedevo se riguardasse tutta la branca dell'estetica o solo alcuni rami ad esempio i massaggi. E' possibile eseguire veri e propri trattamenti estetici come epilazione, pulizia viso o simili? Oppure, è possibile eseguire massaggi?

Grazie

Laura

riferimento id:24975

Data: 2015-02-28 08:43:54

Re:Estetista a domicilio


la legge n. 1/1990 (legge statale che detta i principi della professione di estetista) dispone espressamente all’art. 4 che[i] l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente oppure presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.[/i]

La legge NON dispone che l’attività svolta al domicilio debba sottostare alla condizione dell’invalidità del cliente.

E’ utile rammentare che le norme che regolano le attività economiche ai sensi di una serie di principi di liberalizzazione introdotti a cavallo fra il 2011 e 2012 (vedi DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012, DL 5/2012) devono essere interpretate tenendo conte che è legittimamente esercitabile tutto ciò che non trova espresso divieto o comunque non è sottoposto a esplicita condizione abilitativa in base ad una norma avente valore di legge. In sintesi, solo la legge o una norma avente maggiore o uguale valore può prevedere delle forme di controllo o inibizione all’esercizio di attività economiche.
ogni disposizione recante divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'esercizio / accesso delle attività è, in ogni caso, interpretata ed applicata in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale. In altre parole, non è legittimo, da parte di una PA, imporre divieti o restrizioni, per analogia, ad attività genericamente riconducibili a quella per la quale sussistono divieti legali. In ogni caso, qualora sussista una restrizione questa deve essere interpretata in modo ragionevolmente proporzionato al rapporto che vige fra la libertà di esercizio e limiti derivanti da possibili danni in ordine alla salute, l’ordine pubblico e altri aspetti di notevole valore sociale.

In assenza di una legge regionale che detti quali siano le attività esercitabili al domicilio è impossibile fare un elenco di quello che puoi fare o meno. Resta inteso che devi garantire condizioni igienico-sanitarie aoggettive, avere i requisiti professionali e presentre una SCIA al comune dove hai la sede legale

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