Buongiorno. Vorrei sottoporvi una questione relativa all'avvio di attività di estetica. L'avvio viene fatto da una snc composta da due socie di cui la legale rappresentante munita della qualifica di Estetista nonchè della formazione necessaria per la gestione di attività autonoma di estetica, mentre l'altra socia non possiede la qualifica di estetista. Quindi l'attività può essere avviata in quanto la legale rappresentante possiede tutti i requisiti necessari ma l'altra socia a parere mio non può svolgere attività di estetica senza la qualifica professionale.
Altra questione i locali devono essere visitabili compreso ovviamente il bagno e la doccia.
Grazie mille. Buona giornata.
L’attività che descrivi può essere avviata senza ombra di dubbio e può essere anche una impresa artigiana dato che L’impresa artigiana nella forma della società, ai sensi della legge n. 443/1985, presuppone che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale.
La domanda se il socio senza requisiti possa comunque svolgere l’attività di estetista presuppone una risposta complessa.
Ai sensi della legge n. 1/90 e ai sensi della LR 28/04 è vero che...
[i]Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano [b]professionalmente[/b] l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale
Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano [b]professionalmente[/b] l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale[/i]
ma è vero anche che uno dei modi di acquisire la qualifica è quello che passa da [b]almeno[/b] tre anni di esperienza lavorativa qualificata come (anche) dipendente o socio.
Quindi al fine di evitare un insensato [i]loop[/i] in cui “non posso lavorare perché non sono qualificato ma devo lavorare per ottenere la qualifica”, direi che il soggetto in questione, può lavorare sotto la supervisione del RT pur non avendo i requisiti. Resta inteso che il suo lavoro non sarà un’attività che possiamo individuare come svolta “professionalmente”.
Per quello che riguarda la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche occorre vedere la normativa speciale con le relative condizioni applicative afferenti ai fabbricati privati aperti al pubblico, vedi: DM 236/89, legge 104/92 e LR 47/91. Vedi anche l’art. 101 del DPGR 47R/2007.