Buonasera,
volevo proporre il seguente quesito.
Secondo voi ci sono sanzioni a carico di una snc che non ha comunicato la cessazione dell'indirizzo pec al registro imprese ?
Quali provvedimenti da parte della Camera di Commercio o di altri possono essere presi a carico del l.r. per non aver fatto tale comunicazione ?
Poniamo che l'indirizzo fosse xxxx@confxxx.it e poniamo che l'associazione di categoria che lo seguiva e che ospitava la pec sul proprio dominio, lo abbia cancellato dai propri elenchi e quindi non sia più un loro assistito, al contempo disattivando la pec .
Poniamo anche che detta associazione abbia tentato di comunicare sia via pec sia per racc. a/r con la società ma invano perchè la pec torna ormai ovviamente indietro e la racc. anche, per compiuta giacenza.
L'associazione può o deve informare la Camera di Commercio di tale situazione ed in specie del fatto che quella mial pec non è più valida pur non sapendo da quale altra è stata eventualmente sostituita?
Grazie
Il problema si è posto ed è stato risolto con riferimento alle imprese attive alla data di istituzione dell'obbligo di attivazione delle PEC:
[b]SOCIETA'[/b]
In base al comma 6bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008 (introdotto dall'articolo 37 del D.L. 5/2012) le imprese in forma societaria che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro imprese (escluse le dununce REA) fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
Trascorso tale periodo l'atto sarà rifiutato.
[b]IMPRESE INDIVIDUALI[/b]
In base all'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 le imprese individuali che hanno hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro delle Imprese per un periodo massimo 45 giorni. Trascorso tale periodo la pratica viene respinta e si intende non presentata.
Sul punto si veda anche:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-06-29/sanzioni-fino-1032-euro-085818.shtml?uuid=AbTvAf9H
http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/66992/ditte-individuali-senza-pec-niente-sanzioni.html
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/mancata-comunicazione-pec-al-registro-delle-imprese-sanzioni
Il problema nel caso descritto permane perchè non vi sono atti da sospendere ma vi è un obbligo di fare da attivare e non esiste un riferimento specifico per l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Intanto grazie.
L'obbligo di comunicare la pec per le società mi pare sia dal 29.11.2011 (per le ditte individuali se non erro il 30.6.2013).
Nel caso di specie la "snc" è stata costituita nel 2001. Non rilevo dalla visura quando sia stato comunicato l'indirizzo pec.
Ad ogni buon fine, anche ammettendo che l'abbia fatto entro il termine previsto dalla legge, cosa accade se l'interessato non provvede (magari anche per dolo...) a comunicare un nuovo indirizzo al R.I. ?
Anche se non ci sono sanzioni pecuniarie, la Camera di Commercio potrebbe, su segnalazione di terzi (Comune o altri) o anche d'ufficio, magari previa diffida al l.r., inibire o sospendere l'iscrizione al Registro nel caso non si adempia entro un certo termine ?
Intanto grazie.
L'obbligo di comunicare la pec per le società mi pare sia dal 29.11.2011 (per le ditte individuali se non erro il 30.6.2013).
Nel caso di specie la "snc" è stata costituita nel 2001. Non rilevo dalla visura quando sia stato comunicato l'indirizzo pec.
Ad ogni buon fine, anche ammettendo che l'abbia fatto entro il termine previsto dalla legge, cosa accade se l'interessato non provvede (magari anche per dolo...) a comunicare un nuovo indirizzo al R.I. ?
Anche se non ci sono sanzioni pecuniarie, la Camera di Commercio potrebbe, su segnalazione di terzi (Comune o altri) o anche d'ufficio, magari previa diffida al l.r., inibire o sospendere l'iscrizione al Registro nel caso non si adempia entro un certo termine ?
[/quote]
OBBLIGO PEC per ditte individuali: 30 giugno 2013
OBBLIGO PEC per società: 29 novembre 2011
Quella prospettata da te penso sia la soluzione corretta. Niente sanzione pecuniaria ma diffida ad adempiere entro termine congruo (es. 30 giorni) dopo di che si procede alla sospensione dell'iscrizione dal Registro.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso di interpretare l’obbligo di
presentazione della PEC al Registro imprese come un adempimento essenziale per
le imprese, pertanto, decorso inutilmente il termine dei tre mesi senza integrazione
della comunicazione stessa, la pratica di istanza di iscrizione (sospesa) deve
intendersi come respinta (parere del Consiglio di Stato – sez. II del 10/04/2013
nr. 1714).
La stessa conclusione può essere estesa ai casi di cancellazione di indirizzo PEC come nel caso da te descritto.
Grazie per la celere e documentata risposta, come sempre. Meno male che Omniavis c'è!
:)