Data: 2015-02-25 11:54:08

Sospensione autorizzazione ai sensi dell'art. 29 l.n. 114/1998

Egregio Dottore,
devo sospendere un'autorizzazione tipo B ai sensi dell'art. 29 comma 3 D.lgs. 114/98 per recidiva nella violazione.
In questo caso, considerato che è la prima volta appilcherò la sospensione per 5 giorni (decisa arbitrariamente). Pensate vada bene (considerato che la legge prevede un periodo non superiore a 20 giorni).
ho già fatto avvio del procedimento e il trasgressore non ha presentato memorie.
Dal punto di vista operativo, trattandosi di "paninaro" con negozio ambulante, per impedire che nonstante tuto continui a lavorare cosa devo fare?  Mi devo far restituire l'autorizzazione per questi 5 giorni oppure non c'è bisogno? Devo far controllare che il mezzo resti in sosta con ritiro del libretto? Devo fare comunicazione alla Camera di Commercio?
GRAZIE.

riferimento id:24955

Data: 2015-02-28 14:08:02

Re:Sospensione autorizzazione ai sensi dell'art. 29 l.n. 114/1998


Egregio Dottore,
devo sospendere un'autorizzazione tipo B ai sensi dell'art. 29 comma 3 D.lgs. 114/98 per recidiva nella violazione.
In questo caso, considerato che è la prima volta appilcherò la sospensione per 5 giorni (decisa arbitrariamente). Pensate vada bene (considerato che la legge prevede un periodo non superiore a 20 giorni).
ho già fatto avvio del procedimento e il trasgressore non ha presentato memorie.
Dal punto di vista operativo, trattandosi di "paninaro" con negozio ambulante, per impedire che nonstante tuto continui a lavorare cosa devo fare?  Mi devo far restituire l'autorizzazione per questi 5 giorni oppure non c'è bisogno? Devo far controllare che il mezzo resti in sosta con ritiro del libretto? Devo fare comunicazione alla Camera di Commercio?
GRAZIE.
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Ciao,
per l'applicazione delle sanzioni accessorie trova applicazione l'art. 11 della l. 689/1981. L'adozione della sanzione accessoria è effettuata unitamente all'ordinanza ingiunzione (se presente) o, in caso di pagamento in misura ridotta con separato provvedimento.
FORMALMENTE non sarebbe necessario l'avvio del procedimento (ma non fa male inviarlo!).
Nella scelta del periodo di sospensione devi tener conto dei criteri dell'art. 11 in modo "ragionevole". Sono illeciti gravi? tizio ha sanato la posizione? è ricco? Se non hai elementi puoi anche applicare una soluzione di 12/15 giorni di sospensione ... ma anche 5 non appare irragionevole se hai elementi tali da "giustificare" l'interessato.
Quanto ai quesiti:
1) non devi ritirare alcun atto (visto che le licenze sono telematiche") e non lo devi fare anche se fossero cartacee
2) ovviamente l'interessato se continua a lavorare sta operando senza titolo e soggiace ad ulteriore sanzione pecuniaria
3) ovviamente non hai strumenti per controllare cosa succede fuori dal tuo Comune e "FORMALMENTE" l'interessato potrebbe impedire la sospensione presentando nuova scia di avvio attività in altro Comune ed esercitare senza soluzione di continuità! (ma non sei tenuto a dirgli di questa possibilità)


*********
[color=blue]Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Art. 29 comma 3.
In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.[/color]

[color=red]Legge 24.11.1981 n° 689
Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.[/color]

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