Data: 2015-02-25 07:20:15

TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO (DPGR 18/2001) mediante il

[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 18/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”).[/b][/color]

In allegato il decreto di modifica ed il TESTO COORDINATO del
[b]Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R “Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. 23 marzo 2000, n. 42)”.[/b]


Due sono gli ambiti di intervento: accessori afferenti ai mezzi di pernottamento e semplificazione in materia di rifugi escursionistici

1 - Con l’aggiornamento normativo di cui al DPGR 18R/2015 la regione interviene per chiarire quali siano i “mezzi accessori” afferenti a mezzi di pernottamento che stazionano nelle strutture ricettive all’aperto.
Con l’introduzione dell’art. 25-bis viene disposto:
[i]Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimuovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.[/i]

La necessità di questa precisazione nasce per risolvere possibili problemi in ordine alle procedure edilizio-urbanistiche collegate alla realizzazione di questi accessori.

In allegato è possibile scaricare la circolare di cui alla DGR n. 313/2014 ma il tutto va letto in combinato disposto con le nuove disposizioni che modficheranno la LR 42/2000 (vedi topic di seguito) e della LR n. 65/2014 in materia di governo del territorio:
A[i]rt. 134 LR 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
[...]
l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;[/i]
(sul punto vedere anche l’art. 137 della stessa LR 65/2014)


2 - per quanto riguarda la modifica sui rifugi escursionistici, la regione interviene con la soppressione di alcuni vincoli relativamente alle categorie di soggetti che possono essere ospitate in tali strutture. La finalità è quella di favorire la diffusione dei rifugi, anche in relazione alla valorizzazione del percorso toscano della [b]Via Francigena[/b].
In questo caso viene eliminato il comma 2 dell’art. 38 che prevedeva:
[i]L’autorizzazione indica le persone che di norma possono essere ospitate nel rifugio escursionistico, quali: soci di associazione; soggetti individuati in apposite convenzioni con enti che operano nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo.[/i]

Rammentiamo che i rifugi escursionistici sono delle particolari strutture per l’ospitalità collettiva (strutture afferenti a soggetti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative)
Ai sensi dell’art. 47 della LR 42/2000, le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di [b]rifugi escursionistici[/b].

La proposta di legge di modifica della LR 42/2000 (vedi topic di seguito) andrà a dispiplinare meglio proprio la fattiscpecie del rifugio escursionistico




riferimento id:24946

Data: 2015-02-25 07:32:03

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO (DPGR 18/2015)

Ricordiamo che la Regione sta approvando le modifiche al CODICE DEL TURIMO con la [color=red][b]proposta 406 del 06/02/2015[/b][/color] avente ad oggetto "[b]Modifiche alla L.R. 23 marzo 2000 n. 42 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo)[/b]"

In allegato la relazione esplicativa ed il testo delle norme


In sintesi:

- ripartizione delle funzioni in materia di turismo:
a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale;
b) alle Province la funzione della raccolta ed elaborazione di dati statistici e la relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni;
c) ai Comuni le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, di istituzione e tenuta dell’albo pro-loco nonché di accoglienza, di informazione e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica a carattere sovracomunale;

- viene istituito il Sistema delle Eccellenze Turistiche della Toscana che comprende le Destinazioni Turistiche di Eccellenza per le quali i comuni di riferimento abbiano attivato modelli di gestione sostenibile e che saranno riconosciute dalla Regione;

- viene prevista l’istituzione dei centri di assistenza tecnica per le imprese del turismo, autorizzati dalla regione, con funzioni in particolare di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento;

- vengono adeguate le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell’esercizio delle professioni alle vigenti normative statali, europee e regionali sia attraverso la formale sostituzione della “denuncia di inizio di attività” con la “segnalazione certificata di inizio attività” che attraverso l’individuazione del SUAP competente a ricevere la SCIA;

- viene eliminato l’obbligo di comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese, al fine di conformarsi a quanto previsto dalla legge 79/2011 (Codice del turismo);
[b]Note[/b]
In realtà il d.lgs. 79/2011 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui disponeva l'obbligo della comunicazione dei prezzi, ma non perché tale obbligo fosse ingiustificato di per sé ma solo perché lo Stato non ha competenza per farlo. E’ rimasta vigente, infatti, la disposizione:
[i]Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.[/i]

- viene introdotta nell’ambito della legge regionale 42/2000, per esigenze di organicità, la disciplina dell’”albergo diffuso”, struttura ricettiva oggi regolamentata dalla legge regionale 71/2013;

- viene inserita la precisazione sulla non assoggettabilità a permesso di costruire delle strutture temporaneamente ancorate al suolo posizionate nei campeggi come previsto dalla l.r. 65/2014 (Norme sul governo del territorio);

- viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive diverse dagli alberghi e in particolare relativamente ai soggetti legittimati alla gestione delle strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
[b]Note[/b]
Viene introdotta la defizione di rifugio escursionistico
[i]Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici di valenza turistico-culturale adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

- vengono definiti gli elementi costituenti il “pacchetto turistico” procurato al cliente dall’agenzia di viaggio e turismo per garantirne l’esclusiva erogazione da parte della stessa, anche a garanzia del consumatore e [b]viene prevista un’espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo online[/b] assoggettandole alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie;

- viene ri-disciplinata la professione della guida turistica al fine di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 97/2013 che elimina le limitazioni territoriali esistenti per l’esercizio della professione estendendo l’abilitazione all’intero territorio nazionale;

riferimento id:24946

Data: 2015-06-13 06:19:51

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

Social location - approfondimenti sui siti per la locazione di appartamenti, stanze, letti
Si tratta di servizi che spesso sono al confine della normativa di settore (e sicuramente a volte utilizzati impropriamente per locare appartamenti, stanze o singoli letti a persone senza adempiere agli obblighi prescritti per le attività ricettive).
Qui proponiamo un commento sui principali servizi: http://www.viaggiaredasoli.net/differenze-tra-couchsurfing-airbnb-e-homeexchange/

I principali siti:

[size=18pt]https://www.airbnb.it

https://www.couchsurfing.com/

https://www.homeexchange.com

https://www.uniplaces.com/[/size]

[img width=300 height=207]http://www.visapourbangkok.com/wp-content/uploads/2015/03/airbnb-couchsurfing-thailande-bangkok-hotel-guesthouse-khaosan-road.jpg[/img]

riferimento id:24946

Data: 2016-12-14 18:48:59

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (approvato il 14/12/2016)

La Regione Toscana ha approvato definitivamente il nuovo TESTO UNICO DEL TURISMO che abroga la L.R. 42/2000 ed altre disposizioni e detta una nuova aggiornata disciplina al settore.

La normativa riguarda anche la SHARING ECONOMY (Airbnb e simili), le LOCAZIONI TURISTICHE e per molti aspetti introduce importanti novità che approfondiremo progressivamente in questa sezione.

La VERSIONE UFFICIALE della legge regionale dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale (presumibilmente il 21 o 28 gennaio) e poi entrerà in vigore secondo quanto sarà previsto (si presume dal 1 gennaio 2017 ma potrebbe essere anche immediata o decorsi 15 giorni) .... ciò è importante perchè sono NUMEROSE le DISPOSIZIONI TRANSITORIE relative alle attività in essere.

Entro giugno 2017 giungerà il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE a completamento del quadro normativo.

IN ALLEGATO IL TESTO "UFFICIOSO" COMPLETO DI RELAZIONE

http://buff.ly/2h18og0

riferimento id:24946

Data: 2016-12-18 07:50:52

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

[b][size=18pt]Video presentazione delle principali novità in materia di TURISMO della Toscana[/size][/b]

[img width=285 height=300]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/15621920_1857202034491270_8540002047107219767_n.jpg?oh=af3a5b776d622f547edb60a8dd98589c&oe=58E16473[/img]

A cura del dott. Simone Chiarelli

[i]Registrazione del 18 dicembre 2016[/i]

[b]LINK[/b]: https://youtu.be/-AMVl0LL7fA

riferimento id:24946

Data: 2017-02-24 16:51:30

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

Governo impugna il Testo Unico sul Turismo della Toscana (23/2/2017)

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37835.0

riferimento id:24946

Data: 2017-04-04 11:59:47

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

AGRITURISMO IN TOSCANA - modifiche al regolamento regionale (DPGR 14/2017)

http://buff.ly/2oUzPLU

riferimento id:24946

Data: 2017-10-25 09:22:19

Re:TOSCANA - aggiornamento delle disposizioni in materia di TURISMO

Affittacamere e B&B - modifiche con la L.R. 17/10/2017 della Toscana

https://buff.ly/2yHSyTv

riferimento id:24946
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it