Salve, sono responsabile dell'ufficio sviluppo economico, Laureata in Economia e Commercio, D4.
Il nuovo segretario comunale, che gestisce 3 comuni e viene solo due giorni su sei, ha avuto premura di nominare un vice segretario, ma tra le posizioni organizzative del comune nessuno aveva il titolo adeguato, quindi ha nominato me come vice segretario.
L’ho già sostituita alcune volte nella giunta, nel consiglio ed ora mi fa prendere la firma digitale per firmare i contratti.
Visto il contratto dei segretari, come mai io devo fare le sue sostituzioni a gratis? Non sono né un dirigente, né una posizione organizzativa. Mi fate sapere come devo fare? D’altra parte le responsabilità che ne scaturiscono sono abbastanza.
Grazie delle indicazioni che mi potrete suggerire.
Olimpia
Salve, sono responsabile dell'ufficio sviluppo economico, Laureata in Economia e Commercio, D4.
Il nuovo segretario comunale, che gestisce 3 comuni e viene solo due giorni su sei, ha avuto premura di nominare un vice segretario, ma tra le posizioni organizzative del comune nessuno aveva il titolo adeguato, quindi ha nominato me come vice segretario.
L’ho già sostituita alcune volte nella giunta, nel consiglio ed ora mi fa prendere la firma digitale per firmare i contratti.
Visto il contratto dei segretari, come mai io devo fare le sue sostituzioni a gratis? Non sono né un dirigente, né una posizione organizzativa. Mi fate sapere come devo fare? D’altra parte le responsabilità che ne scaturiscono sono abbastanza.
Grazie delle indicazioni che mi potrete suggerire.
Olimpia
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Vi sono due ordini di questioni:
1) idoneità della tua nomina per cui vedi:
http://puglia.agenziasegretari.it/albo/ViceSegretari/Carlino_2008%20su%20Laurea%20x%20Vicesegr..pdf
http://friuli.agenziasegretari.it/pdf/delibera%20Vice%20Segretari.pdf
http://www.paologros.net/t1-vice-segretario-requisiti
http://www.petraccimarin.it/download/segretario%20comunale%20e%20laurea.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_puglia/_margherita_di_savoia/040_pers/030_pos_org/2014/0012_Documenti_1398870436548/1398870569698_d237_nomina_vicesegretario.pdf
2) in presenza dei requisiti per la nomina occorre valutare le INDENNITA' da riconoscere in caso di sostituzione continuativa (dal diritto di rogito, alle maggiori funzioni ecc....)
INFINE c'è un problema di conflitto di interessi. Tu sei segretario facente funzioni che dirigi e controlli te stessa quale responsabile dell'ufficio .....
Consiglio di consultare un patronato o un avvocato per impostare eventuali pretese giuridiche formalizzando le relative richieste.
Ma se non è titolare di P.O., come è possibile, visto che la delega è possibile solamente tra dirigente e titolare di p.o.?
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6867-posizioni-organizzative-e-le-alte-professionalita/1164-ral289--orientamenti-applicativi
RAL289 – Orientamenti Applicativi
Il responsabile di una posizione organizzativa può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni ?
Premesso che il quesito riguarda aspetti tipicamente organizzativi e non l’applicazione del CCNL, siamo tuttavia del parere che l’istituto della delega:
- può essere utilizzato dal dirigente nei riguardi dei responsabili delle posizioni organizzative, che si caratterizzano per l’elevata responsabilità di prodotto e di risultato (articolo 8 CCNL del 31.3.1999);
- non può essere utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali verso altro personale sia perché ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione, sia per l’assenza di un ulteriore livello subordinato altrettanto responsabilizzato.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?__element=foot&txtidpareri=26658&template=print
[i]
L'Agenzia ritiene, quindi, che il conferimento dell'incarico di vicesegretario della convenzione, [u]per l'ipotesi di vacanza, assenza o impedimento del titolare[/u], possa essere attribuito con il medesimo atto costitutivo della convenzione sottoscritto dai singoli comuni, convenzionando in tal modo anche l'ufficio di vicesegretario. Inoltre, il vicesegretario, nell'ambito della convenzione, è tenuto a svolgere le funzioni cui è deputato solo ed esclusivamente nel caso in cui la segreteria convenzionata risulti essere senza segretario, in quanto priva di titolare, o per assenza o impedimento dello stesso. [/i]
[b]Pertanto subentra il Vicesegretario solamente se il Segretario è assente per malattia, ferie, etc.... NON se quel giorno sta lavorando presso altro comune...[/b]
In caso contrario si finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione... basterebbe assentarsi tutte le volte che c'è da firmare qualche atto delicato lasciando la "patata bollente" in mano al Vicesegretario...
---
Sul fatto invece che il Vicesegretario debba essere unico su più comuni, ci sono pareri discordanti...
Qui:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?__element=foot&txtidpareri=26658&template=print
Il Consiglio Nazionale di Amministrazione della citata Agenzia[1] ha rimarcato come la sede di segreteria convenzionata in realtà realizzi un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e, conseguentemente, anche un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare.
MA qui:
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/possibili-piu-vicesegretari-nei-comuni-con-segreteria-convenzionata
Possibili più vicesegretari nei comuni con segreteria convenzionata
IL TEMA DEL "VICESEGRETARIO" NON DIRIGENTE PUO' AVERE IMPLICAZIONI ANCHE PROCESSUALI COME IN QUESTO CASO:
[b]Cass. civ. Sez. III, 06-04-2011, n. 7867 (rv. 617708)[/b]
PROCEDIMENTO CIVILE - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici - Comune - Potere di conferire il mandato alle liti - Spettanza al sindaco - Facoltà di delega e di ratifica - Ammissibilità - Conseguenze - Procura conferita con atto sottoscritto dal vicesegretario comunale e poi ratificata dal comune - Validità
Nel vigente ordinamento delle autonomie locali, il potere di rappresentare il Comune e di conferire il mandato alle liti spetta al Sindaco; questi, tuttavia, ha il potere di delegare tali compiti ad altri, fra i quali, in particolare, i dirigenti del Comune, così come può anche ratificare l'operato altrui, con atto avente efficacia retroattiva; ne consegue che deve ritenersi valida la procura alle liti conferita con atto sottoscritto dal vicesegretario comunale e successivamente ratificata con delibera del Comune stesso. (Rigetta, App. Napoli, 04/02/2008)
ALTRO TEMA E' QUELLO DELLA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO
[b]C. Conti Veneto Sez. giurisdiz., 28-02-2007, n. 139
[/b]Anteriormente alla contrattazione nazionale collettiva del 2006, il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti impediva l'erogazione al dirigente vicesegretario comunale, per il periodo di sostituzione del Segretario generale, dei diritti di rogito per contro spettanti al titolare della funzione. Al ruolo di "City manager" non può concorrere la dirigenza dell'ente locale, ma solo un soggetto esterno, assunto con contratto di tipo privatistico, ovvero il Segretario generale.
E QUELLO DELL'ATTRIBUZIONE DI INDENNITA' PREVISTE DA NORME SPECIALI CHE PER IL SEGRETARIO RICADONO NEL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA', MENTRE PER IL VICE-SEGRETARIO NON DIRIGENTE ....?
[b]T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 16-02-2007, n. 146[/b]
La delibera consiliare in base alla quale "le funzioni di segretario della commissione giudicatrice saranno svolte dal segretario generale o dal vicesegretario generale", avvalora la tesi in ordine all'appartenenza delle funzioni di segretario della commissione alle mansioni proprie del segretario (e del vicesegretario) comunale. Pertanto, la medesima deliberazione, laddove fissa un autonomo compenso a remunerazione della relativa attività, non può che essere oggetto di una interpretazione che la armonizzi con il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo: ciò che induce a ritenerla applicabile ai soli casi in cui l'attività di segretario della commissione non trovi titolo immediato, eccezionalmente, nella veste assunta dal soggetto all'uopo designato nell'ambito dell'organizzazione comunale (come pure è da essa previsto, laddove dispone che le funzioni di segretario possano essere espletate "da un dipendente del comune di volta in volta nominato dal consiglio comunale"). Del resto, ove così non fosse, non resterebbe che procedere alla disapplicazione "in parte qua" della citata delibera, siccome confliggente con il superiore principio di onnicomprensività: operazione legittimata dal carattere esclusivo della giurisdizione esercitata, nel presente giudizio, dal giudice amministrativo.
Non sussiste il diritto del vicesegretario comunale al pagamento delle competenze per l'attività posta in essere quale segretario della commissione giudicatrice per l'affidamento di un appalto-concorso, considerato che, ai sensi dell' art. 52, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142, in relazione all'art. 51, comma 3, lett. a) e b) (applicabili "ratione temporis" alla fattispecie oggetto di giudizio), rientra infatti tra i compiti spettanti al segretario comunale (nonché, di riflesso, al vicesegretario) "la presidenza delle commissioni di gara e di concorso" e "la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso". A tali compiti è riconducibile l'attività di segretario della commissione di appalto-concorso: in particolare, il ruolo di segretario della medesima commissione non può non costituire espressione, attesa la latitudine della locuzione utilizzata dal legislatore, della posizione di "responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso" che fa capo al (vice)segretario comunale. Se così è, non resta che dare atto della riconducibilità dell'attività oggetto della pretesa remunerativa del vicesegretario all'ambito dei compiti a lui istituzionalmente attribuiti: ciò che esclude la sua autonoma retribuibilità.
SPUNTI SULLA QUALIFICA DEL VICE-SEGRETARIO
[b]Cons. Stato Sez. IV, 04-02-2004, n. 377[/b]
Le diverse dimensioni di un ente implicano che, a parità di qualifica formale, il dipendente che svolge attività inerente a tale qualifica nell'ente di dimensioni maggiori abbia responsabilità e funzioni più vaste rispetto al dipendente che tali funzioni svolge in un ente di dimensioni più modeste. Deve ritenersi, pertanto, immune da vizi il D.P.R. n. 347 del 1983 che ha previsto l'inquadramento della stessa figura professionale del vicesegretario generale in differenti qualifiche funzionali a seconda della dimensione del comune di appartenenza (nella fattispecie viene dichiarato legittimo l'inquadramento del vicesegretario comunale che presta servizio in un comune di terza classe nella settima qualifica funzionale).
[b]T.A.R. Lombardia Milano, 19-02-1996, n. 214[/b]
Ai sensi dell' art. 52 comma 4, l. 8 giugno 1990 n. 142, legittimamente lo statuto comunale non stabilisce i requisiti per l'accesso alla qualifica di vicesegretario comunale, trattandosi di una funzione vicaria con carattere provvisorio, svolta dal dipendente che già riveste una qualifica propria in via ordinaria.
[b]UN INTERESSANTE APPROFONDIMENTO IN DOTTRINA E' CONTENUTO IN:[/b]
Azienditalia - Il Personale, 2012, 7 (commento alla normativa)
DIRITTI DI ROGITO PER I VICE SEGRETARI: LA CORTE DEI CONTI RIPRISTINA LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Marchegiani Silvano e Mancini Natalia
[b]ED ANCHE SE DATATA:[/b]
Azienditalia - Il Personale, 2005, 3 (nota a sentenza)
LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI