La L.R. n. 6/2010 prevede che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possa essere svolto con mezzi mobili, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Cosa si intende per banchi a terra? La merce deve essere posta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa?
La logica che sta a monte del commercio in forma itinerante è che il venditore non abbia la necessità di allestire una postazione, in quanto si dovrebbe muovere in continuazione, anche se, secondo il Ministero, la durata della sosta non può essere limitata nel tempo e non può essere imposto il trasferimento in altro luogo a determinata distanza (risoluzioni MISE n. 74808 del 6/5/2013 e n. 23506 del 12/2/2014).
Quindi il titolare di una licenza itinerante, in occasione della festa della donna, non potrebbe vendere mimose posizionando un banco vendita in un'area de territorio comunale abilitata alla sosta prolungata? Potrebbe solo vendere posizionando la merce sul mezzo?
riferimento id:24933Se per "area del territorio comunale abilitata alla sosta prolungata" si intende un posteggio fuori mercato allora può usare i banchi.