Nell'ambito di una scia inizio attività di estetista, è stata nominata Direttore tecnico un soggetto in possesso dell'attestato di qualifica professionale come addetto alle cure estetiche , livello di qualificazione europeo II. Ad integrazione di ciò, abbiamo anche ricevuto ulteriori dichiarazioni in cui si evince che il soggetto ha svolto un periodo di lavoro come apprendista estetista dal giorno 5/6/2009 al 13/4/2013 e un periodo di tirocinio dal giorno 4/12/2008 al 3/6/2009 per lo svolgimento delle mansioni :trattamenti depilatori, massaggi, pedicure e manicure. Mi domando: sono sufficienti questi requisiti per essere nominato direttore tecnico o come penso, occorre la specializzazione, come ulteriore requisito?
Grazie per l'attenzione.
Come si evince guardando nei siti web delle varie scuole, sotto l’indicazione “Livello di qualificazione Europeo II (Decisione del Consiglio 85/368/CEE), Addetto alle cure estetiche (Estetista)” vi rientra l’intero percorso formativo composto di 2 tappe:
- corso biennale da 1800 ore (qualifica di base previo esame teorico-pratico);
- corso annuale di specializzazione da 900 ore (qualifica da lavoratore autonomo previo esame teorico-pratico).
Occorre capire, quindi, se il soggetto in questione ha superato anche il secondo esame, in questo caso è OK.
L’esperienza professionale (apprendistato o qualificato) rappresenta una parte del percorso formativo, nei vari modi specificati dall’art. 85 del DPGR 47R/2007 come modificato dal DPGR n. 12R/2014. Al di là di analizzare le varie fattispecie legate all’esperienza professionale, in ogni caso, questa non basta per l’esercizio autonomo (e quindi per resp. tecnico) in quanto occorre necessariamente un esame teorico-pratico specifico (vedi casistiche di cui all’art. 85 citato, comma 2, lett. b) e c)).