Data: 2015-02-24 10:01:43

apertura area giochi

Buongiorno, sapete indicarmi cortesemente i riferimenti normativi per l'avvio di un centro giochi o area giochi. A parte le leggi su asilo nido e ludoteca, esiste una normativa specifica per questa tipologia di attività che prevede solo accoglienza e intrattenimento dei bambini, senza specifiche finalità educative e senza somministrazione? I locali devono comunque essere sottoposti a preventivo parere della Asl? Grazie.

riferimento id:24931

Data: 2015-02-24 19:47:26

Re:apertura area giochi


Buongiorno, sapete indicarmi cortesemente i riferimenti normativi per l'avvio di un centro giochi o area giochi. A parte le leggi su asilo nido e ludoteca, esiste una normativa specifica per questa tipologia di attività che prevede solo accoglienza e intrattenimento dei bambini, senza specifiche finalità educative e senza somministrazione? I locali devono comunque essere sottoposti a preventivo parere della Asl? Grazie.
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L'accoglienza e il trattenimento di bambini è definibile BABY PARKING o LUDOTECA e se manca un servizio educativo l'attività è liberamente esercitabile, senza scia nè autorizzazione nè parere asl in assenza di una normativa regionale.

NEL LAZIO esiste una legge regionale che prevede la SCIA (quindi niente parere ASL):

L.R. 11 luglio 2002, n. 18 (1).

Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 2002, n. 21, S.O. n. 3.

(2)  Vedi, anche, la Det. 26 ottobre 2004, n. 4355.



Art. 1
Finalità.

1. La Regione Lazio, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, cosi come sancito dall'articolo 31 della "Convenzione dei diritti del fanciullo" approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, promuove l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi.



Art. 2
Caratteristiche delle ludoteche.

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i tre ed i diciassette anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.

2. Le attività di cui al comma 1 articolate per fasce di età, devono favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l'animazione ludica, i prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, l'educazione all'integrazione multiculturale.

3. La ludoteca deve essere posta, di norma, al piano terra, priva di barriere architettoniche, e deve essere provvista di:

a) servizi igienici adeguati alle diverse età;

b) un'area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;

c) uno spazio minimo all'interno di quattro metri quadrati per utente;

d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;

e) un'area per la permanenza dei genitori;

f) un'area separata per i servizi amministrativi.



Art. 3
Ubicazione delle ludoteche.

1. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi



Art. 4
Inizio attività.

1. Il privato che intende aprire una ludoteca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cosi come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve presentare, al Comune dove ha sede la struttura, denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 5 commi 1 e 2 e delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Il Comune entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, di divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

2. Il Comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o all'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il Comune dispone la chiusura definitiva.

3. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono presentare ogni anno al Comune competente il programma annuale delle attività che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve contenere, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap.



Art. 5
Personale.

1. Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche di personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

2. Per ogni ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di due ludotecari.

3. La Regione, nell'àmbito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività à di qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attività presso ludoteche.

4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche sia private, devono assicurare al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.



Art. 6
Contributi (3).

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di cui all'articolo 7, concede contributi per il potenziamento di servizi per il gioco infantile, quali ludoteche e strutture per il gioco ricreativo all'aperto, al Comune di Roma ed ai comuni associati negli àmbiti territoriali d'intervento previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) ed individuali dal piano socio - assistenziale regionale di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale delta Regione, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 dicembre 2002, n. 1704. Con Delib.G.R. 18 luglio 2003, n. 664 e con Delib.G.R. 30 luglio 2004, n. 703 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.



Art. 7
Norma transitoria.

1. Le ludoteche pubbliche funzionanti e le ludoteche private in possesso delle autorizzazioni igienico - sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi, devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (4).

(4)  Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.



Art. 8
Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è stanziata per l'anno 2002 la somma di euro 103 mila 300, gravante sull'unità previsionale di base H41, mediante l'istituzione di apposito capitolo.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nell'àmbito dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base H41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

riferimento id:24931

Data: 2015-11-27 16:39:25

Re:apertura area giochi

Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
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[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti

[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti

[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]

Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0

riferimento id:24931

Data: 2016-01-22 08:27:02

Re:apertura area giochi

Procedimenti unico e disciplina del commercio - 2 febbraio 2016

[size=12pt]il prossimo [b]2 febbraio 2016[/b], presso la "[b]Sala Manzù" della Biblioteca Comunale[/b] , posta in [b]Via Marconi nel Comune di Aprilia[/b], si terranno i n. 2 seguenti seminari:
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[size=12pt]Docente: [b]Dott. Simone Chiarelli[/b]
[/size]
[size=12pt][color=red][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][list]
[li]La disciplina del procedimento unico nel DPR 160/2010[/li]
[li]SUAP e organizzazione[/li]
[li]Il procedimento autorizzativo[/li]
[li]Il procedimento automatizzato[/li]
[li]Approfondimenti su specifiche procedure[/li]
[li]Risposte ai quesiti[/li]
[/list]

[size=12pt][color=blue][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)[/b][/color]
[/size][list]
[li]Commercio in sede fissa[/li]
[li]Forme speciali di vendita[/li]
[li]Somministrazione di alimenti e bevande[/li]
[li]Accertamento dei requisiti soggettivi[/li]
[li]Accertamento dei requisiti oggettivi[/li]
[li]Procedimenti connessi (edilizia, ambiente, sanità e sicurezza)[/li]
[li]Risposta ai quesiti[/li]
[/list]

[size=14pt]Per info, costi e scheda d'iscrizione: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31513.0[/size]

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