Data: 2015-02-24 09:23:52

sanzione agriturismo

Salve,
la P.M. ha fatto un verbale ad un agriturismo per violazione dell'art. 11, lett. C) della L.R. 30/03 per mancata comunicazione di cessazione o sospensione dell'attività ricettiva con prevsione della sanzione accessoria di cui all'art. 25, comma 5, lett. B della stessa legge che prevede  che il Comune disponga la cessazione dell'attività qualora l'interessato non abbia dato comunicazione al comune.
Il trasgressore ha presentato scritti difensivi dicendo che non riveste più la carica di amministratore dal 2011 e che la società X non esiste più in quanto è stata oggetto prima di un'acquisizione e poi  di una fusione nella società Y (tutte vicende mai comunicate al SUAP). La P.M. fa controdeduzioni richiedendo l'archiviazione del verbale.
Procedendo all'archiviazione del verbale, non possiamo neanche applicare la sanzione accessoria, giusto? Però è evidente che la violazione c'è stata, per poter procedere e disporre la cessazione d'ufficio è necessario che la P.M. faccia un ulteriore verbale a carico della nuova società e del nuovo amministratore?
Oppure è possibile consiederare gli scritti difensivi come una cessazione e chiudere così la pratica. Non credo perchè negli scritti si dice solo che ci sono state variazioni societarie, ma non che l'attività non viene più esercitata.

Grazie, come sempre, per la collaborazione.

Saluti

riferimento id:24924

Data: 2015-02-24 17:52:06

Re:sanzione agriturismo

Ad uso di tutti, l’art. 11, comma 1, lett. c) della LR 30/2003 dispone l’obbligo di comunicare al SUAP
c) ... preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

La mancata comunicazione di chiusura temporanea o di cessazione è  sanzionata ai sensi dell’art. 24, comma 5, lett. d) della stessa LR 30/03. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, lett. b) è disposta la cessazione dell’attività qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.

Benché queste faccende siano sempre molto delicate (da un punto di vista giuridico), ritengo che in assenza di un verbale (notificato all’interessato ai sensi di legge) tramite il quale l’organo accertatore  rilevi la chiusura temporanea non comunicata e, conseguentemente, in assenza d una ordinanza di ingiunzione, non vedo la possibilità di applicazione della sospensione ex art. 25, comma 5.
L’organo accertatore può anche non rilevare responsabilità dirette del primo esercente e procedere all’archiviazione.

L’art. 12 della LR 81/2000 esplicitando la legge 689/81 dispone:
[i]Art. 12 - Applicazione delle sanzioni accessorie[/i]
[i]1. Con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all’ articolo 10
4. Qualora per l’esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall’amministrazione che irroga la sanzione, quest’ultima trasmette l’ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all’esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all’autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all’eventuale esecuzione d’ufficio, provvede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.
[/i]

riferimento id:24924

Data: 2015-03-20 18:34:31

Re:sanzione agriturismo

Seminario di approfondimento specialistico
[b]Firenze, 9 aprile 2015 ore 9.45-13.30[/b]

[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]

Argomenti trattati:

- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014

- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria

- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)

- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali

- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura

- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli

- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita

- attività agricole connesse e concetto della prevalenza

- risposte a quesiti

Scarica la brochure
[b]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=25483.0;attach=3503[/b]

riferimento id:24924
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it