Data: 2015-02-24 09:20:14

Raccolta e trasporto rifiuti

E' pervenuta a questo Suap, una DUAAP relativa all'attività di "Raccolta e trasporto in forma itinerante di rifiuti non pericolosi (rame, ferro,macerie) con conferimento e rivendita ad imprese autorizzate".
Tale attività rientra nella tipologia di commercio ambulante? Nell'ipotesi in cui non possa essere definita tale,  come dovremo inquadrare la casistica esposta?
Se il ritiro dei materiali avviene a titolo gratuito (è ciò che si evince dalla lettura della modulistica presentata), per essere successivamente conferiti  ai centri di stoccaggio autorizzati, è necessaria l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali di cui all'art.212 del Dlgsv 152/2006 oppure è sufficiente l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A ?

Si ringrazia per la disponibilità

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Data: 2015-02-25 07:26:37

Re:Raccolta e trasporto rifiuti

Per esercitare una simile attività è necessaria e sufficiente l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, che viene fatta direttamente presso la CCIAA e non per il tramite del SUAP (oltre ovviamente alla iscrizione al registro imprese).
Non capisco quindi il senso della DUAAP, posto che certamente è escluso che si configuri un'attività di commercio.

Ti giro la risposta del coordinamento regionale SUAP sull'argomento:

[i]L’argomento è stato approfondito con i competenti Assessorati alla Difesa dell’Ambiente e al Commercio, ed è stato concordato che il titolo abilitativo ordinario per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti è l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n° 152/2006. Per tale iscrizione la competenza è in capo alla Camera di Commercio.
L’art. 266, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce che alcune disposizioni (tra cui quelle del citato art. 212) non si applicano alle “attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
Questo non significa che per effettuare qualsiasi forma di commercio ambulante di rifiuti non sia necessaria l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, ma solo che chi effettua un’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (il cui oggetto prevalente non è evidentemente quello di commerciare i rifiuti stessi) può effettuare liberamente la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti incidentalmente, a “corollario” della propria attività commerciale.
Si ricorda, infatti, che l’attività “commerciale” si può definire tale ove un soggetto acquisti beni e merci in nome e conto proprio, per poi rivederle al pubblico: nelle attività di cui si chiede conto nel quesito, generalmente non si riscontra né l’acquisto (in quanto viene effettuato un ritiro gratuito dei rifiuti), né la successiva rivendita al pubblico (in quanto i rifiuti vengono ceduti esclusivamente ai centri di stoccaggio o trattamento autorizzati), e come tale è esclusa la natura di “commercio ambulante” di tali attività.
Inoltre la deroga concessa ai commercianti “limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio” è concessa perché i suddetti beni non sono qualificabili come rifiuti nel senso proprio del termine, infatti il commerciante ha la licenza per venderli, trasportarli e ritirarli.
In definitiva, per le attività di cui si chiede conto si conferma la necessità dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n° 152/2006.
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