[b]ANTENNE (stazioni radio base) - normativa e giurisprudenza
[/b]
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" contiene una disciplina specifica per l'istallazione di antenne di telefonia con procedure semplificate (SCIA) e autorizzative.
La giurisprudenza ha approfondito i vari aspetti che la normativa non ha direttamente risolto e per i quali vi segnaliamo questi approfondimenti:
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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.[/b][/color]
[b]Art. 87 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici[/b]
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
[b]Art. 87-bis Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti[/b]
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’ articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.
[b]Art. 87-ter Variazioni non sostanziali degli impianti [/b]
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.
[b]In attesa di annunciate modifiche sulle procedure amministrative, attualmente (febbraio 2015) è possibile riassumere il complicato quadro abilitativo in questo modo:
Procedimenti in sintesi[/b]
1. installazione e modifiche strutturali di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 watt
- autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/03 – silenzio assenso in 90 giorni. Interrompe il silenzio il diniego o il parere negativo ARPAT
2. installazione e modifiche strutturali di impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 watt
- SCIA ex art. 87, comma 3 del d.lgs. n. 259/03 – 90 gg per eventuali rilievi. Interrompe il termine il diniego o il parere negativo ARPAT
3. installazioni su infrastrutture per impianti preesistenti di tecnologie (esclusivamente) UMTS o sue evoluzioni e modifiche delle caratteristiche trasmissive (non strutturali), a prescindere dalla potenza
- SCIA ex art. 87-bis del d.lgs. n. 259/03 – 30 gg per eventuali rilievi. Interrompe il silenzio il diniego o il parere negativo ARPAT
4. variazioni (sembrerebbe solo strutturali) di impianti già abilitati entro aumenti di altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati
- autocertificazione (asseverazione) ex art. 87-ter del d.lgs. n. 259/03 con la dichiarazione sul rispetto dei limiti e descrizione della variazione
NB – rammentare la deroga all’autorizzazione paesaggistica di cui al DL n. 133/2014 – art. 6, comma 4
5. installazione e modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti con potenza massima in singola antenna non superiore a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati
- autocertificazione (asseverazione) ex art. 35, comma 4 del DL n. 98/2011 da inviare contestualmente al Comune a ARPAT
6. l'installazione e l'attivazione di apparati con potenza massima in uplink (ndr. dal terminale mobile alla SRB) inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink (ndr. dalla SRB al terminale mobile), inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri
- possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli ex art. 35, comma 4-bis del DL n. 98/2011
[b]TAR Napoli, n. 4737 del 05/09/2014 – sui criteri localizzativi (sentenza riassuntiva)[/b]
... il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare costituisce un atto di carattere generale avente [b]natura regolamentare[/b], in conformità a quanto previsto dall'art. 8, l. n. 36 del 2001, con la conseguenza che [b]le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi[/b], perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza (T.A.R. Puglia- Bari, sez. II, 14/05/2013, n. 733), dovendosi ritenere che il regolamento in quanto atto generale ed astratto si presenti come volizione preliminare, mentre solo l’atto applicativo, volizione azione, attualizza e concretizza la lesione della sfera giuridica dei destinatari.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche avendo riguardo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa all’impugnazione delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche dettate dal Comune (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 16/04/2014, n. 1955 secondo cui “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.): mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione”)
11.2. Peraltro, vi è da evidenziare, ad abundantiam, che, anche in assenza di impugnativa, le disposizioni regolamentari poste a fondamento dell’impugnato atto applicativo, ove ritenute illegittime, sarebbero comunque disapplicabili in questa sede; infatti secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2535; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1322), [b]il giudice amministrativo ha il potere di disapplicare un regolamento non conforme a legge, valutando così direttamente il contrasto tra provvedimento e legge, ed annullando il provvedimento, a prescindere dall’impugnazione congiunta del regolamento e del relativo provvedimento attuativo[/b].
12. Ciò posto, i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione oggettiva, formulati avverso il combinato disposto degli artt. 3 e 7 del citato Regolamento, sono fondati, come già evidenziato in sede cautelare. 12.1 Ciò in considerazione del rilievo che la potestà attribuita all'ente locale dall'art. 8 comma 6 l. n. 36 del 2001 di disciplinare <<[b]il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici>> deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico[/b] (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche) (Consiglio Stato , sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557) e che le relative prescrizioni non debbono consistere in vere limitazioni all’istallazione negandola in ampie parti del territorio comunale con criteri generici e disomogenei, bensì debbono consistere, in criteri logici ed omogenei di localizzazione in relazione alle particolari condizioni del territorio (Consiglio di Stato sez. VI sentenza 19/11/2009 n. 7292).
[b]Sulla base di tali rilievi invero la giurisprudenza ha ritenuto non illegittima una previsione di distanza da strutture sensibili perché ciò corrisponde ad un principio di precauzione con riferimento ad un criterio di localizzazione che non è generico ed indeterminato né disomogeneo, ma tiene conto della realtà secondo dati di comune esperienza, che consigliano e giustificano una particolare disciplina relativamente a quei siti, senza che questo impedisca una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni [/b](Consiglio di Stato sez. VI sentenza 19/11/2009 n. 7292; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, sent. 2167 del 10/05/2012 che ha ritenuto legittima la previsione dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, del Comune di Frattamaggiore approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 28 dicembre 2006, il quale vieta l’istallazione di impianti ad una distanza inferiore a cento metri dal perimetro esterno dei recettori sensibili, in considerazione sia del ridotto limite distanziale dai siti sensibili che del rilievo che l’art. 6 ultimo capoverso del citato regolamento comunale prevede la possibilità di deroga al prescritto criterio distanziale ove la parte istante dimostri l’impossibilità tecnica di localizzazione alternativa (cioè di conseguire il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, anche se di qualità inferiore, se non posizionando la stazione radio base nel punto vietato da detti criteri distanziali)).
12.2 [b]Per contro, nell’ipotesi di specie, come già evidenziato in sede cautelare, la prescrizione di cui al citato art. 7 deve ritenersi illegittima, in considerazione dell’eccessività del criterio distanziale da esso fissato e del novero dei siti sensibili,[/b] quali latamente definiti dal precedente art. 3 (“tutti gli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura, ospedali, edifici commerciali e produttivi”), che di fatto impedirebbero l’installazione degli impianti contemplati dal medesimo articolo 7 all’interno del centro abitato, secondo quanto dedotto da parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso.
Ciò avuto riguardo al rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. [b]L' assimilazione per effetto dell' art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse[/b] (cfr. da ultimo Cons. St., VI, n. 2434 del 28 aprile 2010; Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2010, n. 9404). 12.3. Pertanto ancorchè il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003 ha, infatti, chiarito che nell'esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il Comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001. Ciò anche in considerazione del rilievo che l'art. 90 del citato D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "[b]carattere di pubblica utilità[/b]", [b]con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche[/b] (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 419).
13. Fondati sono peraltro anche il primo e il terzo motivo di ricorso, in quanto il [b]Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino [/b](cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6994;T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 06 aprile 2009, n. 661), in considerazione della lata nozione di sito sensibile, quale dettata dall’art. 3 dell’impugnato Regolamento che, come innanzi accennato, vi include “tutti gli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura, ospedali, edifici commerciali e produttivi”.
13.1 [b]Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche[/b], che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 3 giugno 2002, n. 3095, 20 dicembre 2002, n. 7274, 14 febbraio 2005, n. 450, 5 agosto 2005, n. 4159; sez. VI, 1° aprile 2003, n. 1226, 30 maggio 2003, n. 2997, 30 luglio 2003, n. 4391; 26 agosto 2003, n. 4841, 15 giugno 2006, n. 3534). Ciò avuto altresì riguardo alla circostanza che, come dedotto da parte ricorrente nel terzo motivo di ricorso, in relazione all’impianto de quo era stato rilasciato, ben due mesi prima dall’adozione dell’atto oggetto di impugnativa, il parere favorevole dell’A.R.P.A.C. - organo istituzionalmente deputato al controllo dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale - tempestivamente comunicato al Comune...
[b]ULTERIORI SPUNTI GIURISPRUDENZIALI[/b]
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306, del 23 gennaio 2015
Elettrosmog.Legittimità annullamento autorizzazione stazione radio base per violazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune e le società di telefonia mobile
E’ legittimo il limite di m.100 (di cui al 4 alinea del paragrafo “Impegni del Comune” del Protocollo d’Intesa) e deve ritenersi applicabile alla generalità degli immobili, senza distinzione tra immobili pubblici e privati. Una lettura coordinata (e coerente) delle citate disposizioni fa, infatti, ritenere che spetti innanzitutto al Comune di Roma (e ai Municipi interessati) l’individuazione di siti di proprietà comunale ove è possibile collocare gli impianti, anche nel rispetto delle distanze indicate a tutela dei siti sensibili, e che, nel caso in cui il Comune non individui tali siti, i gestori possano procedere egualmente (individuando quindi possibili siti idonei), ma pur sempre nel rispetto delle norme di settore e di quelle (ulteriori) dettate dallo stesso Protocollo d’Intesa (fra le quali devono ritenersi incluse le disposizioni dettate a tutela dei siti sensibili). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/11251-elettrosmog-legittimit%C3%A0-annullamento-autorizzazione-stazione-radio-base-per-violazione-del-protocollo-d%E2%80%99intesa-tra-il-comune-e-le-societ%C3%A0-di-telefonia-mobile.html
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TAR Campania n. 4737 del 5 settembre 2014 Illegittimità Regolamento comunale con distanze minime da siti sensibili. Indicazioni su potestà pianificatoria dei Comuni. (Comune di Pompei NA) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 3528 del 10 luglio 2014 Illegittimità Ordinanza di rimozione in assenza di adeguata istruttoria tecnica. (Comune di Avellino) leggi la notizia
TAR Piemonte n. 1122 del 25 giugno 2014 Illegittimità Regolamento urbanistico che pone limitazioni non suffragate da adeguata istruttoria tecnica. (Comune di Villareggia TO) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 2455 del 13 maggio 2014 Illegittimità Regolamento urbanistico che impone soli 3 siti per l’installazione di impianti per la telefonia mobile. (Comune di Veroli FR) leggi la notizia
TAR Puglia n. 927 del 9 aprile 2014 Illegittima la limitazione di imporre le sole proprietà comunali per le installazioni di impianti di telefonia mobile. (Comune di Manduria LE) leggi la notizia
TAR Lombardia N. 880 del 3 aprile 2014 Legittimità sospensione della SCIA con richiesta di integrazione di documenti che interrompono il termine di 30 giorni per la formazione del titolo per silenzio-assenso (Magenta MI) leggi la notizia
TAR Veneto n. 409 del 28 marzo 2014 Illegittima la limitazione di imporre le sole proprietà comunali per le installazioni di impianti di telefonia mobile. (Comune di Montebelluna TV) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 905 del 25 febbraio 2014 Non consentire l’installazione degli impianti rice-trasmittenti ad una distanza minore di 50 metri dalle abitazioni e dagli edifici pubblici e di pubblico interesse si risolve in un divieto generalizzato riferito all’intero centro urbano, ed è pertanto illegittimo. Il potere pianificatorio dei comuni di fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve esplicarsi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, senza comportare un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Santa Maria La Carità NA) leggi la notizia
TAR Calabria n. 286 del 14 febbraio 2014 Illegittimità diniego installazione per mancata presentazione di documentazione da parte del gestore. Atto illegittimo in quanto il Comune, ravvisata un’ipotetica lacuna documentale, avrebbe dovuto disporre un’integrazione documentale ai sensi del comma 5 dell’art. 87 e non adottare un provvedimento negativo. (Vibo Valentia VV) leggi la notizia
TAR Lazio n. 1360 del 4 febbraio 2014 L’azione amministrativa, in ossequio al principio di precauzione, pur non risultando del tutto assodato in sede scientifica il limite oltre il quale l’esposizione di campi elettromagnetici possa arrecare danni alla salute degli esseri umani, deve essere improntata ad un rigido criterio di sicurezza e di tutela delle persone coinvolte. leggi la notizia
TAR Toscana n. 1675 del 5 dicembre 2013 Legittimità dell’ordinanza di disattivazione immediata di una antenna non autorizzata sulla base del Piano Territoriale delle Installazioni. (Arezzo – Piano Antenne Polab) leggi la notizia
TAR Marche n. 833 del 31 novembre 2013 Illegittimità del divieto generalizzato di installazione in zone identificate: le misure programmatorie per la localizzazione degli impianti devono consistere invece in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico; permane, in capo al Comune, il potere di rinnovare ulteriormente l’istruttoria che potrebbe concludersi con un nuovo provvedimento negativo adeguatamente motivato entro i rigorosi limiti delineati in precedenza. (Castorano AP) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 5693 del 28 novembre 2013 Illegittimità dei limiti di altezza per gli impianti di telefonia mobile. (Venezia VE) leggi la notizia
TAR Piemonte n. 1165 del 7 novembre 2013 Illegittimità del regolamento urbanistico che impone una distanza di sicurezza, priva di riferimenti specifici a singoli ambiti territoriali e carente di dati istruttori mirati e puntuali: i regolamenti comunali devono suffragare le relative disposizioni mediante adeguata istruttoria tecnica che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni siano da preferire ad altre e non impediscano in concreto l’erogazione del servizio. (Varallo Pombia NO) leggi la notizia
TAR Friuli n. 537 del 29 ottobre 2013 Legittimità ordinanza demolizione di una stazione radio base per incompletezza della SCIA, mancando il documento tecnico essenziale previsto dalla normativa regionale LR Friuli Venezia Giulia n. 3/2011. (San Martino al Tagliamento PN) leggi la notizia
Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013 In presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti. Non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità (tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione). (Corridonia MC – Piano Antenne Polab) leggi la notizia
TAR Campania n. 1870, 12 settembre 2013 Illegittimità del diniego di installazione che si basa sul regolamento urbanistico, qualora il potere regolamentare non risulta svolto con il necessario previo supporto istruttorio e tecnico indispensabile ad indicare la scelta operativa effettuata. (Avellino AV)
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana n. 735 del 27 agosto 2013 Regolamento che prevede distanze di sicurezza: è legittimo purché individui contestualmente aree idonee a fornire la copertura dei servizi. (San Filippo del Mela ME) leggi la notizia
TAR Campania n. 1738 del 5 agosto 2013 Illegittimità Ordinanza di sospensione lavori di installazione di una SRB per “pericolo per l’ordine pubblico”. (Scafati SA) leggi la notizia
TAR Campania n. 1744 del 5 agosto 2013 Illegittimità del diniego della SCIA in carenza del parere ARPAC: il nulla osta dell’ARPAC non condiziona il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto. (Trevico AV) leggi la notizia
TAR Campania n. 1658 del 22 luglio 2013 Illegittimità del diniego alla installazione di un impianto di radio telecomunicazione per telefonia cellulare se l’inibizione non ha tempi certi ma viene protratta “fin quanto non vengono pianificati siti idonei”. (Agropoli SA)
TAR Puglia n. 1128 del 10 luglio 2013 Sono illegittime quelle previsioni urbanistiche che precludano in toto l’installazione delle stazioni di rete mobile, specie se ciò avviene in assenza di compiuti rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative. È invece ammesso che i comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione di tali impianti, sia al fine di minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, sia nell’ottica di un’ottimale disciplina d’uso del territorio. (Peschici FG) leggi la notizia
TAR Emilia Romagna n. 515 del 9 luglio 2013 I Comuni possono adottare norme regolamentari atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; tuttavia, ciò non implica la possibilità per gli stessi di fissare surrettiziamente – mediante il ricorso al divieto generalizzato di installazione su intere zone del territorio comunale – ulteriori limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nelle competenze attribuite ex lege ai Comuni. (San Pietro in Casale BO) leggi la notizia
Ordinanza TAR Sicilia n. 469 del 9 luglio 2013 Priorità e assoluta prevalenza del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS. leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 3575 del 3 luglio 2013 Illegittimità diniego installazione s.r.b. sulla base di un regolamento privo della verifica tecnica della copertura dei servizi telefonici. (San Polo d’Enza RE) leggi la notizia
TAR Campania n. 1319 del 13 giugno 2013 Illegittimità Ordinanza di sospensione lavori di installazione di una SRB per “pericolo per l’ordine pubblico”. (Scafati SA) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 2945 del 30 maggio 2013 Illegittimità del diniego di adeguamento tecnico di una stazione radio base esistente, se non vi è evidenza dell’aumento dell’impatto invasivo di onde elettromagnetiche oltre i limiti consentiti dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Guidonia Montecelio RM) leggi la notizia
TAR Campania n. 2754 27 maggio 2013 Il potere regolamentare dei Comuni di fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 ultimo comma L. n. 36 del 2001) deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Taurasi AV)
TAR Campania n. 2467 del 13 maggio 2013
Sono illegittime le limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo. (Cercola NA)
TAR Campania n. 2461 del 13 maggio 2013 Il Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici risulta illegittimo laddove pone limiti distanziali generici ed eterogenei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, quali il divieto di installazione nelle zone a media e alta densità abitativa, nelle fasce di 1 km da tali zone, nonché nelle aree soggette a verde pubblico attrezzato. (Valle di Maddaloni CE) leggi la notizia
TAR Campania n. 2394 del 9 maggio 2013 È illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 Cost.. (Sessa Aurunca CE)
TAR Toscana n. 539 del 11 aprile 2013 L’installazione di una stazione radio base costituisce un’attività edilizia che richiede il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo: è pertanto legittima la richiesta da parte del Comune del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base. (Carrara MS) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 1873 del 4 aprile 2013 Illegittimità del regolamento edilizio che pone limiti alle altezze delle antenne o alle distanze degli impianti radioelettrici dalle costruzioni circostanti. (Brugherio MB) leggi la notizia
TAR Lombardia n. 398 del 14 febbraio 2013 I comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato. (Corteolona PV) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 690 del 5 febbraio 2013 Inammissibilità della distanza minima di sicurezza dai siti sensibili come principio di radio protezione, nel regolamento comunale. (Venezia VE) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 687 del 5 febbraio 2013 L’applicazione corretta del principio di precauzione impone l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall’installazione dell’impianto alla distanza minima protettiva. Tuttavia non sembrano sussistere allo stato, perlomeno ad una visione ragionevole e non allarmistica, seri motivi per non reputare attendibili i livelli di radioprotezione tuttora vigenti, tanto da giustificarne altre da parte dei Comuni (Venezia VE)
Consiglio di Stato n. 173 del 18 gennaio 2013 Riforma della sentenza TAR Campania n. 768/2012. (Vallo della Lucania SA – Piano Antenne Polab)
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 44, del 9 gennaio 2013 È illegittima la delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell’impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”. (San Prisco CE) leggi la notizia
TAR Puglia (Le), Sez. II n. 1973, del 10 dicembre 2012 I Comuni non possono bloccare “sine die” la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche (assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria). In questo caso, il divieto di installare nuove antenne in attesa dell’attivazione di un sistema di monitoraggio sulle aree interessate costituisce un ostacolo temporale indeterminato e come tale illegittimo. (Ostuni BR) leggi la notizia
TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012 Il diniego di permesso edilizio per stazione radio-base è illegittimo se basato sull’incompatibilità con il PRG, in assenza di regolamentazione specifica di allocazione delle antenne. (Olgiate Olona VA) leggi la notizia
TAR Lazio (RM) Sez. II-Bis n. 8892 del 30 ottobre 2012
Gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche in quanto realizzate per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica; i progetti di elettrodotto possono essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con le regioni e con gli enti locali territorialmente interessati. (Pace del Mela, San Filippo del Mela ME)
TAR Lombardia (MI) Sez. I, n. 2614 del 25 ottobre 2012 Legittimità del potere comunale di stabilire, mediante gli strumenti urbanistici, la specifica destinazione d’uso in cui è consentita l’installazione degli impianti di telefonia. (Besozzo VA)
Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 Uso di telefoni cordless e cellulari e patologie tumorali. Riconoscimento di un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall’assicurato (in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro), nella causa tra il sig. Innocente Marcolini e INAIL (sentenza Corte d’Appello di Brescia n. 614 del 22 dicembre 2009). leggi la notizia
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7981 del 21 settembre 2012 Il Comune può esercitare, in materia d’installazione degli impianti radioelettrici, il potere di autotutela annullando il titolo abilitativo assentito per silenzio, stante la riscontrata situazione di inesistenza del traliccio, attestata dal Piano di localizzazione antenne adottato con delibera comunale. (Ariccia RM)
TAR Lombardia (BS) sez. II n. 1461 del 24 agosto 2012 L’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l’interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali. In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Nel caso in esame il Comune non disponeva di un piano di distribuzione degli impianti elaborato con le analisi e le garanzie necessarie, e ha cercato invece di individuare nelle disposizioni urbanistiche generali dei vincoli ostativi all’insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni. (Medole MN)
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2729 del 7 giugno 2012 Un diniego in attesa di una futura adozione di piano di localizzazione – di cui non si specificano i termini – finisce per risolversi in un illegittimo arresto sinedie del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore. (Massa Lubrense NA)
TAR Lazio n. 5017 del 4 giugno 2012 Un Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni non è competente ad adottare un ordine di disattivazione di un impianto di radiodiffusione. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio da parte della società ricorrente della radiodiffusione spetta al competente Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico.
TAR Campania (SA) Sez. I n. 768 del 24 aprile 2012 Diniego rilascio titolo abilitativo per installazione stazione radio mobile. Sentenza riformata da sentenza Consiglio di Stato n. 173 del 18 gennaio 2013 (Vallo della Lucania SA – Piano Antenne Polab)
TAR Lazio (RM) Sez. IIbis n. 1141 del 2 febbraio 2012 L’installazione di impianti di telecomunicazione non comporta l’esclusione a priori di ogni possibile rilevanza, quantomeno concorrente, del regime sanzionatorio edilizio, in quanto il tipo di manufatto in questione è potenzialmente suscettibile di incidere non solo sull’estetica e comunque sulla situazione del territorio, ma anche e in particolare sulla stabilità degli immobili.
Consiglio di Stato n. 11 del 4 gennaio 2012 Il comune può espropriare aree per realizzare infrastrutture strumentali alle stazioni radio base da dare in concessione ai gestori.
TAR Piemonte Sez. I n. 1339 del 21 dicembre 2011 Il limite di esposizione rappresenta una soglia di compatibilità con la salute umana che non deve in alcun caso essere superata; il valore di attenzione è un diverso limite, ovviamente più elevato, il cui rispetto costituisce una misura di cautela per proteggere la popolazione dagli effetti a lungo termine connessi con l’esposizione ai campi elettromagnetici all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate.
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 634 del 9 novembre 2011 Il regolamento comunale, quale attività normativa secondaria del Comune, non costituisce atto amministrativo ad personam e l’istruttoria rappresenta una prerogativa dell’ente nell’ambito della tutela del territorio e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Esso rappresenta una disciplina settoriale, a completamento della normativa primaria statale e regionale, diretta alla generalità dei cittadini e/o degli operatori tutti e non solo di quelli già installati, che non possono, pertanto, vantare alcuna posizione formale di partecipazione.
Tar Sicilia (PA) n.1866 del 24 ottobre 2011 Dato che gli impianti di telefonia mobile presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto a quelle delle costruzioni edilizie, non possono essere intesi come tali. Gli impianti di telefonia necessitano di una valutazione separata in virtù delle caratteristiche peculiari proprie delle infrastrutture telefoniche. (Balestrate PA)
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1691 del 29 settembre 2011 Il silenzio-assenso indicato dall’art. 87 d.lg. n. 259 del 2003 non è applicabile in caso di manufatti già realizzati. Ciò è deducibile anche dallo stesso comma 10 dell’art. 87, dove viene evidenziato che l’autorizzazione è limitata ad opere che “devono essere realizzate” (entro il termine di dodici mesi dalla formazione del silenzio-assenso) e quindi, non già edificate. (Porto Cesareo LE)
Consiglio di Stato n. 3646 del 15 giugno 2011 Il potere a contenuto pianificatorio dei comuni di fissare (art. 8 l. n. 36 del 2001) criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Comune di Tricarico MT)
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 618 del 22 aprile 2011 Le misure di minimizzazione previste dall’’articolo 8 della legge quadro 36\2001 non devono essere “limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato” costituendo così una deroga generalizzata a tali limiti. (Chiari BS)
TAR Puglia Sez. I n. 584 del 28 marzo 2011 L’installazione degli impianti di telefonia mobile non è soggetta a una valutazione di impatto ambientale. (Vernole LE)
T.A.R. Veneto sez. II n. 478 del 23 marzo 2011 Gli enti locali non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ed esclude la legittimità di previsioni locali di imposizione agli operatori di comunicazione, di oneri economici non collegati ad una quantificazione effettiva dei costi delle opere di sistemazione e di ripristino delle aree, con l’ulteriore precisazione che queste ultime devono essere solo quelle specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione.
T.A.R. Veneto Sez. II n. 175 del 1 febbraio 2011 Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che consistono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, secondo criteri generali ed astratti ed in assenza di giustificazioni relative alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili.
T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 188 del 3 marzo 2011 Il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, dato che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
T.A.R. Sicilia, Sez. II n. 194 del 2 febbraio 2011 Il Comune non può adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato. Il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n° 259/2003. (Cinisi PA)
Corte Costituzionale n. 48 del 11 febbraio 2011 Inammissibilità del divieto di installazione di impianti di telefonia mobile negli impianti sportivi
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 372 del 19 gennaio 2011 Le antenne devono essere localizzate sul territorio in modo da ridurre al minimo l’emissioni di onde elettromagnetiche: spetta al Comune, prima di assentire la realizzazione di un nuovo impianto radio base, verificare se la nuova stazione potrà generare interferenze con quello già presente e autorizzato dall’amministrazione. (Verolavecchia BS)
TAR Sicilia, Sez. II – del 11 gennaio 2011, n. 22 Inquinamento elettromagnetico: procedimento autorizzativo unitario, valutazioni ambientali ed urbanistiche, competenze comunali, tutela della salute (Salemi TP)
Consiglio di stato, Sez. VI n. 98 del 12 gennaio 2011 Inquinamento elettromagnetico e principio di precauzione
Consiglio di Stato n. 9414 del 27 dicembre 2010 Il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Pompei NA)
TAR Sicilia Sez. II n. 12965 del 21 ottobre 2010 I Comuni possono adottare un regolamento di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Tali regolamenti sono legittimi quando volti al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non quando tendono a scopi differenti. (Mazara del Vallo TP)
TAR Veneto Sez. VI n. 7588 del 20 ottobre 2010 I criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile devono tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”che tende ad una diffusione capillare sul territorio. Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione sono opere di urbanizzazione primaria perciò non devono essere concepite in modo separato rispetto all’insediamento abitativo. La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti è riservata allo Stato.
TAR Puglia sez II Sentenza n. 3683 del 20 ottobre 2010 Sospendere le pratiche edilizie volte alla realizzazione di una stazione radio-base in attesa di apposita regolamentazione comunale dell’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianto è una salvaguardia atipica e in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale. (Peschici FG)
TAR Emilia Romagna Sez. II n. 7907 del 27 settembre 2010 E’ di competenza delle Regioni ed degli Enti Locali il perseguimento di “obiettivi di qualità” in ambito di inquinamento elettromagnetico, volti alla definizione dei criteri di localizzazione e modelli urbanistici, all’utilizzo della miglior tecnologia disponibile e all’uso più appropriato del territorio, nel rispetto dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale di fissazione di valori-soglia stabiliti dallo Stato
TAR Campania Sez. VI n. 2128 del 24 settembre 2010 Illegittimità del regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB nel caso in cui il Comune si pone come obiettivo di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi dato che tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3
Consiglio di Stato n. 7128 sez. VI del 24 settembre 2010 E’ illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3La previsione ci cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit.. L’accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 deve infatti seguire, e non già precedere, la produzione dell’istanza.
Corte di Cassazione Sez. III n. 32527 del 1 settembre 2010 Se il Pubblico Ministero, relativamente alla costruzione di un ripetitore telefonico con antenna, ha contestato la violazione dell’art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per essere assenti le autorizzazioni previste dall’art.87 del Codice delle comunicazioni, risulta errata l’interpretazione sottesa alla apodittica motivazione di una sentenza ove si afferma che le opere in questione potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.i.a., dovendo invece il giudicante accertare che le previsioni contenute negli artt.87 e ss. del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 siano state rispettate e che le opere siano state realizzate al termine della procedura in precedenza esaminata.
L’affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l’organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all’accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un’errata applicazione della legge sostanziale.
Corte Costituzionale n. 272 del 22 luglio 2010 -Illegittimità Legge Regionale Toscana Dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
Tar Veneto n.4785, sez. VI, del 21 luglio 2010 La nota comunale con cui, successivamente al decorso dei quindici giorni dalla presentazione dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, viene prospettata la sussistenza della necessità di assoggettare a procedura di VIA il progetto prodotto a corredo della domanda, senza tuttavia richiedere, come previsto dalla legge, alcuna integrazione di atti o documenti, non è idonea ad interrompere la formazione del provvedimento assentivo per silentium di cui all’art. 87, nono comma, del codice delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, una volta intervenuto detto provvedimento di assenso, deve ritenersi l’illegittimità del provvedimento di sospensione, di per sé inidoneo aprovocare effetti inibitori su una fattispecie legale ormai integrata da tutti i suoi elementi costitutivi.
Tar Friuli VG n. 525, sez. I del 15 luglio 2010 L’art. 93, comma 1 del D.Lgs . n. 259 del 2003, nel prevedere che: “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, risponde chiaramente all’esigenza di non gravare finanziariamente l’espletamento di un servizio che risponde ad un comprovato interesse della collettività. Non confligge tuttavia con questa disposizione la sottoposizione ad una previsione tariffaria per la collocazione od il mantenimento di una stazione radio base.
Tar Campania n. 4557 sez VI del 15 luglio 2010 Installazione di impianti e prescizioni urbanistiche.
Consiglio di Stato n. 4135 sez VI del 28 giugno 2010 L’installazione di stazioni radio base è soggetta ai principi urbanistici di carattere generale.
Tar Campania n.3083 sez VII, del 7 maggio 2010 Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. L’avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l’illegittimità, per violazione dell’art. 87 evocato, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell’avvio dei lavori.
Tar Campania n. 2371 sez. VI del 27 aprile 2010 Impianti radioelettrici e titolo abilitativo.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2055 del 13 aprile 2010
“Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 307 del 7.10.2003 – in armonia peraltro con l’indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/01 – la determinazione degli standards di protezione dall’inquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato (sotto il profilo di valori-soglia, non derogabili dalle Regioni), mentre è materia di legislazione concorrente (ovvero, rientrante anche nella potestà legislativa regionale, ma nel rispetto di principi fondamentali, fissati da leggi dello Stato) il trasporto dell’energia e l’ordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina d’uso del territorio, purchè la pianificazione, a quest’ultimo riguardo dettata, non sia tale “da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi”.
“E’ pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 3.6.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.2.2003, n. 673; 26.8.2003, n. 4841).”
TAR Puglia sez. II n. 1257 del 2 aprile 2010 In materia di infrastrutture contemplate dal cd. codice delle comunicazioni, il procedimento di cui all’art.87 del d.lgs. n.259/03 non può essere applicato cumulativamente alla procedura abilitativa di cui al D.P.R. n.380/01. Devono pertanto ritenersi illegittime le determinazioni comunali che pretendono di subordinare l’installazione degli impianti di telefonia al permesso di costruire di cui T.U. edilizia. (Foggia FG)
Tar Basilicata sez. I n. 53 del 13 febbraio 2010 Il mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti dall’art. 167, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere vincolante da parte del-la Soprintendenza e del provvedimento finale da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali Autorità amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire da tale inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi con riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente.
Tar Emilia Romagna sez I n. 59 del 10 febbraio 2010 In assenza del Piano di risanamento che i gestori devono presentare al fine di ricondurre a conformità gli impianti in caso di superamento dei limiti (L. r. Emilia-Romagna 30/2000, art. 7 c. 2), persiste il potere sindacale di emanare atti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica aventi la funzione di affrontare situazioni eccezionali in tempi brevi, in cui il normale esercizio delle competenze degli altri Enti locali e dei privati comporterebbe lungaggini tali da far perdere di vista i valori principali che s’intendono tutelare. Tra i presupposti per la loro emissione vi è la tutela anche preventiva della salute pubblica, purché le evidenze scientifiche e gli accertamenti di fatto evidenzino la presenza di un serio rischio per la stessa e vi sia una correlazione di causa-effetto probabilistica tra il fattore di rischio e la salute stessa
Corte d’Appello di Brescia n. 614 del 22 dicembre 2009 Ruolo causale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia del sig. Innocente Marcolini.
Tar Emilia Romagna n. 2861 sez I del 9 dicembre 2009 Le stazioni radiobase per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile e la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi), in ragione dellinammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici.
Tar Veneto sez. VI n. 8103 del 16 dicembre 2009 l potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consistito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.
Tar Campania sez II n. 6915 del 24 novembre 2009 Il riferimento alle distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale; un’interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l’adozione di misure che si sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell’atto adottato; deve essere esclusa la possibilità per i Comuni, di disporre la contestata regolamentazione in modo autonomo, avvalendosi, onde perseguire non consentiti fini sanitari e radioprotezionistici, della nota competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio territorio.
Tar Abruzzo sez. I n. 729 del 10 novembre 2009 Ai sensi dell’art. 4 della legge n.36/2001, esula dal potere comunale la regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile, essendo questa competenza riservata alla normativa statale “in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1”, cui si deve, peraltro adeguare, anche la normativa regionale.
TAR Lazio n. 7546 del 28 luglio 2008 Ingannevolezza del messaggio promozionale che tranquillizza i consumatori circa l’elettrosmog, in quanto si tratta di affermazione non corrispondente
agli studi e agli approfondimenti ancora in corso nell’ambito della comunità scientifica internazionale. leggi la notizia
Tar Toscana sez. IV n. 1612 del 6 aprile 2004
Tar Puglia sez. VI n. 3193 del 30 marzo 2004
Tar Calabria sez. VI n. 1063 del 3 marzo 2004
Tar Emilia Romagna n. 4847 del 6 giugno 2003
Fonti: Consiglio di Stato e T.A.R. www.giustizia-amministrativa.it – Lexambiente www.lexambiente.it – Ambiente Diritto www.ambientediritto.it
http://polab.it/srl/normative-e-sentenze/sentenze/
[color=red][b]Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1519, del 20 marzo 2015[/b][/color]
Elettrosmog-Illegittimità ordinanza di adeguamento degli impianti ai limiti di emissione dei campi elettromagnetici
L’ordinamento, in questa materia specifica, già prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione per quanto concerne i campi elettromagnetici, e tra questi, la delocalizzazione degli impianti e, in via di urgenza, la disattivazione degli impianti stessi da parte del competente Ministero – sicché l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, a fronte di una situazione fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla disciplina in materia, non si giustifica e non appare debitamente motivata nel caso di specie. L’art. 54, comma 4, del T.U.E.L., in altri termini, non consente al Comune di sostituirsi all’esercizio o al mancato esercizio di poteri spettanti ad altre autorità amministrative, che non risulta nel caso di specie – al di là di un generico e non chiaro riferimento ad “inconvenienti segnalati già da anni” – siano state tempestivamente interessate o sollecitate dal Comune, posto che è la stessa ordinanza sindacale ad avvertire, nella sua parte dispositiva, che “in caso di accertamento di situazioni di persistenza dei superamenti dei limiti fissati dalla legge per le emissioni di campi elettromagnetici” sarebbero stati “adottati dalle autorità competenti provvedimenti per la cessazione delle attività delle emittenti responsabili delle violazioni”.
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/11403-elettrosmog-illegittimit%C3%A0-ordinanza-di-adeguamento-degli-impianti-ai-limiti-di-emissione-dei-campi-elettromagnetici.html
[img width=300 height=176]http://www.pescaranews.net/archivi/immagini/2014/A/antenne-reti-mobili-cellulari.jpg[/img]
ANTENNE: illegittime le norme che prevedono ONERI AGGIUNTIVI - C.Cost. 47/2015
[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 26 marzo 2015 n. 47 [/b][/color]
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra la Elettronica industriale spa e il Comune di Torino ed altra, con ordinanza del 14 dicembre 2012, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione della Elettronica industriale spa, nonché l’atto di intervento della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Giovanni Mangialardi per la Elettronica industriale spa e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il quale, nell’ambito degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, prevede che «1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell’ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’eventuale variazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1. 4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale».
2.– Il giudice a quo premette che, con ingiunzione di pagamento n. 8311330000007, la Soris spa (società concessionaria della riscossione dei crediti del Comune di Torino) e il Comune di Torino richiedevano alla Elettronica Industriale spa il pagamento delle spese per diritti di istruttoria, relativi alle domande di autorizzazione ed alle denunce di inizio attività presentate dalla esponente per l’installazione di impianti di radiocomunicazione, ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). E ciò in forza della delibera della Giunta regionale del Piemonte 5 settembre 2005, n. 16-757 – la quale, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004, aveva definito gli aspetti tecnici relativi alla localizzazione, all’installazione, alla modifica ed al controllo degli impianti fissi per la telecomunicazione, prevedendo il pagamento, a carico dei privati, delle spese per le attività istruttorie sulle domande presentate dai medesimi –, recepita dalla delibera di Giunta comunale 4 dicembre 2007, n. 09001/016 che determinava i riferiti impatti per gli impianti localizzati nel territorio torinese. La società Elettronica Industriale proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, lamentando il contrasto tra le disposizioni legislative (art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004) e regolamentari (art. 9 della deliberazione della Giunta regionale Piemonte 5 settembre 2005, n. 16-757), poste alla base del richiesto pagamento, e gli artt. 23 e 117, primo, secondo e terzo comma, Cost.
Il Tribunale ordinario di Torino reputa la questione non irrilevante, in quanto l’ingiunzione di pagamento opposta ha ad oggetto il pagamento di spese di istruttoria dovute al Comune di Torino per impianti radioelettrici, previste dall’art. 9 della deliberazione 5 settembre 2005 della Giunta regionale – la quale ha individuato l’importo delle “spese tecniche e amministrative” per il rilascio dell’autorizzazione – e dalla deliberazione della Giunta del Comune di Torino 4 dicembre 2007, la quale – recependo la predetta delibera della Giunta regionale – ha determinato gli importi di spettanza del Comune. Il giudizio a quo non potrebbe essere definito senza applicare la norma censurata di incostituzionalità, posto che il potere impositivo del Comune si fonda sulla previsione dell’art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004.
Tanto premesso in punto di rilevanza, il giudice rimettente sostiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla base della ricostruzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.
[b]A parere del giudice rimettente, la norma censurata, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si porrebbe in contrasto con l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», soggetta, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost., a potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.[/b]
Il giudice torinese ritiene non condivisibile la difesa del Comune secondo cui la riserva di legge di cui al citato art. 93 sarebbe soddisfatta anche da una legge regionale, innanzitutto sulla base della considerazione che, se si consentisse alle Regioni (sia pur con atto avente forza di legge) di imporre oneri vietati dalla norma di legge statale, si permetterebbe quella alterazione del mercato concorrenziale che la norma di principio mira a scongiurare. Né la riserva di legge (statale) di cui al predetto art. 93 – si rileva sempre nella ordinanza di rimessione – potrebbe ritenersi soddisfatta sulla base della circostanza che gli oneri previsti dalla disposizione impugnata sono relativi ad attività istruttoria e sopralluoghi e l’art. 10 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), dunque una norma di legge statale, consente ai Comuni di istituire dei diritti di istruttoria. Tale norma, infatti, prevede che i diritti di istruttoria possono essere istituiti solo in relazione alla riscossione di spese e diritti previsti da disposizione di legge statale. Nel caso di specie, al contrario, la legge statale vieta che siano messi a carico del gestore di impianti tali oneri e, del resto, la possibilità di prevedere il pagamento di oneri (qualificandoli come “di istruttoria”) finirebbe ancora una volta per frustrare la finalità della norma di principio prevista dalla legislazione statale.
3.− Con atto depositato il 4 aprile 2013, è intervenuta la Regione Piemonte, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
La Regione, pur partendo dalla premessa della natura di principio fondamentale dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, assume la non riconducibilità degli oneri previsti dalla disposizione censurata all’ambito applicativo di tale norma, la quale riguarderebbe gli obblighi pecuniari esigibili successivamente alla fase di autorizzazione all’installazione e diretti ad asservire la concreta attuazione delle opere di sistemazione degli impianti medesimi. Tanto sarebbe desumibile dall’utilizzo della locuzione «oneri o canoni» finalizzati all’«impianto di reti» o all’«esercizio dei servizi di comunicazione elettronica», che individuerebbero postazioni e strutture la cui installazione è stata già oggetto di autorizzazione ovvero di denuncia di inizio attività.
La correttezza di tale conclusione sarebbe confermata da quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 93, il quale, dopo aver precisato quali prestazioni possano essere legittimamente imposte dagli enti locali – ossia le spese necessarie «per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione» e per «ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale» –, dispone che «Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere», fatte salve le eccezioni ivi espressamente previste.
La Regione rimarca che altre disposizioni recate dallo stesso codice delle comunicazioni elettroniche, con riferimento a procedimenti autorizzativi di competenza ministeriale (preliminari alla concreta attuazione delle operazioni di installazione), volendo riferirsi alle spese di istruttoria, usano le locuzioni «spese di istruttoria» o «contributi per istruttoria», come ad esempio gli artt. 107, comma 6, e 185, comma l, lettera a), differenziandoli quindi da «oneri o canoni» (di cui all’art. 93) ed ancora dal «contributo annuo per verifiche e controlli» (di cui all’art. 185, comma l, lettera b).
Laddove non si ritenesse la norma censurata estranea all’alveo applicativo dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, e si attribuisse al comma l di quest’ultimo una portata più generale (riferita anche ad oneri o contributi istruttori) rispetto al comma 2 (riferito agli oneri successivi alla installazione degli impianti), tale disposizione finirebbe per ricalcare la formulazione dell’art. 23 Cost., riproducendo il principio secondo cui ogni prestazione personale o patrimoniale deve trovare fondamento nella legge (sia essa statale o regionale).
Premesso, quindi, che l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 costituisce una norma di principio fondamentale nella materia «ordinamento della comunicazione», in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori del settore un trattamento uniforme e non discriminatorio, ciò che andrebbe negata sarebbe la funzione di onere o contributo (senza alcuna considerazione sulla tipologia od entità dello stesso) quale strumento di promozione o protezione della concorrenza, poiché finalizzato a garantire la parità di trattamento tra gli operatori e a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore. A parere della Regione l’automatica riconduzione alla finalità di tutela della concorrenza di prescrizioni di tale natura produrrebbe il risultato per cui il silenzio del legislatore statale precluderebbe al legislatore regionale ogni previsione di contributi istruttori anche se attinenti a materie di competenza residuale regionale. Se pure la tutela della concorrenza configura una funzione trasversale, che giustifica misure pubbliche volte a contenere squilibri dell’assetto concorrenziale come pure a promuovere le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali, apparirebbe sproporzionato ritenere che la previsione regionale di contributi meramente istruttori – a compensazione dei costi delle attività amministrative e tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività istruttoria – possa ritenersi di per sé idonea ad introdurre disparità di trattamento ed alterazioni negli assetti concorrenziali, tanto da legittimare l’esclusiva disciplina statale.
Proseguendo la disamina sull’ulteriore profilo di illegittimità relativo al potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici, in assenza di criteri direttivi fissati dal legislatore regionale, la Regione rileva che la disciplina dei contributi di istruttoria offerta dall’art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004 troverebbe piena copertura nell’evocato principio della riserva di legge. Ed invero, il legislatore regionale, lungi dal concedere una delega in bianco, demanda alla Giunta regionale la mera quantificazione degli importi prevedendo al contempo che siano quantificati i soli costi delle attività necessarie al rilascio delle autorizzazioni per la installazione e la modifica degli impianti di teleradiocomunicazione, ed indica le percentuali di ripartizione degli importi tra il Comune e la Provincia, destinatari rispettivamente dell’80 e del 20 per cento (come da combinato disposto degli artt. 14, comma l, e 7, comma l, lettera d, della medesima legge regionale). Peraltro, i contributi richiesti dagli Enti locali, in conformità al censurato art. 14, attuato dall’art. 9 della delibera della Giunta regionale Piemonte n. 16-757 del 2005, apparirebbero proporzionati ed adeguati alle finalità del procedimento per cui sono richiesti aderendo ai citati dettami dell’ordinamento europeo.
4.– Si è costituita la Elettronica industriale spa, parte nel giudizio a quo, la quale ha chiesto che la questione venga accolta.
La parte privata sostiene l’illegittimità incostituzionale della norma censurata, sostanzialmente ripercorrendo le argomentazioni della ordinanza di rimessione. Ravvisa altresì la violazione degli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il quale prevede che «1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell’ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’eventuale variazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1. 4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale».
Ad avviso del tribunale rimettente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si porrebbe in contrasto con l’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
2.– La questione è fondata.
La Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha affermato che il citato [b]articolo 93 è «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni»[/b]. In mancanza di un tale principio, ogni Regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». Per queste ragioni «finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore».
2.1.– La natura di principio fondamentale dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche è stata più volte ribadita, tra l’altro con le sentenze n. 450 del 2006 e n. 272 del 2010, con le quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali dal contenuto analogo a quello del censurato art. 14.
Nella prima delle sentenze citate, in particolare, la Corte ha affermato che «La previsione […] di un potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA […] è suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale».
Con la sentenza n. 272 del 2010, poi, la Corte, con riferimento alla censura relativa all’art. 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), che riguarda – come nel caso in esame − gli oneri istruttori, ha poi precisato che «la sentenza n. 450 del 2006 di questa Corte assume valore di precedente specifico, giacché anche le disposizioni allora dichiarate costituzionalmente illegittime riguardavano proprio le spese per l’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei procedimenti autorizzatori».
2.2.– Alla stregua di tali considerazioni, deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004, in riferimento all’art. 117, primo comma, lettera e), Cost.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
[b]dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).[/b]
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.
Ho un ripetitore sopra la testa: mi devo preoccupare?
http://www.wired.it/attualita/ambiente/2015/04/20/ripetitore-testa/
[img width=300 height=225]http://www.grosseto5stelle.it/wp-content/uploads/Antenne-Cellulari-2.jpg[/img]
X Rapporto ISPRA: esposizione all'inquinamento elettromagnetico e acustico
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26366.0
Le stazioni radio base di telefonia cellulare
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/078-15/078-15-le-stazioni-radio-base-di-telefonia-cellulare
AR Campania (NA), Sez. VII, n. 2400, del 24 aprile 2015
Elettrosmog.SRB divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale
In materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) ovvero con esplicito diniego di autorizzazione (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia. Altrimenti, ammettendo ad libituml 'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/11484-elettrosmog-srb-divergenza-del-titolo-in-formazione-rispetto-a-disposizioni-di-rango-nazionale-o-locale.html
ANTENNE: i poteri di controllo del COMUNE - Consiglio di Stato 18 giugno 2015
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 18 giugno 2015 n. 3085[/b][/color]
N. 03085/2015REG.PROV.COLL.
N. 01116/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2010, proposto da:
Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Mangialardi e Alberto Fantini, con domicilio eletto presso Alberto Fantini in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 7;
contro
Comune di Umbertide, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Evaristo Petrocchi, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Napolitano - De Cilla, Via Zara n. 16;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, Sezione I, n. 474 del 6 agosto 2009, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione alla installazione di un ripetitore di segnale DVB-H.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Umbertide;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015, il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Angelo Clarizia, su delega dell'avvocato Giovanni Mangialardi, e l’avvocato Umberto Segarelli, su delega dell'avvocato Evaristo Petrocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Reti Televisive Italiane, di seguito R.T.I., aveva presentato, al Comune di Umbertide, una domanda per ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), all’installazione di un ripetitore di segnale DVB-H, per la televisione digitale terrestre mobile, in un immobile sito nel predetto Comune in Via dei Patrioti, distinto in catasto al foglio 59, particella 1608.
1.1.- Il Comune di Umbertide, con provvedimento in data 12 marzo 2008, ha negato alla società R.T.I. l’autorizzazione all’installazione del ripetitore in quanto la richiesta si poneva in contrasto con l’art. 74 del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia cellulare, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 68 del 27 giugno 2007.
2.- R.T.I ha impugnato, davanti al T.A.R. per l’Umbria, tale diniego nonché il presupposto regolamento comunale, sostenendone l’illegittimità.
3.- Il T.A.R. per l’Umbria, con sentenza n. 474 del 6 agosto 2009, ha respinto il ricorso.
3.1.- Il T.A.R., in particolare, ha ritenuto applicabile alla richiesta di R.T.I. il Regolamento del Comune di Umbertide, concernente l’installazione di impianti di telefonia cellulare, ed ha ritenuto, quindi, che correttamente il Comune ha fatto applicazione, nella fattispecie, dell’art. 74 del citato Regolamento che vieta l’installazione di nuovi impianti in una serie di siti, fra i quali l’immobile sito in via dei Patrioti, dove R.T.I. voleva collocare il suo ripetitore.
3.2.- Il T.A.R. ha poi respinto anche le doglianze sollevate nei confronti del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare sostenendo la tardività delle censure sollevate e comunque la loro infondatezza nel merito.
4.- R.T.I. ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
L’appello non è tuttavia fondato.
5.- Al riguardo, si deve preliminarmente osservare che, come risulta pacificamente dagli atti, l’art. 74 del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare del Comune di Umbertide non consente la collocazione di nuovi impianti nell’immobile sito in via dei Patrioti, distinto in catasto al foglio 59, particella 1608, già sede di un impianto della Telecom.
5.1.- Ciò posto, la prima questione da affrontare riguarda la contestata applicazione delle disposizioni del citato Regolamento comunale anche alla fattispecie riguardante l’installazione di un ripetitore di segnale DVB-H per la televisione digitale terrestre mobile.
5.2.- In proposito, questa Sezione ritiene che, come ha sostenuto anche il T.A.R. per l’Umbria, correttamente il Comune di Umbertide ha ritenuto di dover applicare anche alla richiesta di R.T.I. il Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare.
5.3.- Come ha evidenziato il T.A.R. nella sentenza appellata, infatti, l’impianto per il quale R.T.I. ha chiesto l’autorizzazione prevede l’emissione di segnali radiotelevisivi in forma digitale, con la tecnica DVB-H (digital video broadcasting – handheld) che consente la ricezione dei programmi televisivi su apparati mobili (e quindi anche sui telefoni cellulari), e produce emissioni elettromagnetiche che per intensità e frequenza, ai fini della regolamentazione comunale, non possono ritenersi sostanzialmente diverse da quelle prodotte dagli impianti di trasmissione per la telefonia cellulare.
5.4.- Del resto, la ratio ispiratrice del citato Regolamento comunale, come si dirà poi più ampiamente, è quella di disciplinare la collocazione degli impianti che producono l’emissione di frequenze elettromagnetiche al fine di minimizzarne i possibili effetti pregiudizievoli per il territorio e per la popolazione.
5.5.- Ciò trova esplicita conferma nell’inserimento tra i procedimenti soggetti a necessaria autorizzazione, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, anche di quelli aventi ad oggetto le stazioni radio base per le «reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre» e nella circostanza che l’art. 71 del citato Regolamento comunale, nel disciplinare i procedimenti autorizzatori per i quali è richiesta l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, fa riferimento alla installazione di «infrastrutture per impianti radioelettrici», in modo ampio e generale.
6.- Si deve ritenere quindi legittimo il diniego opposto dal Comune di Umbertide, in applicazione della suddetta disciplina regolamentare, alla richiesta di autorizzazione fatta da R.T.I.
7.- R.T.I. ha peraltro sostenuto l’illegittimità anche del Regolamento comunale sulla base del quale il Comune ha adottato il provvedimento di diniego.
7.1.- Si deve, al riguardo, ricordare che la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha, fra l’altro, disciplinato l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ed ha assegnato ai Comuni il potere di adottare un regolamento «per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» (art. 8, comma 6).
Tale potere è espressione dell’autonoma e fondamentale competenza che i Comuni hanno nella disciplina dell'uso del territorio e può tradursi nell'introduzione di regole poste a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico, o ambientale, o storico artistico, ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati “sensibili” alle immissioni radioelettriche, e quindi inidonei alle installazioni degli impianti (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306 del 23 gennaio 2015, Sez. VI, n. 3282 del 25 maggio 2010).
7.2.- Sebbene tale disposizione preceda l’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, la giurisprudenza ha chiarito che la citata disposizione dettata dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 trova pacifica applicazione anche nei procedimenti, riguardanti le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica, disciplinati ora dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 898 del 17 febbraio 2010).
8.- Sulla base di tale normativa e delle ulteriori disposizioni dettate, in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici, dalla legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002, il Comune di Umbertide ha, quindi, inteso disciplinare la futura collocazione degli impianti di comunicazione elettronica, attraverso un apposito regolamento che detta la disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti radio base di telefonia mobile, prevede regole generali (ed astratte) di regolamentazione dei procedimenti per la corretta installazione degli impianti, e costituisce il parametro per valutare la legittimità degli atti autorizzativi.
9.- Quanto ai contenuti che, in generale, può avere il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha affermato che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 723 del 14 febbraio 2014).
[color=red][b]9.1.- In conseguenza non sono stati ritenuti legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, eventualmente contenuti nella disciplina regolamentare comunale, di carattere generale, e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1955 del 16 aprile 2014, Sez. VI, n. 9414 del 27 dicembre 2010). Né si è ritenuto possibile imporre limiti di carattere generale giustificati da un’esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1955 del 16 aprile 2014), il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici.[/b][/color]
9.2.- Anche la Corte costituzionale, nell’esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni dettate (con legge) dalla Regione Lombardia che prevedevano distanze minime da una serie di siti sensibili, ha affermato, con le sentenze n. 331 del 7 novembre 2003 e n. 307 del 23 settembre 2003, il principio che tali disposizioni sono illegittime se pongono limiti generali che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbero addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i «criteri di localizzazione» si trasformerebbero in «limitazioni alla localizzazione». Mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa» e non «l'impossibilità della localizzazione».
10.- In proposito, anche questa Sezione ha di recente affermato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306 del 23 gennaio 2015) che si deve ritenere consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001.
Nel regolamento comunale possono, infatti, essere ammessi anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale.
[b]10.1.- In conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.[/b]
[color=red][b]11.- Sulla base delle esposte considerazioni non possono ritenersi illegittime le disposizioni contenute nel regolamento del Comune di Umbertide che limitano (o impediscono) la collocazione di nuovi impianti in determinate aree del territorio comunale posto che comunque tali limitazioni non è stato dimostrato che impediscono la realizzazione della rete delle infrastrutture elettroniche.[/b][/color]
12.- In particolare, la funzionalità del servizio non può dirsi compromessa per il divieto imposto nell’area individuata da R.T.I. per la collocazione del suo impianto tenuto conto che il divieto posto sulla singola particella, puntualmente individuata, non impediva ad R.T.I. di partecipare al procedimento di cui all’art 75 dello stesso Regolamento, volto all’individuazione di siti alternativi decentrati ove collocare l’impianto.
12.1.- La circostanza (chiarita dal Comune nella sua memoria in data 15 aprile 2015) che, prima della nuova pianificazione urbanistica impositiva della preclusione di cui all’art. 74, sulla particella in questione, ubicata in una zona altamente abitata del centro urbano, vi fosse già posizionato un impianto di proprietà della Telecom e che tale struttura era stata oggetto di diverse petizioni da parte della cittadinanza volte ad ottenere una sua delocalizzazione in un luogo con minore densità abitativa, rende peraltro esplicite le ragioni, che non appaiono manifestamente illogiche, che hanno determinato la prescrizione regolamentare impositiva del divieto di nuove installazioni in quel sito.
13.- Per le esposte ragioni le censure sollevate da R.T.I. nei confronti del Regolamento comunale del Comune di Umbertide, a prescindere da ogni questione sulla loro tempestività, devono ritenersi comunque infondate.
14.- R.T.I. con il terzo motivo di appello ha sostenuto che il T.A.R. ha omesso di pronunciarsi sul motivo con il quale aveva sostenuto che sulla sua domanda si era oramai formato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni.
14.1.- Anche tale motivo non è fondato.
[color=red][b]Si deve, infatti, osservare che, ai sensi dell’art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003, il termine per la formazione del silenzio assenso (90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo) risulta sospeso ove vengano richieste integrazioni della documentazione prodotta. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dall’avvenuta integrazione della documentazione richiesta.[/b][/color]
Nel caso di specie, il Comune, con nota del 23 ottobre 2007, aveva richiesto una integrazione della domanda presentata il 2 ottobre 2007, in relazione alla verifica della regolarità del progetto con il Regolamento comunale, ma tale integrazione non risulta poi inviata. Non poteva, pertanto, essersi formato il silenzio assenso sulla richiesta in questione.
14.2.- Peraltro, l’art. 20, comma 3, della legge n. 241 del 1990 chiarisce che il formarsi del silenzio assenso non impedisce all’Amministrazione, quando ne ricorrono i presupposti, di provvedere, in via di autotutela, in modo espresso sulla questione sottoposta al suo esame, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della stessa legge.
15.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento di € 5.000,00 (cinquemila) in favore del Comune di Umbertide per le spese e competenze del presente di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Deodato, Presidente FF
Vittorio Stelo, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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ANTENNE DI TELEFONIA sono di competenza del SUAP - sentenza 15 maggio 2015
[color=red][b]TAR Piemonte, Sez. I, n. 812, del 15 maggio 2015[/b][/color]
N. 00812/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2014, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Corso Sommeiller, 31 ;
contro
Comune di Borgosesia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 15307 del 22.7.2014, mediante cui il Comune di Borgosesia ha dichiarato l'intervenuta archiviazione del procedimento avviato dalla ricorrente per la modifica/installazione di impianto ubicato nel Comune di Borgosesia, Corso Vercelli n.166;
di ogni atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento alla nota prot. n. 13677 del 1° luglio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato nelle date del 7 ed 11 novembre 2014 la Telecom Italia s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale, il 22.07.2014 il Comune di Borgosesia le aveva comunicato l’archiviazione della segnalazione di inizio attività presentata ex d.lgs. n. 259/2003 ed il conseguente divieto di esecuzione delle opere di installazione di una nuova stazione radio-base nell’impianto già esistente in corso Vercelli n. 166; b) ogni altro atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento alla nota del Comune di Borgosesia del 1° luglio 2014.
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto 1) violazione degli artt. 1 e 2 del DPR n. 160/2010, violazione dell’art. 38 comma 3 del d.l. n. 112/2008, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, per travisamento, per difetto di istruttoria per illogicità manifesta per contraddittorietà e per difetto di motivazione; 2) violazione degli artt. 1 e 2 del DPR n. 160/2010, violazione dell’art.1 della l.n. 443/2001, della delibera CIPE del 21.12.2001 n. 121, degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 198/2002, degli artt. 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 7 della l.Reg. Piemonte n. 19/2004, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, per travisamento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, per contraddittorietà e per difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 86, 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 sotto ulteriore profilo, violazione degli artt. 1 e 2 del DPR n. 160/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 4) violazione degli artt. 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 6 e 10 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, violazione del principio di leale collaborazione; 5) eccesso di potere per sviamento, violazione degli artt. 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003, violazione dell’art. 8 della l.n. 36/2001, incompetenza; 6) violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990; 7) violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e difetto di motivazione.
Con ordinanza n. 492 del 12.12.2014 il Collegio ha accolto la sospensiva.
All’udienza pubblica del 2.04.2015 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
[color=red][b]Con il ricorso in epigrafe la Telecom Italia s.p.a. ha lamentato, in primo luogo, la violazione degli art.87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e del DPR n. 160/2010 evidenziando a) la specialità della disciplina introdotta dal legislatore con il Codice delle comunicazioni elettroniche, rispetto alla disciplina generale dello Sportello unico per le attività produttive, b) il carattere di “infrastrutture strategiche” degli impianti di telefonia mobile, c) la necessità che, anche in base alla normativa regionale di attuazione del d.lgs. n. 259/2003, le segnalazioni ex art. 87 bis per “installazione di apparati di tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive”, come quella oggetto di causa, fossero rivolte al Comune.[/b][/color]
[b]Tali censure sono fondate e devono essere accolte, senza tener conto, tra l’altro, della doverosa applicazione, in ogni caso, dei principi di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento per cui, quando il profilo critico di un’istanza sia costituito solo dal fatto che essa è stata proposta ad un ufficio errato, è preciso onere dell’Amministrazione interessare l’ufficio competente.[/b]
Come sottolineato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, [b]“nessun rilievo può assumere (in quel caso, ai fini dell’esclusione del silenzio-assenso sulla domanda di installazione di impianti di telefonia mobile) … il fatto che la domanda sia stata rivolta allo Sportello unico per le attività produttive e non al Comune direttamente, perché rientra nelle normali attribuzioni degli uffici pubblici ogni forma di collaborazione affinchè le domande dei cittadini siano comunque considerate” [/b][b][color=red](cfr. Cons. St., Sez. VI, 23.09.2009 n. 5665).[/color][/b]
Parimenti meritevoli di accoglimento sono le doglianze di eccesso di potere per sviamento e di difetto di istruttoria, in considerazione della estrema genericità ed inidoneità a costituire una valida ragione ostativa alla realizzazione delle opere de quibus del riferimento ad una istruttoria apparentemente orale e non documentata come quella menzionata dal Comune nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Per la natura della controversia e per il fatto che il Comune, non si costituendosi in giudizio, ha rinunciato, in pratica, ad ogni difesa del provvedimento assunto, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
[img width=300 height=174]http://www.comunefinaleligure.it/img_pagine/img_uffici/img_suap.gif[/img]
ANTENNE - OK a divieti puntuali eccezionali - NO a divieti generalizzati
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 30 settembre 2015 n. 4577
Il preavvisato diniego era basato – conformemente al parere negativo – sulla circostanza, ritenuta dirimente e preclusiva, che l’impianto sarebbe venuto a ricadere entro una fascia di “territorio urbanizzato” e, in particolare, a meno di cento metri dalla Villa comunale entro cui è ubicato un parco giochi per minori. Dunque nell’ambito di una c.d. “area sensibile” ove – secondo il Comune – l’installazione di ‘stazioni radio base’ è vietata.
L’appello dell’Amministrazione comunale è infondato.
La disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonchè la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato.
In aderenza a tale principio, in precedenti analoghi è stato già affermato:
– che “alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (… omissis …) quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura …)” (C.S., VI^, n.3452/2006; Id., n.2371/2010; Id. n.44/2013);
– e che “va dichiarata la illegittimità dei regolamenti che prevedono una zonizzazione indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile e che, cioè, circoscrivono gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale l’intera copertura del servizio” (C.S., IV, n.1431/2007).
E poiché nella fattispecie il Comune ha spinto le proprie competenze ben oltre i limiti imposti dalla Costituzione e dalla menzionata legislazione statale d’interesse nazionale, esercitando – mediante il suo potere regolamentare – attribuzioni riservate allo Stato (nella specie: ha introdotto una prescrizione generale avente ad oggetto l’indicazione della distanza minima degli impianti da realizzare rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili, senza – però – individuarli specificamente), correttamente il Giudice di primo grado ne ha stigmatizzato negativamente la condotta, statuendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati innanzi ad esso e la disapplicazione della norma regolamentare confliggente con il corretto riparto delle funzioni.
L’art.35 n.4 del DL n.98/2001, convertita in L. n.111 del 2001, ha stabilito che per l’installazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni (nella specie: impianti per l’accesso a reti di comunicazione con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt, come quello per cui è causa) è sufficiente la presentazione all’Amministrazione di una semplice “comunicazione” di inizio lavori, fermo restando l’obbligo della PA di procedere ai successivi controlli (per gli effetti inibitori e/o revocatori che possono conseguirne) in ordine alla potenza e dimensione degli stessi.
La predetta norma, recante la nuova disciplina del procedimento per l’installazione di tali impianti – ed ispirata al criterio della massima semplificazione e celerità procedimentale – non prescrive affatto che alla predetta comunicazione debba essere allegato, a pena di inammissibilità della (implicita) domanda di autorizzazione o di revoca dell’autorizzazione stessa, anche il documento attestante la proprietà dell’area dove va ubicato l’impianto, o altro titolo equipollente.
A ciò va comunque aggiunto che, come già affermato in precedenti analoghi, “le stazioni radio base per la telefonia mobile (… omissis …) sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16, comma 7, del DPR n.380/2001 e come tali (… omissis …) possono essere localizzate su tutto il territorio comunale anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti” (C.S., IV^, n.3200/2005).
http://buff.ly/1P8prtl
ANTENNE TELEFONIA - legittima una TASSA LOCALE per la Corte UE - 6/10/2015
[img width=202 height=300]http://ilpiccolo.gelocal.it/polopoly_fs/1.7943588.1401979029!/httpImage/image._gen/derivatives/landscape_250/image.[/img]
[b]Corte UE - Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014. [/b]
Provincie Antwerpen contro Belgacom NV van publiek recht (C-256/13) e Mobistar NV (C-264/13).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Hof van beroep te Antwerpen - Belgio.
Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 6 - Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici - Articolo 13 - Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture - Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un’imposta sugli stabilimenti.
Cause riunite C-256/13 e C-264/13.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0256
APPROFONDIMENTI
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-ok-all-imposta-comunaleapplicata-alle-antenne-telefoniche
http://www.lentepubblica.it/imposta-antenne-telefoniche/
Installazione di impianti di radiotelefonia: il Consiglio di Stato interviene
[img]http://miradoloterme.blogolandia.it/files/2009/03/antenna.jpg[/img]
[color=red][b]Installazione di impianti di radiotelefonia: il Consiglio di Stato interviene sui divieti o limitazioni generalizzate contenuti nel Regolamento Comunale[/b][/color]
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17.11.2015 n. 5260
"Se è vero che dal punto di vista urbanistico i Comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l’effetto di vietare indiscriminatamente l’istallazione degli stessi su tutto il territorio comunale, tenendo anche conto della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è altrettanto vero che i Comuni non possono introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori –regolamento comunale per gli impianti – divieti o limitazioni generalizzate o, comunque, estese ad intere zone comunali con l’effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale". È questo il principio sancito dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5260 del 17 novembre 2015 nella quale il Supremo Consesso ha evidenziato come tale affermazione derivi sia dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione che riserva nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, spettante alla legislazione dello Stato, sia delle normative statali, medio tempore introdotte dal legislatore - L.n. 36/2001 e D.lgs. n. 259/2003 sulla disciplina delle comunicazioni elettroniche. Nella specie, inoltre, precisa il Collegio "non appare violato, come deduce il Comune,l’art. 8 dellaL. n. 36/2001, in quanto l’impugnato regolamento aveva previsto l’esclusione di ogni impianto per le classi “0” e “1” e cioè per tutte le zone, rispettivamente: del centro storico ad elevata densità edilizia ed abitativa, aree residenziali e di completamento, aree destinate ad attrezzature e servizi d’interesse generale ed insediamenti produttivi ed inoltre aree destinate ad uso prevalentemente residenziale caratterizzate da significativa densità edilizia ed abitativa. Ora dal contenuto della predetta elencazione emerge in modo fin troppo evidente, oltre la genericità della descrizione dei siti esclusi, anche una generalizzazione degli stessi, con riferimento alla loro effettiva estensione, tali, come afferma la decisione del Tar, da rendere del tutto incerti ed immotivati i criteri di localizzazione degli impianti, circoscritti e si potrebbe dire “confinati” ad aree destinate ad insediamenti produttivi e terziari".
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ANTENNE: silenzio-assenso sia per amministrativa che per EDILIZIA
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4612, del 2 ottobre 2015
Osserva il collegio che il perfezionamento in forma tacita del procedimento di autorizzazione può trovare ostacolo per l’assenza di condizioni essenziali all’accoglimento della domanda, quali l’assoluta incompatibilità dell’ intervento con il sito a ciò destinato, l’aver adito organo incompetente, ovvero il difetto di legittimazione di chi ha formulato la domanda. Supposti vizi afferenti al contenuto dell’atto, ovvero alle regole procedimentali da osservarsi per la sua adozione, non impediscono la formazione del silenzio assenso, ma danno ingresso alla domanda di annullamento ad iniziativa del terzo interessato, ovvero all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’ Amministrazione che ho omesso di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito.
Un volta accertata l’assenza delle prevalenti ragioni di interesse pubblico, che l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 eleva a presupposto non eludibile per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, possono essere assorbiti – per difetto di interesse alla decisione - i motivi con i quali si denunciano profili di illegittimità del titolo di tacito assenso alla realizzazione della stazione radio base, ritenuti dai ricorrenti idonei a giustificare l’adozione del provvedimento di ritiro, con specifico riferimento al carattere abusivo del manufatto di allocazione di apparecchiature a supporto dell’ antenna.
Il consolidamento del silenzio assenso formatosi ai sensi del’art. 87, comma 9, copre entrambi gli aspetti e, quindi, anche l’utilizzo a supporto dell’impianto del manufatto pertinenziale; ciò priva di interesse alla contestazione il motivo con il quale si censura il potere sanzionatorio esercitato dal Comune onde ottenere, in via strumentale, la rimozione dell’impianto.
http://buff.ly/1lEyMhz
[b]GIURISPRUDENZA IN MATERIA:[/b]
http://polab.it/srl/normative-e-sentenze/sentenze/
Impianti di telecomunicazione in città
ARPAT
In questa nona scheda informativa si affronta il tema del rischio connesso con le emissioni...
https://issuu.com/arpatoscana/docs/impianti-telecomunicazione-in-citta
Campi elettromagnetici a bassa frequenza: elettrodotti e cabine elettriche
ARPAT
La dodicesima scheda informativa affronta il complesso tema dell’esposizione della popolazione...
https://issuu.com/arpatoscana/docs/arpat-opuscolo-12-cem
ANTENNE DI TELEFONIA - nuove norme approvate il 22 dicembre 2015
[img width=300 height=235]http://www.tvprato.it/wp-content/uploads/2015/07/antenna_cellulari_1.jpg[/img]
Art-. 64 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia
[color=red][b]Art. 64. (Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259).[/b][/color]
1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0
ANTENNE DI TELEFONIA - nuove norme nella L. 28 dicembre 2015, n. 221
Art. 64
Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per
l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici
ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto e' tenuto al
versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87,
comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente decreto e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al
versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attivita'
che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal
modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al
comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio
del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione
tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36».
http://buff.ly/23bH5Tm
Più ANTENNE DI TELEFONIA sullo stesso impianto - diniego illegittimo
[b]T.A.R. Puglia Bari, Sezione I, 12 gennaio 2016 n. 10
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FATTO e DIRITTO
I ricorrenti Poli Giuseppe Saverio, Bufo Anna, De Palma Mauro, Murolo Giovanna, Marzocca Corrada Maria, Catanzaro Enrico, Monda Cesare, Altomare Fulvia, Sallustio Caterina, Poli Teresa sono proprietari di immobili destinati ad abitazione dei rispettivi nuclei familiari siti nel centro storico di Molfetta, quartiere Catecombe, nelle vicinanze dell’immobile di proprietà comunale sito alla via Catecombe, ang. Vico Poli, in catasto distinto al fg. 55/D, part. 1655, sul cui lastrico solare campeggia una stazione radio base di telefonia cellulare, tecnologia GSM/DCS/UMTS della Wind Telecomunicazioni s.p.a.
L’installazione dell’antenna era stata autorizzata con il gravato permesso di costruire n. 1474/2009 del Comune di Molfetta.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano il predetto permesso di costruire.
Deducevano censure, così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 dlgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali); violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 36/2001, nonché dell’art. 87, comma 1 Codice delle Comunicazioni; difetto di istruttoria; eccesso e sviamento di potere: il gravato permesso di costruire sarebbe stato emesso senza preventiva adeguata istruttoria (per esempio errore con riferimento all’altezza della antenna indicata in metri 17,70 nel permesso di costruire ed in metri 6,70 nella presupposta autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008; parere ARPA reso relativamente a soli due punti di misurazione, mentre negli altri 8 punti l’accesso sarebbe stato negato; rilevamento nei punti 3 e 5 di valori prossimi al limite massimo; omessa considerazione della irradiazione, da parte delle antenne, della parte superiore degli edifici circostanti tra cui un asilo, una scuola di musica e la parrocchia; omessa considerazione della presenza nell’area de qua di altri ripetitori); inoltre, la Soprintendenza che ha reso il nulla osta alla realizzazione dell’impianto non si sarebbe avvalsa della possibilità di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e non avrebbe proceduto ad alcun accertamento di natura tecnica;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, della Legge 22.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 3, comma 1 del Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e per le emittenti radiotelevisive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – violazione dell’art. 11, comma 3 dello stesso regolamento – eccesso di potere: l’Amministrazione resistente avrebbe ignorato il regolamento comunale relativo al corretto insediamento urbanistico e territoriale di detti impianti; in particolare sarebbe mancata la prova dello svolgimento della preventiva campagna di informazione prevista dal regolamento comunale (art. 2, comma 3) cui lo stesso regolamento subordina il rilascio del permesso di costruire (cfr. art. 3, comma 1);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, della Legge 22.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e per le emittenti radiotelevisive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – illegittimità del nullaosta della ASL BA per difetto di istruttoria ed eccesso di potere: in assenza di detta attività preventiva di informazione neppure l’ASL avrebbe potuto formulare il proprio nullaosta (cfr. art. 3, comma 2 del regolamento comunale); nel caso di specie l’ASL avrebbe cionondimeno reso il suddetto provvedimento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – difetto di istruttoria - eccesso di potere: il regolamento comunale all’art. 3, comma 1 prevede ai fini del rilascio della concessione edilizia l’espletamento di una valutazione di impatto ambientale; tuttavia, detta valutazione nel caso di specie non sarebbe stata né chiesta, né tantomeno eseguita dal Comune;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1 Legge Regionale della Puglia n. 5 del 2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.1.2001 – eccesso di potere: in forza del citato regolamento comunale (art. 5, comma 2) i nuovi impianti avrebbero dovuto essere posti nelle zone D ed E del vigente PRGC; pertanto, il Comune non avrebbe potuto autorizzare l’installazione dell’impianto in esame nel centro antico di Molfetta; peraltro, nelle vicinanze dell’impianto per cui è causa sono presenti un asilo ed una scuola di musica, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento autorizzatorio si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 5, comma 4 del regolamento;
6) violazione dello Statuto Comunale, in particolare dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 52 - eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione: il Comune di Molfetta non avrebbe rispettato gli impegni di valorizzazione del centro storico assunti con lo Statuto comunale (cfr. art. 4); l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui, pur in presenza i luoghi sensibili, come un asilo, una scuola di musica, una sede scout e la stessa parrocchia San Gennaro, in un quartiere di elevato valore storico - artistico e paesaggistico, con altre due fonti di inquinamento elettromagnetico presenti, in una zona densamente abitata e di carattere popolare, non si è ritenuto di far prevalere l’impegno a valorizzare il centro storico, a tutelare i beni ambientali e culturali della città e a preservare la salute dei cittadini; inoltre, non vi sarebbe stato alcun coinvolgimento del comitato di quartiere in violazione dei principi di partecipazione democratica di cui all’art. 52 dello Statuto comunale;
7) violazione del principio di precauzione e di quello di minimizzazione del rischio, anche in relazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 29.12.1997, con cui il Comune di Molfetta ha aderito alla “Rete Italiana Città sane - OMS” – violazione dell’art. 32 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 174, paragrafo 2 del Trattato di Roma (art. 130 R prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam) – difetto di motivazione – eccesso di potere: il gravato provvedimento si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di cui alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 177 del 29.12.1997; infatti, le misurazioni effettuate dall’ARPA avrebbero rilevato valori (5,98) pressoché pari al limite massimo di 6 consentito, situazione in cui generalmente l’ARPA nega il parere favorevole; conseguentemente, il rilascio della autorizzazione in esame costituirebbe violazione del principio di minimizzazione del rischio, espressione, a sua volta, di quello di precauzione; in conclusione, l’impianto per cui è causa, ponendosi in contrasto con le disposizioni del regolamento finalizzate a sottrarre i cosiddetti ricettori sensibili dal fascio di più alta intensità e di diretta irradiazione generato dalla sorgente, sarebbe fonte di pericolo per la salute umana; inoltre, non sarebbe stato dimostrato dalla società controinteressata, né accertato dal Comune resistente che senza il permesso di realizzare la stazione radio base per telefonia cellulare di cui è causa si determinerebbe una oggettiva impossibilità di attivazione e funzionamento del servizio di telefonia su tutto il territorio comunale.
Si costituivano in giudizio il Comune di Molfetta, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e la società Nokia Siemens Networks Oy, resistendo al gravame.
Interveniva ad opponendum Wind Telecomunicazioni s.p.a., quale titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione DCS1800 sul territorio italiano e soggetto che ha stipulato nella Regione Puglia con Nokia apposito accordo quadro finalizzato alla fornitura e posa in opera chiavi in mano di una rete di telefonia mobile.
Interveniva ad adiuvandum Favuzzi Ignazio, quale residente nell’edificio frontistante quello sul cui lastrico solare era prevista l’istallazione della stazione radio base.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.
Quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che parte ricorrente contesta in modo generico l’omissione di attività istruttoria e di ulteriori approfondimenti da parte delle Amministrazioni coinvolte.
Nell’autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008 richiamata nel gravato permesso di costruire si dà atto del livello trascurabile di impatto sul paesaggio: “… l’intervento proposto in relazione alla tipologia e soluzione architettonica adottata non costituisce rilevante alterazione dei valori ambientali e paesaggistici del sito in quanto trattasi di opere relative alla realizzazione di un impianto per telefonia mobile sostenuta su un palo in acciaio dell’altezza di metri 6,70 oltre metri 2,90 relativo agli apparati di trasmissione …”.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi è alcuna contraddizione, né falsa presupposizione fattuale in merito alla consistenza dell’intervento edilizio da realizzare: si tratta di un’antenna che da terra si solleva per 17,70 m (altezza indicata nel censurato permesso di costruire), che si trova in una posizione arretrata rispetto alla costruzione esistente e che sporge dal parapetto unicamente per 6,70 metri (altezza correttamente indicata nella autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008), come chiaramente emerge dal progetto in atti.
Dunque 17,70 è l’altezza complessiva e ricomprende sia l’altezza del fabbricato, sia l’altezza della pallina svettante, sia gli apparati radioelettrici.
Peraltro, il contestato parere dell’ARPA del 18.3.2009 (richiamato nel permesso di costruire n. 1474/2009) ha evidenziato la rispondenza dell’impianto ai limiti ed al valore di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003.
Dette valutazioni dell’ARPA, ad avviso del Collegio, non appaiono inattendibili.
Non può quindi accogliersi sul punto la prospettazione di parte ricorrente.
Né gli istanti deducono particolari indici sintomatici a sostegno della asserita inattendibilità della menzionata valutazione. Né i ricorrenti, a supporto delle proprie ragioni, forniscono misurazioni differenti da quelle effettuate dall’ARPA.
Va, altresì, evidenziato che in data 3.9.2009 l’ARPA Puglia ha nuovamente espresso parere positivo “… tenuto conto che l’esposizione ai campi elettromagnetici rilevata nei punti più significativi per la valutazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalla SRB di Wind Telecomunicazioni s.p.a. in oggetto è inferiore ai limiti, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti dal DPCM 8 luglio 2003 …”; che questo T.A.R. con ordinanza collegiale n. 163/2009 disponeva l’incombente istruttorio, posto a carico dell’ARPA Puglia, consistente nella elaborazione di una relazione tecnica al fine di verificare l’effettiva osservanza dei limiti di esposizioni previsti dalla normativa vigente; che con relazione del 20.11.2009 l’ARPA accertava nuovamente l’osservanza dei limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003.
Peraltro, i menzionati pareri dell’ARPA (tra cui quello del 18.3.2009 posto a fondamento del gravato permesso di costruire) sono stati resi sulla base degli esiti del sopralluogo e delle misure di campo elettrico di fondo effettuate dal tecnico della prevenzione ambientale del servizio ARPA e non già sulla base delle misure indicate nella relazione di conformità prodotta da Nokia.
Pertanto, non può essere posto in dubbio che il dirigente del Comune di Molfetta nel concedere il permesso di costruire si è legittimamente attenuto alle valutazioni sulle emissioni effettuate dal tecnico incaricato dall’Agenzia regionale.
In definitiva, con la censura sub 1) i ricorrenti invocano l’annullamento della impugnata concessione edilizia, affermando che sussista una possibilità di inquinamento sulla base di valutazioni probabilistiche di carattere sanitario prive di alcun riscontro.
Parimenti non meritevoli di accoglimento appaiono le doglianze concernenti la mancata valutazione, da parte dei tecnici dell’ARPA, dell’esistenza di altre stazioni radio base nelle vicinanze della zona interessata.
Ai sensi della lettera E del regolamento regionale del 14 settembre 2006, n. 14, regolamento per l’applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”, entro centottanta giorni dell’entrata in vigore del regolamento è istituito, presso l’ARPA Puglia, il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul territorio regionale.
Proprio dall’esistenza del citato catasto si evince che l’ARPA Puglia possiede i dati completi degli impianti, corredati delle caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici.
Sempre in merito alla omessa considerazione dell’esistenza di altre stazioni radio base nella zona in oggetto, occorre precisare, in primo luogo, che la valutazione, come evidenziato in precedenza, è stata correttamente svolta, ed in secondo luogo che non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la telefonia mobile su uno stesso sito ad imporre al Comune il dovere di negare il permesso a costruire per altro impianto.
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, “Non è sufficiente la presenza di due o più impianti per la telefonia mobile su uno stesso sito a giustificare il provvedimento con cui il Comune ha sospeso i lavori relativi all’installazione della seconda stazione radio base per telefonia mobile, considerato che l’art. 87 comma 1 d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, stabilisce che gli organismi tecnici a ciò deputati - ossia le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente - procedono alle rilevazioni dei limiti di emissione prima che gli impianti vengano attivati, e ciò al fine di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e che, nel caso in cui ciò si verifichi, tutti i gestori sono obbligati a ridurre, pro quota, le emissioni prodotte dai singoli impianti.” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 settembre 2006, n. 4412).
E’ evidente, dunque, che la vigente normativa in materia prevede apposite cautele atte a scongiurare i pericoli paventati nel motivo di gravame sub 1), il quale, anche sotto questo profilo, è da ritenere infondato.
Con riferimento ai motivi di ricorso sub 2 e 3 (suscettibili di disamina unitaria in quanto entrambi relativi alla asserita violazione delle invocate disposizioni del regolamento comunale in tema di preventiva attività di informazione alla cittadinanza), va sottolineato che le disposizioni regolamentari in esame (art. 2, comma 3: “Prima del rilascio della concessione edilizia per l’istallazione degli impianti, su esplicita richiesta del Settore Urbanistico del Comune da formularsi ad avvenuta positiva istruttoria dell’istanza, la Società richiedente la concessione, dovrà predisporre la necessaria attività di informazione ai residenti nella zona ove l’impianto deve essere realizzato”; art. 3, comma 1: “A norma del precedente articolo 2, commi 2 e 3, la concessione verrà rilasciata subordinatamente, previo parere regionale di valutazione dell’impatto ambientale, al nulla osta della ASL richiesto dal Settore Urbanistico e prova dell’avvenuta attività di informazione, accertabile anche a mezzo di relazione del Comando di Polizia Municipale”), costituendo un chiaro aggravamento del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di costruire per la installazione dell’impianto, si pongono in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 87, comma 9 dlgs n. 259/2003 in forza della quale “Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”, con il fondamentale principio di semplificazione che deve ispirare l’azione amministrativa (cfr. art. 1 legge n. 241/1990) e con il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2 legge n. 241/1990 (“La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.”).
Come rilevato da Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515, “… il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso - in sede di giurisdizione di legittimità - vada respinto perché l’atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (in tal senso, Sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154). …”.
Ne discende che dette previsioni regolamentari in quanto contrastanti con principi di fonte primaria vanno disapplicate dal giudice amministrativo, con consequenziale reiezione dei motivi di ricorso sub 2) e 3), in quanto l’atto impugnato (i.e.permesso di costruire n. 1474/2009), pur ponendosi in contrasto con le invocate norme regolamentari (artt. 2, comma 3 e 3, comma 1), risulta conforme alla legge.
Con la doglianza sub 4) la difesa di parte ricorrente sostiene che il censurato permesso di costruire sia illegittimo poiché è stata omessa al momento del rilascio la valutazione di impatto ambientale in violazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento comunale in forza del quale “la concessione edilizia verrà rilasciata … previo parere regionale di valutazione dell’impatto ambientale”.
A tal riguardo, parte ricorrente invoca la previsione di cui all’art. 2 bis decreto legge n. 115/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/1997.
Detta previsione così disponeva:
«1. Nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.
2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.».
Con riferimento a detta censura, si devono riprendere le argomentazioni esposte relativamente ai motivi di gravame 2 e 3 in tema di disapplicazione della norma regolamentare di cui all’art. 3, comma 1 da considerare illegittima (e quindi disapplicare) per contrasto con i principi di fonte primaria in precedenza evidenziati.
Inoltre, va sottolineato che l’invocata legge 1 luglio 1997, n. 189, di conversione del decreto legge n. 115/1997 è stata abrogata dall’articolo 218, comma 3, lettera s), del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
Proprio in relazione alla normativa invocata dagli odierni ricorrenti ed applicabile nella controversia in esame, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che le stazioni radio base di telefonia cellulare non rientrano nel novero delle opere soggette ad obbligatoria valutazione di impatto ambientale (cfr., per tutte: T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 22 maggio 2007, n. 2207; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 14 marzo 2014, n. 444; Cons. Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 8377; Id., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6463).
In particolare, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 8377 “Solo l’art. 2 bis comma 2 d.l. 1 maggio 1997 n. 115, conv. dalla l. 1 luglio 1997 n. 189, ora abrogato, dispone che “la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”, senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per telefonia mobile a valutazione di impatto ambientale. Il contenuto del richiamato art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva, sicché - in tale quadro - non sussiste l’obbligo di sottoporre il progetto alla v.i.a.”.
Infine, con riferimento ad una previsione regolamentare analoga a quella per cui è causa, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 settembre 2012, n. 1855 ha così deciso:
“In tema di telefonia mobile, è illegittimo il regolamento comunale che onera i richiedenti il titolo abilitativo per le stazioni radio base, ovvero i gestori all’atto del rinnovo o della trasformazione, di corredare l’istanza da opportuna valutazione di impatto ambientale, perché il Comune esorbita dalla propria sfera di competenza regolamentare, prescrivendo adempimenti procedurali ascrivibili alla materia “trasversale” della tutela dell’ambiente, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, con correlativa riserva regolamentare governativa e ministeriale, ai sensi dell’art. 117 Cost.”.
Analogamente a quanto detto per i motivi sub 2) e 3), dalla declaratoria di illegittimità (e consequenziale disapplicazione ad opera del giudice amministrativo) dell’art. 3, comma 1 del regolamento comunale in quanto contrastante con principi di fonte primaria discende, in applicazione del principio di cui a Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515, la reiezione della doglianza sub 4), in quanto l’atto impugnato (i.e. permesso di costruire n. 1474/2009), pur ponendosi in contrasto con l’invocata norma regolamentare (art. 3, comma 1), risulta conforme alla legge.
Con il motivo di censura sub 5) i ricorrenti rilevano che in forza del citato regolamento comunale (art. 5, comma 2) i nuovi impianti avrebbero dovuto essere posti nelle zone D ed E del vigente PRGC. Pertanto, il Comune non avrebbe potuto autorizzare l’installazione dell’impianto in esame nel centro antico di Molfetta; inoltre, nelle vicinanze dell’impianto per cui è causa sarebbero presenti un asilo ed una scuola di musica, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento autorizzatorio, secondo la prospettazione di parte ricorrente, si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 5, comma 4 del regolamento.
Tale doglianza va disattesa.
Infatti, la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 4577) rileva:
«… - che “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (…omissis …) quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizioni di distanze minime da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni e/o a luoghi di lavoro, di ospedali, di case di cura …)” (C.S., VI^, n. 3452/2006; Id., n. 2371/2010; Id. n. 44/2013);
- e che “va dichiarata la illegittimità dei regolamenti che prevedono una zonizzazione indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile e che, cioè, circoscrivono gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale l’intera copertura del servizio” (C.S., IV, n.1431/2007). …».
Pertanto, l’art. 5, commi 2 e 4 del regolamento comunale, prevedendo limitazioni alla localizzazione degli impianti consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (i.e. obbligo di porre i nuovi impianti nelle zone D ed E del vigente PRG; divieto di installare gli impianti sopra e in prossimità di ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo e all’interno di parchi gioco) deve essere dichiarato illegittimo e disapplicato con consequenziale, reiezione, in applicazione del principio di cui a Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515, della doglianza sub 5).
Con la censura sub 6) i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 4 dello Statuto comunale (“Il Comune si impegna a valorizzare il Centro Antico proteso verso il mare, riconoscendo in esso la matrice dell’identità storica della città. Si impegna, altresì, a valorizzare l’intero Centro Storico quale punto di partenza per un progetto capace di integrare centro e periferia attraverso metodologie organiche di riqualificazione”).
Viene in rilievo una disposizione di indubbio carattere programmatico la quale, conseguentemente, non può essere invocata a sostegno della censura in esame.
Peraltro, in considerazione della altezza dell’antenna dal parapetto (soli 6,70 metri, come visto in precedenza), altezza correttamente indicata nella autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008 (e non già 17,70), l’impianto de quo non appare costituire alterazione dei valori ambientali e paesaggistici del sito, come del resto attestato dalla citata autorizzazione paesaggistica del 22.4.2008 e confermato dal nulla osta della Soprintendenza di Bari del 23.5.2008.
Conseguentemente, non si può ritenere che vi sia stata una violazione dell’impegno ex art. 4 dello Statuto assunto dal Comune di valorizzazione del centro antico.
Anche la contestazione relativa alla asserita violazione dell’art. 52 dello Statuto comunale per omesso coinvolgimento del comitato di quartiere in violazione dei principi di partecipazione democratica non appare meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, in tal caso viene in rilievo una disposizione statutaria parimenti programmatica indirizzata unicamente al Consiglio comunale, non suscettibile di essere azionata in giudizio dai ricorrenti.
Da dette argomentazioni discende che la censura di difetto di motivazione del gravato permesso di costruire non può trovare accoglimento, non sussistendo la violazione, da parte del Comune, dell’impegno statutario di valorizzazione del centro storico e di tutela dei beni ambientali e culturali.
Infine, la contestazione di cui al punto 7 deve essere disattesa.
Infatti, dagli atti di causa non trovano conferma le affermazioni di parte ricorrente, e cioè che il gravato provvedimento si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 177 del 29.12.1997 e che il rilascio della autorizzazione in esame costituirebbe violazione dei principi di minimizzazione del rischio e di precauzione.
A tal proposito, si richiamano le argomentazioni evidenziate con riferimento alla doglianza sub 1).
Infatti, i citati pareri dell’ARPA hanno più volte evidenziato la rispondenza dell’impianto ai limiti di legge.
A tali elementi di valutazione parte ricorrente non ha ritenuto di controdedurre, non avendo depositato memoria conclusionale.
In definitiva, si può affermare che a fondamento della scelta del Comune di Molfetta di localizzare l’antenna oggetto di causa nella zona de qua vi è uno studio accurato ed una adeguata istruttoria, in cui sono stati valorizzati come “principi guida” quelli della minimizzazione delle esposizioni e dei rischi, nonché il principio di cautela.
Tutti gli adempimenti istruttori sono stati correttamente condotti dalla Amministrazione resistente, che ha avuto modi e possibilità di valutare l’idoneità dell’installazione dell’impianto in esame.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura, della peculiarità e complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
ANTENNE DI TELEFONIA - SUAP - tariffario nazionale per i pareri ARPA
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36999.0
Sicurezza dei lavoratori da campi elettromagnetici - Dlgs 159/2016
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35648.0
[color=red]TAR Lazio RM), sez. II-quater n.3153 del 6 marzo 2017[/color]
Elettrosmog.Sostituzione di impianti di telefonia
La mera sostituzione di antenne, parabole e apparati tecnologici preesistenti con manufatti similari non comporta la necessità di richiedere un nuovo parere paesistico, trattandosi di una duplicazione di titoli già ottenuti a suo tempo in contrasto con le esigenze di accelerazione della realizzazione della rete a banda larga sottese all'articolo 87-bis del D.Lgs. 259/2003 oltre che con il principio di economicità e non aggravamento dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e trattandosi comunque di opere di minimo impatto e sostanzialmente assimilabili a quelle di ordinaria manutenzione
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/12879-elettrosmog-sostituzione-di-impianti-di-telefonia.html
Il preavviso di rigetto si applica anche alla SCIA Dlgs 259/2003 (art. 87 bis)
CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sent. 3453
https://buff.ly/2WfyoYG
ATTENZIONE: non vale per tutte le scia art. 19 ... ma solo per la peculiare disciplina del Dlgs 259