Consiglio di Stato, Sez. III, n. 306, del 23 gennaio 2015
[b]Elettrosmog.Legittimità annullamento autorizzazione stazione radio base per violazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune e le società di telefonia mobile[/b]
E’ legittimo il limite di m.100 (di cui al 4 alinea del paragrafo “Impegni del Comune” del Protocollo d’Intesa) e deve ritenersi applicabile alla generalità degli immobili, senza distinzione tra immobili pubblici e privati. Una lettura coordinata (e coerente) delle citate disposizioni fa, infatti, ritenere che spetti innanzitutto al Comune di Roma (e ai Municipi interessati) l’individuazione di siti di proprietà comunale ove è possibile collocare gli impianti, anche nel rispetto delle distanze indicate a tutela dei siti sensibili, e che, nel caso in cui il Comune non individui tali siti, i gestori possano procedere egualmente (individuando quindi possibili siti idonei), ma pur sempre nel rispetto delle norme di settore e di quelle (ulteriori) dettate dallo stesso Protocollo d’Intesa (fra le quali devono ritenersi incluse le disposizioni dettate a tutela dei siti sensibili). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/11251-elettrosmog-legittimit%C3%A0-annullamento-autorizzazione-stazione-radio-base-per-violazione-del-protocollo-d%E2%80%99intesa-tra-il-comune-e-le-societ%C3%A0-di-telefonia-mobile.html