Data: 2015-02-24 07:53:35

EDICOLE: liberalizzazione e novità

Come sapete la disciplina della vendita di quotidiani e periodici, oggetto di una riforma con il Dlgs 170/2001, è stata oggetto di interventi normativi, ma soprattutto giurisprudenziali, che hanno portato ad una completa LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE (su area privata). Discorso a parte rimane per il commercio su area pubblica (oggetto di pianificazione e regolamentazione locale).

Cliccando su questo link trovate molti interventi di approfondimento:
[b]https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+liberalizzazione+edicole&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+liberalizzazione+edicole&aqs=chrome..69i57j69i58.167j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8[/b]

Fra le problematiche aperte vi segnaliamo:
1) l'applicabilità della SCIA per l'avvio di attività di punto esclusivo e non esclusivo
2) le difficoltà di alcuni titolari di venire riforniti dal distributore locale
3) alcune sentenze "contrarie" ai principi di liberalizzazione del settore
4) la permanenza della distinzione fra punti esclusivi e non esclusivi.

In particolare vi invitriamo a queste letture:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12243.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7904.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=113.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21551.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3602.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16851.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18018.0

*********************

[b]DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170[/b]
Riordino  del  sistema  di  diffusione  della  stampa  quotidiana  e
periodica,  a  norma  dell'articolo  3 della legge 13 aprile 1999, n.
108.
[b]  Vigente al: 24-2-2015  [/b]

Art. 1.  Àmbito di applicazione e definizioni.

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.


Art. 2.  Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Art. 3.  Esenzione dall'autorizzazione.

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4.  Parità di trattamento.

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'àmbito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 5.  Modalità di vendita.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materi;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

Art. 6.  Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.

Art. 7.  Stampa estera.

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 8.  Monitoraggio del mercato editoriale.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 9.  Norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

riferimento id:24911

Data: 2015-03-03 18:24:57

Re:EDICOLE: liberalizzazione e novità

[b]Ma quanto è ancora applicabile del regime autorizzatorio per le edicole?[/b]

Oltre agli approfondimenti linkati sopra, riporto un passo della sentenza del TAr Milano n. 2312/2014. La sentenza è interessante perché le considerazione del tribunale appoggiano esplicitamente sui principi di liberalizzazione introdotti nell'ordinamento dal 2010 in poi con il d.lgs. n. 59/2010, DL n. 138/2011, DL n. 201/2011, DL 1/2012, ecc. Tali principi rappresentano un elemento cardine sul quale far leva nel considerare la libertà di iniziativa economica applicabile, praticamente, ad ogni fattispecie, non solo alla vendita della stampa:

... In termini generali, circa i vincoli che astringono attualmente gli strumenti di programmazione commerciale, è bene premettere la ricognizione del tema effettuata recentemente da questo stesso Tribunale (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, n. 2768/2013). Il decreto legislativo n. 114 del 1998, nell’intento di superare la precedente normativa dirigistica di cui alla L. 426 del 1971, che sottoponeva l’apertura di nuovi esercizi a un rigido sistema di contingentamento basato sulla pianificazione del rapporto fra domanda e offerta, aveva completamente liberalizzato il segmento degli esercizi di vicinato e rimesso, invece, alle regioni la regolamentazione dell’apertura delle medie e grandi strutture di vendita, la cui apertura restava (e resta ancora oggi) soggetta a specifica autorizzazione. In particolare, il predetto decreto legislativo aveva prefigurato un meccanismo di forte integrazione fra urbanistica e disciplina economica delle attività commerciali di maggiore rilevanza, prevedendo che le regioni dovessero dettare indirizzi generali per il loro insediamento e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale destinati ad essere recepiti in sede di pianificazione del territorio da parte dei comuni (art. 7, comma 5). Tale sistema aveva dato luogo a interpretazioni non univoche, sostenendosi da parte di alcuni che il piano regolatore generale, per effetto delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 114 del 1998, avrebbe mutato la sua natura, divenendo uno strumento misto di pianificazione economica oltre che urbanistica, mentre altri avevano, al contrario, ritenuto che, scomparsi i piani del commercio, le uniche limitazioni all’apertura di medie e grandi strutture di vendita potessero fondarsi su esigenze di ordine territoriale, non potendo la disciplina urbanistica essere piegata a finalità di controllo autoritativo delle dinamiche fra la domanda e l’offerta di servizi d’intermediazione commerciale. Sennonché, alcuni anni più tardi, è intervenuto il legislatore che, con il D.L. n. 223 del 2006, ha definitivamente sancito il divieto (valevole anche per le regioni) di sottoporre l’apertura di nuovi esercizi commerciali (ivi comprese medie e grandi strutture) a limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale[/u]. Il settore dei servizi privati, nell’ambito del quale rientra il commercio, è stato poi oggetto di una specifica direttiva comunitaria (n. 123/2006 altrimenti detta “Bolkestein”) volta alla riduzione dei vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sugli stessi al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione. La direttiva Bolkestein ha profondamente inciso sullo statuto delle libertà economiche rispetto alle quali, in passato, l’art. 41 Cost. ha costituito un assai debole presidio, consentendo che il loro esercizio potesse essere incondizionatamente subordinato nell’an e nel quomodo a qualunque tipo d’interesse pubblico assunto dal legislatore (e a cascata dalla p.a.) a oggetto di tutela. La normativa comunitaria prevede, invece, che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda e offerta), essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi d’interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia[/u]. La medesima normativa stabilisce, inoltre, che, anche qualora sussistano valide ragioni per adottare misure restrittive della libertà d’impresa, queste debbano essere adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti. La direttiva Bolkestein è stata recepita nell’ordinamento interno dal D.lgs. n. 59 del 2010 e ad essa sono ispirati tutti i numerosi provvedimenti di liberalizzazione varati nella scorsa legislatura, i quali ne hanno precisato la portata e gli effetti. [b]Costituisce una costante di tutti questi atti normativi la distinzione fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all’insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi d’interesse generale[/b] (art. 11, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 59 del 2010; art. 34, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 201/2011)[/u]. Tale distinzione deve essere operata anche nell’ambito degli atti di programmazione territoriale, i quali non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla “direttiva servizi” per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà d’insediamento delle imprese. Il legislatore ha stabilito, infatti, che: a) ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse generale) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongano “limiti territoriali” al loro insediamento (artt. 31, comma 1, e 34, comma 3, del D.L. n. 201/2011) b) debbono, perciò, considerarsi abrogate le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscano, condizionino o ritardino l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici (art. 1 del D.L. n. 1/2012)[/u]. La conclusione, in definitiva, è nel senso che le norme sopra menzionate impongono al giudice chiamato a sindacare la legittimità degli atti di pianificazione urbanistica che dispongono limiti o restrizioni all’insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali, l’obbligo di effettuare un riscontro molto più penetrante di quello che si riteneva essere consentito in passato; e ciò per verificare, attraverso un’analisi degli atti preparatori e delle concrete circostanze di fatto che a tali atti fanno da sfondo, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi d’interesse generale e siano, perciò, illegittime[/u] (sul punto si veda la sentenza n. 38/2013 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 31 del D.L. n. 201 del 2011 dell’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, perché con essi veniva precluso l’esercizio del commercio al dettaglio in aree a destinazione artigianale e industriale, in assenza di plausibili esigenze di tutela ambientale che potessero giustificare il divieto).
E’ interessante, all’uopo, rimarcare anche la soluzione data dalla medesima sentenza all’obiezione secondo la quale le norme di liberalizzazione non potrebbero trovare applicazione nel caso in cui siano sopravvenute rispetto alla disciplina urbanistica e commerciale da essa adottata, la cui efficacia, in difetto di tempestiva impugnazione, non avrebbe potuto più essere rimessa in discussione nell’ambito dei ricorsi riguardanti gli atti applicativi. Replica, sul punto, il Tribunale che i provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni e agli enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di rango primario annoverabili fra i motivi imperativi d’interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi dirigistici che la direttiva servizi ha messo definitivamente fuori gioco (vedasi l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 1 del 2012). Il problema se, una volta decorso il periodo assegnato agli enti territoriali per recepire i nuovi principi nei propri ordinamenti, le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali con essi incompatibili debbano considerarsi automaticamente abrogati (e, quindi, non più applicabili anche nei giudizi concernenti l’impugnazione di atti applicativi) ha già trovato risposta nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha sancito che[b] l’inutile decorso del termine assegnato dal legislatore statale per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza determina la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, con essi incompatibili[/b][/u]. E ciò in forza di quanto sancito dal comma 2 dell’art. 1 della L. n. 131 del 2003 a mente del quale le disposizioni regionali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia (C.d.S., Sez. V, n. 2808/2009; T.A.R. Toscana, n. 6400/2010; T.A.R. Sicilia - Palermo, n. 6884/2010, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 145/2011).

Ciò premesso e [b]venendo ora allo specifico tema inerente alla vendita della stampa quotidiana e periodica[/b], la giurisprudenza ha più volte manifestato l’opinione secondo cui l’attuale quadro normativo consente di ritenere non più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale. Le norme che limitano il numero di punti vendita sia esclusivi sia non esclusivi di quotidiani e periodici, a questa stregua, non solo sono in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese e di libertà di stabilimento (cfr. Corte giust. UE, 11 marzo 2010, C-384/2008; 16 febbraio 2012, C-107 /11), essendo rivolte a garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile protezione dai rischi della libera concorrenza; esse confliggono pure con la recente legislazione dello Stato (cui è riservata ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e della Costituzione). In particolare, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e i successivi interventi normativi (art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, modificato dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013) hanno consacrato, quale principio generale dell’ordinamento nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla “tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali[/u]” (cfr. C.d.S., n. 1945/2013; Id., n. 4337/2013; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, n. 1674/2011).

riferimento id:24911

Data: 2015-03-23 18:16:10

Anci Lombardia: Indirizzi regionali riordino sistema diffusione stampa

Anci Lombardia: Indirizzi regionali riordino sistema diffusione stampa
[b]Circolare n.58/2015[/b]
Oggetto: Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25543.0;topicseen

riferimento id:24911

Data: 2015-03-31 09:22:13

Re:EDICOLE: liberalizzazione e novità

[b]Risoluzione n. 207497 del 24 novembre 2014 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Quesito su coesistenza nel medesimo locale di attività di vendita al dettaglio settore merceologico non alimentare e vendita di quotidiani e periodici[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25777.0

[b]Risoluzione n. 167548 del 25 settembre 2014 - Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – Liberalizzazioni[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25783.0

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Data: 2017-07-11 05:46:49

Re:EDICOLE: liberalizzazione e novità

EDICOLE - nuove norme (SCIA) introdotte dalla LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

http://buff.ly/2uLmjOz

riferimento id:24911

Data: 2017-10-05 13:50:44

Re:EDICOLE: liberalizzazione e novità

SALVA EDICOLE - protocollo d'intesa ANCI-FIEG (2 ottobre 2017)

https://buff.ly/2xjM0G6

riferimento id:24911

Data: 2018-02-22 14:19:09

Re:EDICOLE: liberalizzazione e novità

Vendita della stampa quotidiana e periodica - OVVERO congiuntivo

Risoluzione n.537007 del 7 febbraio 2018 - Richiesta chiarimento interpretativo articolo 64-bis D.L. 24 giugno 2017, n. 50 in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica

https://buff.ly/2ENPvwQ

riferimento id:24911
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