Egregio Dottore,
le risulta che il DM dell'1 settembre del 2009 abbia liberalizzato le licenze NCC? O devo comunque fare un bando previa adozione di regolamento?
La questione non è così semplice, già ho avuto modo in questo forum di affrontare l’argomento. Riporto delle info in modo sintetico così da avere un quadro d’insieme.
D.lgs. n. 59/2010, art. 6 Servizi di trasporto
[i]1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.[/i]
Unitamente alla autorizzazione sanitaria regionale (vedi le varie normative regionali), il servizio di trasporto con ambulanza può ricadere nelle ipotesi del Noleggio Veicoli con Conducente. Ai sensi della norma che ti ho sopra riportato, si esclude una liberalizzazione esplicita.
Come normativa guarda soprattutto il DM n. 137/2009 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze,
e relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/12/2009
qua puoi trovare la circolare: http://suem.ulss.tv.it/circolaretrasportidic09.pdf
In estrema sintesi
- le ambulanze sono immatricolate in servizio di NCC allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 Codice della Strada – NCC), nel caso in cui l’attività di trasporto sia esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.
- le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio, (quindi niente NCC):
a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti...
[...]
c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
Quindi, le ambulanze usate da un privato a fini di lucro sono soggette all’autorizzazione NCC e devono essere immatricolate di conseguenza. Le ambulanze delle varia associazioni assistenziali sono immatricolate ad uso proprio.
Detto questo, è bene precisare che se è vero che si applica l’art. 85 del CdS, è vero anche che non si applica la legge n. 21/92 che riguarda altre ipotesi di noleggio con conducente avente finalità di trasporto con servizi pubblici non di linea (autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale). Quindi, a parere mio, va bene l’autorizzazione ex art. 85 CdS ma non il contingente e le procedure della legge 21/92.
Sul punto vedi la sentenza del TAR Lazio, Latina n. 170/2013 e varie note del ministero dei trasporti.
Riepilogando:
- Il servizio NCC svolto con autoambulanze è disciplinato dall’art. 85 del CdS, in combinato disposto con l’art. 244 del Reg. CdS.
- non è applicabile, in via analogica, la legge n. 21/92 dato che le ambulanze non rientrano nell’elenco dei tipi di veicoli previsti dalla stessa e per mezzo dei quali è possibile svolgere i servizi pubblici non di linea.
- la licenza di esercizio viene rilasciata dal Comune, come previsto dall’art. 85, comma 3 del CdS, senza alcuna limitazione anche a società, oltre che a persone fisiche, e il conducente non deve essere iscritto al ruolo istituito presso la CCIAA essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli;
- il DM n. 137/2009 costituisce il regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle ambulanze e non individua né la legge n. 21/92 né la legge n. 218/2003 la disciplina applicabile all’esercizio dell’attività di NCC con ambulanze. In attesa di una disciplina specifica il Comune non è obbligato a seguire le procedure previste dalla legge n. 21/92
Quindi si può applicare la SCIA
Buongiorno,
mi collego a quanto esposto sopra ed in particolare "- la licenza di esercizio viene rilasciata dal Comune, come previsto dall’art. 85, comma 3 del CdS, senza alcuna limitazione anche a società, oltre che a persone fisiche, e il conducente non deve essere iscritto al ruolo istituito presso la CCIAA essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli".
Nel caso di una ditta individuale che richiede la licenza ncc per svolgere attività con ambulanza di soccorso, quali titoli abilitativi deve possedere il richiedente?
Patente tipo B?
C.A.P.?
Grazie
sì, patente B. le associaizoni poi svolgo attività formativa specifica. Una volta c'era il c.a.p. KE, adesso non c'è più.
Per la CRI occorre una patente speciale, vedi qua: https://it.wikipedia.org/wiki/Patente_di_guida_per_mezzi_della_Croce_Rossa_Italiana