Ciao Simone.
L'Amministrazione provinciale ha comunicato a questo Ente, che nonostante parecchi solleciti, il titolare/conduttore di un albergo non ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria al fine della classificazione per il prossimo quinquennio. La precedente è scaduta il 31.12.2014.
La L.R. n.11/99 - art.9 comma 5 recita "la classificazione è obbligatoria ed è conizione indispensabile per il rilascio delle autorizzazioni; ha validità un quinquennio"
L'art.10 comma 1 della medesima legge recita "la classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio".
Per qunato sopra l'Amministrazione provinciale ha comunicato che, parallelamente alla classificazione, anche la licenza/scia di esercizio della struttura ricettiva è scaduta e non può essere rinnovata dal Comune in quanto necessita di una delle condizioni "indispensabili" per il rinnovo della stessa, nel caso di specie della "classificazione"
Per qunato sopra, ho comunicato al titolare della struttura l'avvio del procedimento di decadenza della SCIA e sono abbondantemente trascorsi i termini assegnati, senza che abbia prodotto scritti difensivi in merito.
Posso procedere ad emettere atto di decadenza della SCIA presentata a suo tempo?
Avresti un fac-simile da adattare?
Ti ringrazio.
Ciao Simone.
L'Amministrazione provinciale ha comunicato a questo Ente, che nonostante parecchi solleciti, il titolare/conduttore di un albergo non ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria al fine della classificazione per il prossimo quinquennio. La precedente è scaduta il 31.12.2014.
La L.R. n.11/99 - art.9 comma 5 recita "la classificazione è obbligatoria ed è conizione indispensabile per il rilascio delle autorizzazioni; ha validità un quinquennio"
L'art.10 comma 1 della medesima legge recita "la classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio".
Per qunato sopra l'Amministrazione provinciale ha comunicato che, parallelamente alla classificazione, anche la licenza/scia di esercizio della struttura ricettiva è scaduta e non può essere rinnovata dal Comune in quanto necessita di una delle condizioni "indispensabili" per il rinnovo della stessa, nel caso di specie della "classificazione"
Per qunato sopra, ho comunicato al titolare della struttura l'avvio del procedimento di decadenza della SCIA e sono abbondantemente trascorsi i termini assegnati, senza che abbia prodotto scritti difensivi in merito.
Posso procedere ad emettere atto di decadenza della SCIA presentata a suo tempo?
Avresti un fac-simile da adattare?
Ti ringrazio.
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Stante quanto sopra ritengo che tu DEBBA procedere a:
1) dichiarazione di inefficacia/decadenza della scia
2) segnalazione alla Polizia Locale (che il giorno dopo la notifica andrà a fare verbale per esercizio senza titolo dell'attività .... e questo anche ogni giorno!)
3) non potrai far chiudere con sigilli o altro ... ma solo far sanzionare in via pecuniaria e gestire il relativo contenzioso.
NON ti serve un modello,
Visto
Visto
Visto
Visto
Racconta tutte le vicende e nel dispositivo:
DICHIARA l'inefficacia della scia del .... prot ..... e conseguentemente dispone la decadenza del titolo abilitativo.
AVVERTE
che l'esercizio in assenza dei prescritti titoli abilitativi è soggetti alle sanzioni pecuniarie ed agli eventuali provvedimenti interdittivi previsti dalla vigente normativa.
Fermo restando sanzioni specifiche previste dalla LR Puglia (che non conosco), l'accertata attività senza titolo abilitativo non dovrebbe poi seguire l'iter previsto dal TULPS, art.17 bis e ss (con rif. all'art.86 c.1 TULPS e 152 reg. tulps) ?
comunque l'attività risulta essere chiusa.
riferimento id:24902
comunque l'attività risulta essere chiusa.
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La spontanea chiusura dell'attività non ti esonera dall'adottare eventuali provvedimenti interdittivi e sanzionatori.
Oltre alla decadenza dovrai trasmettere gli atti alla polizia locale per l'eventuale sanzione di cui alla:
[color=blue]Puglia
L.R. 11/02/1999, n. 11
Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.
Art. 70
Sanzioni amministrative in materia di classificazione.
1. Ai sensi dell' art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;
f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.[/color]
Se l'interessato decaduto non cella l'attività trova inoltre applicazione:
[color=blue]Art. 72
Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale.
1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.
5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all'art 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.
10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).
11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.
13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.
14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:
a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e b).
17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'A.P.T. competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo.[/color]