Data: 2015-02-23 07:45:01

Automobilista che urta un ciclista: REVISIONE DELLA PATENTE

Automobilista che urta un ciclista: REVISIONE DELLA PATENTE

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[color=red][b]TAR EMILIA – ROMAGNA, SEZ. I – sentenza 16 febbraio 2015 n. 162[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugnava il provvedimento della Motorizzazione Civile di Ravenna con cui era stata disposta la revisione della patente di guida.

Faceva presente a tal fine che in data 2.4.2014, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, aveva urtato una ciclista che la precedeva durante la manovra di sorpasso facendola finire in un fosso e cagionandole un trauma policontusivo con prognosi inizialmente di 60 giorni. Notificatole il verbale che lei aveva provveduto a definire con il pagamento in misura ridotta, le era stata ritirata la patente per 30 giorni da parte del Prefetto di Ravenna.

Successivamente dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento le veniva notificato il provvedimento impugnato.

Il primo motivo di ricorso contesta la violazione dell’art. 128 C. d. S. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto il provvedimento si fonda esclusivamente sulla ritenuta gravità delle lesioni cagionate alla ciclista tamponata, senza considerare che all’esito delle verifiche da parte della sua assicurazione le era stato liquidato un danno ricomprendente un’invalidità permanente del 4/5% e quindi con danno considerato di lieve entità ( c.d. micro permanenti ) e con invalidità temporanea pari a 10 giorni.

Non vi era il presupposto della revisione obbligatoria che prevede la sussistenza di lesioni gravi, ai sensi dell’art. 128 C. d. S. Oltretutto alla ricorrente prima di quell’incidente non erano mai stati decurtati punti dalla patente.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché non sono state esplicitate le ragioni per cui la condotta di guida tenuta dalla ricorrente avesse fatto sorgere dei dubbi sulla sua idoneità alla guida, dal momento che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non basta una sola infrazione per giustificare un provvedimento siffatto, indipendentemente da una valutazione dell’idoneità.

Si costituiva in giudizio il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 128 C.d. S. perché si è ritenuto superficialmente che le lesioni cagionate alla ciclista fossero gravi, dimenticando, però,che tale ipotesi riguarda il caso di revisione obbligatoria della patente; infatti tale previsione si trova nel terzo comma dell’art. 128, mentre al primo comma si dà facoltà alla Motorizzazione ed al Prefetto di disporre la revisione della patente qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.

La revisione della patente è stata, quindi, discrezionalmente disposta, non avendo riguardo alla ritenuta gravità delle lesioni cagionate alla persona alla guida del velocipede, ma alla notevole imperizia che ha caratterizzato l’incidente.

In occasione di una manovra di sorpasso di una bicicletta, che notoriamente occupa una parte minima della sede stradale, invece di allargarsi opportunamente utilizzando l’altra corsia di marcia urtava la forcella posteriore della bicicletta. La dinamica dell’incidente è indice di una notevole imperizia e non rileva il fatto che in passato la ricorrente non abbia mai subito decurtazione dei punti della patente.

La revisione della patente ha un carattere cautelativo che vuole garantire la sicurezza stradale verificando se coloro che hanno conseguito la patente di guida conservino i requisiti per continuare a utilizzare tale autorizzazione. Lo scopo viene conseguito ordinariamente con le visite di controllo periodiche, ma può essere ordinato con provvedimenti come quello regolato dall’art. 128 C. d. S. quando sorga il dubbio in relazione ad una condotta accertata che i requisiti tuttora sussistano.

La descrizione della dinamica dell’incidente è sufficiente come motivazione che giustifichi la revisione e pertanto anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Italo Caso, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/02/2015.

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