ASCENSORI e MONTACARICHI: nuove regole DPR 19/1/2015 n. 8
[color=red][b]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di
infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio. (15G00022)
(GU n.43 del 21-2-2015)[/b][/color]
Vigente al: 8-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori
considerati in servizio pubblico;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29
giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio, e in
particolare l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le
disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli
ascensori e ai montacarichi in servizio privato;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante
attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in
particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento
regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni
di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte
relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di
ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162;
Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011,
ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione in
mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in base, tra l'altro, alla
motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due
suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in
servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale
distinzione; nonche' in base alla motivazione che la disciplina
relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, contengono
talune disposizioni piu' restrittive rispetto a quanto previsto dalla
direttive 95/16/CE e 2006/42/CE;
Considerato, pertanto, che al fine di evitare l'aggravio della
procedura di infrazione si rende necessario modificare le
disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente
aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del
lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
E m a n a:
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «in servizio privato»
sono soppresse;
b) all'articolo 12:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio
degli ascensori e montacarichi»;
2) al comma 1, le parole: «, non destinati a un servizio
pubblico di trasporto,» sono soppresse;
c) l'articolo 13, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il
proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono
tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a [b]verifica periodica ogni
due anni[/b]. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e
degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria:
a) [b] l'azienda sanitaria locale [/b] competente per territorio,
ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della
legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
b)[b] la direzione territoriale del lavoro del Ministero[/b] del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli
impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende
agricole;
c) [b]la direzione generale del trasporto pubblico locale del
Ministero[/b] delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori
destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito
all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
d) g[b]li organismi di certificazione[/b] notificati ai sensi del
presente regolamento per le valutazioni di conformita' di cui
all'allegato VI o X;
e) [b]gli organismi di ispezione[/b] "di tipo A" accreditati, per le
verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo
nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008»;
d) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis.
(Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in
deroga). - 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati
da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori
e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di
ascensori non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o
volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo
preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto,
e' realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione,
rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi
dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che
rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonche' in merito
all'idoneita' delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il
rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso e' necessario per edifici di nuova
costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilita'
per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine
previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. [b]Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero
dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate[/b] ai
sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di
informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono,
sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative
adottate.».
2. La documentazione da presentare al'organismo notificato, ai fini
della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico,
ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b),
del citato decreto, e' stabilita con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 2
Verifiche e prove periodiche
1.[b] Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il
funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono
disciplinate con decreto del Ministero[/b] delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2015
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
GRASSO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 375
[img width=300 height=225]http://www.blitzquotidiano.it/wp/wp/wp-content/uploads/2014/11/ascensore-valore-immobili.jpg[/img]
Il testo del DPR 162/1999 [b]prima delle ultime modifiche[/b]:
[color=red][b] Vigente al: 22-2-2015 [/b][/color]
[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162[/b]
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche'
della relativa licenza di esercizio.
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e
del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
(( (Ambito di applicazione).
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori,
in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai
componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati
nell'allegato IV.
2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo
d'applicazione del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di
spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini
militari o di mantenimento dell'ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere
effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di
artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di
trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e
destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i
punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.))
Art. 2
(( (Definizioni).
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani
definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15
gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile,
ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di
comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di
una persona all'interno del supporto del carico;
b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di
portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un
supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta
lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui
inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al
trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,
non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a
portata di una persona all'interno del supporto del carico;
c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del
montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o
abbassarle;
d) installatore dell'ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della
commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformita';
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche'
l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione
dell'utente;
f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima
immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o
gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego;
g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato
IV;
h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui
documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti
essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli
derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o
disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o
del componente di sicurezza;
m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o
straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello
idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con
la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di
altri componenti principali;
n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico
adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e
trasposte in una norma nazionale;
o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori,
montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera
0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico.))
Art. 3.
Dimostrazione di prototipi
1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di
fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di
sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento,
purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello
indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o dei
componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che
siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il
presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura
CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' di cui
all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del
presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il
presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o
della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi
reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di
utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei
vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o
installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla
sicurezza dell'impianto.
Art. 5.
Norme armonizzate e disposizioni
di carattere equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata
prevede uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute, l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si
considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresi'
conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza
atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di
rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti
o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti
sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire
il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art. 6.
Procedura di valutazione della conformita'
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza
elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della
produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un
esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della
produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo
conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e
redigere una dichiarazione di conformita' recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste
negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI,
oppure
di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII,
oppure
di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV,
se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE
del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita'
ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui
all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore
per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualita'
conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto
ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme
alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e
a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo
stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del
progetto fornisce al responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le
indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano
svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la
marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita'
recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle
prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X,
XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere
dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione
dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi
notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una
copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle
prove relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono
oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e
che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono
conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i
componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni
delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti
dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di
sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente
articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul
mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza
per uso personale.
Art. 7.
Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore
in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e
deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza
elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato
ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio
purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata
una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il
mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende
tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di
detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio
e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la
Commissione e gli Stati membri.
Art. 8.
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati,
ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e' operato
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su
segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento
permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli
accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione
e la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di
sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente
alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la
salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e'
possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui
al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da:
a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5,
comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea.
Art. 9.
Organismi di certificazione
1. Le procedure di valutazione della conformita' di cui
all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati
ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi
notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti
minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano
certificazioni dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti
prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme
UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla
domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione
si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla
procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del
richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del
modello o del sistema di qualita' sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del
singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli
indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita'
dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il
regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco
degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui
all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i
quali tali organismi sono stati designati, i numeri di
identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed
ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale
e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa
piu' i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca
l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Art. 10.
Disciplina transitoria per la conferma
degli organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella
struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a
completare quella gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le
prescrizioni del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende
concessa.
Capo II
Art. 11
(( (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e
ai montacarichi in servizio privato, nonche' agli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui
velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli
ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento
rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di
spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.))
Art. 12
(( (Messa in esercizio degli ascensori e
montacarichi in servizio privato).
1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi
di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui
velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto, e' soggetta a comunicazione, da parte
del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune
competente per territorio o alla provincia autonoma competente
secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di
cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero
all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e
il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio
di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui
velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo
3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il
proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le
ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma
1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonche' per le
altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle
verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo
l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a
carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del
fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in
caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza
degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.))
Art. 13.
Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,
sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Alla verifica periodica ((degli ascensori, dei montacarichi
e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s))
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonche', gli organismi di
certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le
valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il
verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se
le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto
sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto
incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto
le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i
mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche
periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici
possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al
presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove
negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a
carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
Art. 14.
Verifiche straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo,
il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino
alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La
verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono
seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante
danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone,
immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'((impianto)), e' necessaria una verifica straordinaria, con
esito positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui
all'articolo 2, comma 1, ((lettera m) )), la verifica straordinaria
e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono
a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15.
Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema ((degli
ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento
rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di
spostamento non supera 0,15 m/s)) a persona munita di certificato di
abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore
comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da
sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi
degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in
caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di
custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei
piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle
catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle
parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli
((ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera
0.15 m/s,)) e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e
l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di
cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la
riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve
fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato
informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.
Art. 16
(( (Libretto e targa).
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono
essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali
delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite
di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di
conformita' di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento
ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o
suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche'
copia della comunicazione del competente ufficio comunale al
proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di
matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la
disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma
1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del
proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso
e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.))
Art. 17.
D i v i e t i
1. E' vietato l'uso ((degli ascensori, dei montacarichi e degli
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore
la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s)) ai minori di
anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata.
2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita
funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se
accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce
69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18.
Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attivita' di certificazione di cui
all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli
organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti ((, fermo
restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter)), si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
((1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio,
le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette
tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio
e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono
riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attivita' di
sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 - legge finanziaria 2008.
1-quater. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive in
data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i
servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative
modalita' di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in
vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal
comma 1-bis del presente articolo.))
Art. 19
Norme finali e transitorie
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli
ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza
conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
((3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita'
ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002,
il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.))
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli
organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a
cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo
gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767.
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Bindi, Ministro della sanita'
Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23
ALLEGATO I
Parte di provvedimento in formato grafico
((3))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che "All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e' sostituito dal seguente:
"1.2. Supporto del carico. - Il supporto del carico di ogni
ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e
costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti
al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore
fissati dall'installatore.
Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e le dimensioni
lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo
da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali,
l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti
gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione
da parte loro"."
ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO V
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO VI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO VII
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO VIII
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO IX
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO X
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO XI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO XII
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO XIII
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO XIV
Parte di provvedimento in formato grafico