salve,
un parco giochi rappresenta un ostacolo all'apertura di una sala giochi in quanto considerato un centro socio-ricreativo, come indicato nella L.r. 57/2013?
Di fatto viene frequentato da bambini per varie attività, la definizione di parco giochi... baby parking o che dir si voglia non aiuta a definire la tipologia di attività nè ad identificarne gli avventori...ma se la razio della norma è quella di tenere distanti i luoghi di scommesse e/o le sale giochi dai luoghi frequentati da soggetti che per loro natura ( giovane età...immaturità o debolezze dovute a problemi sociali ecc) potrebbero essere vittime di ludopatia mi viene da dedurre che il pubblico di bambini che frequenta un parco giochi non corra questo rischio..che ne pensate? secondo me una sala giochi può essere aperta a meno di 500 metri di distanza ...Inoltre questo parco giochi, nella fattispecie, avendo al suo interno diversi gonfiabili, è stato autorizzato come locale di pubblico trattenimento con parere della commissione di vigilanza provinciale, pertanto, se lo considero come tale, così some è sulla carta attenendomi alla definizione letterale, la situazione si semplicificherebbe ulterioremente? un locale di pubblico trattenimento non è un luogo socio-ricreativo, giusto? grazie e buon weekend
Molte volte sul forum abbiamo affrontato il problema legato alla definizione dei luoghi che la Regione indica come luoghi sensibili che devono restare a più di 500 metri dalle sale giochi o spazi per i giochi che ospitano le SLOT o le VLT, cioè i giochini con VINCITE IN DENARO (una sala giochi senza tali macchinette non ricade nei divieti):
In sintesi la regione dispone che le macchinette con vincite in denaro devono rispettare la condizione di distanza da:
1- istituti scolastici di qualsiasi grado,
2- luoghi di culto,
3- centri socio-ricreativi e sportivi
4- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
L’amministrazione, oltre a questi può individuare [i]altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica[/i]
Quindi se la tua amministrazione non ha previsto altri luoghi e non ha adottato neanche una delibera interpretativa dei 4 pinti enunciati sopra, ritengo che il parco giochi non sia compreso nei luoghi sensibili, è un pubblico esercizio (in senso lato) come un altro, a maggior ragione se è abilitato ex TULPS.