Si è provveduto a verificare le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciate da questo ente ed emerso che alcuni individui titolari di licenze risultano irreperibili all’indirizzo indicato e quindi cancellati dai registri anagrafici .
Dalla verifica inoltre è risultato che :
· un operatore ha provveduto all’iscrizione alla camera di commercio
· un operatore non ha provveduto all’iscrizione alla camera di commercio
· un operatore è stato cancellato d’ufficio dalla Camera di Commercio
In tutti i casi gli operatori non hanno provveduto a munirsi di carta di esercizio e della relativa attestazione, il Comune può procedere all’archiviazione delle pratiche ?
Da quanto scrivi immagino che a tutti questi soggetti è stata rilasciata l'autorizzazione.
L'archiviazione si applica a istanze in corso, non chiuse.
Devi verificare, caso per caso, se applicabile l'art. 27 comma 4 e seg. della l.r. 6/2010.
Se applicabile fai avvio procedimento di revoca e dai termine congruo per scritti e memorie. Poi Revochi.
Verifica anche se applicabile la sola sanzione amministrativa.
[i]Art. 27
Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni.
[...]
4. Il comune [u]revoca[/u] l’autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 4;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21, comma 10;
e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
7-bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.
8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 2.[/i]
Grazie, ma ancora un piccolo aiuto.
Da un controllo presso l'ufficio anagrafe il titolare dell'autorizzazione risulta cancellato per "Irreperibilità" al censimento del 2011.
Verificato presso la camera di commercio che non ha iniziato l’attività , è possibile procedere con l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione ,il quale poi sarà notificato ai sensi dell’art. 143 del codice di procedura civile ?
Confermo.
A meno che, ma dubito, abbia attivo un indirizzo PEC...