Data: 2011-10-22 09:32:43

Apertura nuova farmacia ( prelazione comunale)

Buongiorno,
l'art. 1 della Legge 362/91 prevede che si possa richiedere l'apertura di un seconda farmacia ( per i Comuni con popolazione inferiore ai 12500 abitanti) raggiunti i 7500 abitanti.
Non vi sono delle deroghe che permettano l'apertura di una seconda farmacia anche se non si raggiungono i 7500 abitanti, tenendo conto di fattori quali, ad esmpio , il fatto che sul territorio insistano diverse attività e centri commerciali che comportano un elevato afflusso di persone ?
Grazie     

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Data: 2011-10-23 09:07:11

Re:Apertura nuova farmacia ( prelazione comunale)

Riporto della giurisprudenza che può aiutare a capire le possibilità di deroga secondo il criterio topografico. La questione resta comunque interpretabile.

Il criterio “topografico” dell’at. 104 del TU leggi sanitarie prevede che si possa istituire un’altra farmacia in deroga al criterio “demografico” per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti con una sola farmacia.

Il TAR Friuli ha sollevato la legittimità costituzionale dell’art. 104 citato. La Corte Cost. con sentenza n. 76/2008 ha interpretato tale articolo affermando che il legislatore, nell’introdurre la possibilità di istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico (...) ha operato la scelta non irragionevole di subordinare l’apertura di farmacie all’accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, nonostante le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l’accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti richiedendo di valutare le particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica della popolazione in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità.

Lo stesso TAR Friuli, sentenza 669/2008, dopo la pronuncia della Corte Cost. ha affermato che l’art. 104 non imponga più – diversamente da quanto prima ritenuto da questo TAR – che solo il riscontro di rigorose, particolari ed eccezionali condizioni di disagio consenta l’istituzione di una nuova sede farmaceutica in deroga al criterio demografico ma, al contrario, consenta una valutazione della situazione di fatto – intesa come topografia e viabilità – non in termini assoluti ma in senso relativo e quindi rapportata a qualsiasi particolare esigenza della popolazione l’amministrazione ritenga di dover in tal modo tutelare. Si dovrà quindi ritenere che tale decisione possa essere legittimata da considerazioni di opportunità in relazione alla concreta situazione di fatto il cui apprezzamento è riservato all’amministrazione locale e precluso al Giudice.

Nel caso di specie Il TAR ha ritenuto legittima la istituzione sorretta da specifiche valutazioni relative ad una grave situazione di traffico, dalla scomodità degli orari dei servizi pubblici e dalla conseguente maggiori difficoltà di accesso per gli utenti sprovvisti di mezzi di trasporto autonomi e, in particolar modo, per gli anziani e i giovani nuclei familiari con bambini.

La sentenza di primo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato (sentenza 8952/2009). E' stata anche confermata la possibilità della prelazione comunale

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