Data: 2015-02-18 11:51:31

Tintolavanderia

Salve, ho ricevuto una Segnalazione per l'avvio attività di una tintolavanderia  nella quale è indicato come titolo di studio per il responsabile tecnico il " diploma di maestro d'arte, sezione arte dei metalli " conseguito nel 1981  presso l'Istututo d'arte di Arezzo. Ho quache perplessità in merito alla validità del titolo medesimo, voi cosa ne pensate??

grazie

Pier Silvio

riferimento id:24804

Data: 2015-02-24 20:10:23

Re:Tintolavanderia

Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19074.0

Puoi indagare sulle tabelle di conflenza.
In sintesi, ho visto molto velocementem, che codesto diploma è equiparato all'attuale liceo artistico quindi niente da fare.

riferimento id:24804

Data: 2015-05-07 06:43:47

Re:Tintolavanderia

Su temi analoghi

Parere 28 aprile 2015 (prot. n. 59419) - Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Prot. n. 59419 del 28 aprile 2015
SPETT.LE (OMISSIS)
Oggetto: Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico.

Con messaggio di posta elettronica dell’8 aprile u.s. sono stati posti alla scrivente Direzione due
quesito concernenti la figura del responsabile tecnico dell’impresa di tintolavanderia.
Il primo quesito formulato è volto a sapere se possa essere considerato un titolo valido per il
riconoscimento del possesso del requisito professionale da parte del responsabile tecnico «un diploma
tecnico nel cui corso di studi [è] previst[o] per 2 anni lo studio di materie quali chimica, fisica e scienze naturali».
La figura del responsabile tecnico è prevista per le tintolavanderie dalla legge 22 febbraio 2006,
n. 84, il cui articolo 2, secondo comma, stabilisce che le imprese esercenti l’attività professionale in
parola «devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di
almeno uno dei (…) requisiti» richiesti dalla norma. La locuzione «diploma tecnico» cui fa riferimento
codesto Ufficio pare doversi ricondurre alternativamente ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del
medesimo comma, le quali rispettivamente prevedono: «b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento
della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento
dell’attestato» e «c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in
materie attinenti l’attività». Il successivo comma quattro dispone che «l’identificazione dei diplomi inerenti
l’attività, di cui al comma 2» è operata dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
In attuazione della norma da ultimo esaminata, la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ha adottato, nella seduta del 20 dicembre 2012, l’Accordo recante «Titoli di studio abilitanti
per responsabile tecnico di tintolavanderia» (prot. n. 12/185/CR6/C9). Il documento, agevolmente
reperibile in rete, elenca i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree il cui possesso
abilita il soggetto all’esercizio dell’attività professionale.
Al fine di poter determinare se il diploma tecnico cui la richiesta di parere rinvia sia idoneo a
configurare il possesso del richiesto requisito di idoneità professionale, codesto Studio dovrà quindi
operare un raffronto tanto con l’elenco contenuto nell’Accordo menzionato, quanto con le eventuali
norme regionali attuative del medesimo articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 84/2006.
Il secondo quesito attiene invece alla necessità per una lavanderia self-service in cui le
operazioni siano gestite autonomamente dal cliente, e le operazioni di pulizia delle macchine avvengano
esclusivamente tramite processi automatici gestiti dalle macchine stesse, di nominare comunque un
responsabile tecnico.
L’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della c.d. «direttiva
servizi», ha apportato una serie di modifiche alla disciplina dell’attività di tintolavanderia, come posta
dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84. In risposta alla questione posta si evidenzia che il comma 1-bis,
nello stabilire l’applicazione delle disposizioni della legge 84/2006, come integrate e modificate, anche
alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori
destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, pone
l’espressa esclusione delle norme «concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico».
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Gianfrancesco Vecchio

riferimento id:24804
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