Buon giorno,
(premesso chemi scuso perchè forse ho sbagliato a replicare ad un topic che mi sembrava simile al mio caso ma in Basilicata, nel dubbio lo pongo con riferimento alla mia regione effettiva)
sono vice presidente di una a.s.d. con regolare satututo registrato, iscritta AICS, Registro coni, e tutto quanto previsto.
Principalemente ci occupiamo di promuovere lo studio della danza ma anche tutte le finalità di promozione sociale, di solidarietà e aggregazione dei nostri soci (non più di 20/25 circa).
In seguito ad una denuncia non meglio spiegata al momento, la procura della repubblica indaga sulla nostra piccola associazione e altre 10 su 15/16 circa della nostra piccola città.
Il giudice incaricato chiede all'ufficio tecnico di fornirgli chiarimenti e questo ci chiede
statuto e agibilità.
La nostra asd ha sede in un seminterrato adibito a deposito/garage e il responsabile dell'ufficio tecnico, dopo aver accettato la validità della legge 383/2000 al comma 4 dell'art. 32 ci chiede una scia per il cambio destinazione d'uso urbanistica della nostra sede, con eventuale modifiche per aggiungere doccie ecc.
Questo anche se i soci sono meno di 99 ( in realtà 20/25 circa ), la sede non raggiunge i 200 metri quadrati, non effettua somministrazione di alimenti e bevande neanche ai soci stessi e da statuto non può avere lavoratori/collaboratori dipendenti a nessun titolo.
Redige tutti i documenti dell'associazione, dichiara tutti gli eventuali avanzi di bilancio e dichiara gli eventuali compensi, ecc.
DOMANDA: HANNO DIRITTO DI CHIEDERCI LA SCIA CON PARERE FAVOREVOLE DELLA ASL?
PERCHE NOI DICIAMO CHE NON SERVE NULLA OLTRE AI REQUISITI RELATIVI ALLO STATUS DI A.S.D. REGOLARMENTE DOTATA DI STATUTO REGISTRATO, AFFILIATA AICS, ISCRITTA CONI, ecc. MA I CONTROLLORI CI CHIDONO DI MOSTRARE LEGGI A SUPPORTO ALTRIMENTI CHIDEREMO IN 15/20 GIORNI.
AIUTATECI A CAPIRE VI PREGO
La giurisprudenza è concorde nel avallare la legge che hai citato.
Vedi il TAR veneto n. n.1661/2008
[i]... Il dato normativo contenuto nell’ art. 32, IV comma, è univoco: affermare che i locali in cui si svolgono le attività sociali sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso, quale sia quella urbanistica, significa semplicemente che le associazioni de quibus possono insediarsi ovunque, quale ne sia l’attività, purché riconducibile nell’ambito della promozione sociale.
Del resto, l’interpretazione proposta dall’Amministrazione renderebbe la disposizione sostanzialmente superflua, giacché, in generale, la connotazione urbanistica d’una associazione (come di ogni soggetto di diritto) deriva anche dall’attività svolta: non c’è bisogno di una norma speciale, insomma, perché ad un’associazione con finalità agricole sia consentito operare in z.t.o. E.
4.7. Ne segue che il Comune di YYY ha illegittimamente respinto la domanda della XXX club adducendo una preclusione di natura urbanistica, giacché, così facendo, ha certamente violato una norma derogatoria, di grado superiore e prevalente sulla disciplina di piano, che, comunque, viene qui integrata e non abrogata proprio perché non contiene un espresso divieto...[/i]
Detto questo, un conto sono i requisiti urbanistici e un conto è la necessità di "agibilità". L'agibilità è propedeutica ad ogni uso.
Il comune, al limite, ai sensi della normativa edilizio/urbanistica locale poù anche prevedere una cambio uso (SCIA) ma nel caso, oltre a essere superfluo, deve essere sicuramente a titolo gratuito.
Riguardo ai lavori di adeguamento, non sono necessari se non correlati direttamente all'agibilità. Anche in questo caso non mi sembra che riguardi il vostro caso.
Il caso sarebbe da approfondire con i particolari. Per quanto apprendo non vedo necessità di SCIA
spero di essere chiaro ed esaustivo nel fornire dettagli
si tratta di asd con statuto registrato, quindi con assegnazione del codice fiscale, affiliata AICS (EPS nazionale riconosciuta da ministero interni ecc.), iscritta al registro nazionale CONI,
Non viene effettuata somministrazione di alimenti e bevande nemmeno ai soli soci
ha sede a casa del presidente, nel seminterrato, con regolare agibilità e destinazione d'uso al catasto C6 (metà garage e metà deposito)
la superfice lorda è di circa 180 mq, e i soci sono circa 25
si occupa di danza
è in regola con registri (entrate quote/uscite per spese, assemble, tessseramento/assicurazione AICS, ecc.)
nessuna attività viene svolta a favore di non soci e da statuto non possiamo avere lavoratori dipendenti ad alcun titolo, perchè ci si può avvalere da statuto solo degli stessi soci.
Ora, il responsabile dell'uff.tecnico, dopo aver preso atto della legge 383/2000 ed accettato che la nostra sede è compatibile, la cosa che abbiamo inteso è che dobbiamo fare una scia per cambio destinazione d'uso (e forse anche scia per inizio attività, devo ancora chiarirlo perchè la confusione è tanta). da qui ne è conseguito che i tecnici a cui mi sono rivolto mi dicono:
1-ammettendo che mi viene curata la scia per cambio destinazione uso del parte C6 denominata deposito, la parte C6 denominata garage (sempre dello stesso seminterrato può essere varaiata nella destinazione d'uso solo se dimostro di asservire un'altro garage all'immobile mediante acquisto o affitto
2-occorre sempre chiedere il parere dell'asl
3-occorre aggingere le docce (che a noi non servono per il tipo di attività svolta dai soci) lo studio della danza
4-mentre se non servono scia cambio destinazione e comunicazione/parere asl gli devo fornire io i riferimenti normativi che mi danno ragione.
QUINDI IN ESTREMA SINTESI
OK A UBICAZIONE SEDE
MA SE NON DEVI FARE SCIA E COMUNICAZIONE ASL, DACI LE NORME CHE TE LO PERMETTONO: tutto qua.
Spero di non aver tediato troppo rpetendo per sicurezza la cosa.
e grazie tante ancora.
Il parere ASL in questi casi non è obbligatorio basta un’asseverazione del tecnico che dimostri la rispondenza dei fabbricati ai requisiti di abitabilità (DPR 380/2001, art. 5, comma 3). Il parere ASL diventa obbligatorio quando nei fatti diventa una richiesta di deroga perché non ci sono i requisiti ambientali, come le giuste altezze dei locali e i rapporti illumino-tecnci (vedi d.lgs. 81/2008 ed eventuali relative norme regionali).
Se la tua associazione ha lo status di “associazione di promozione sociale” allora si applica la legge 383/2000.
Dato che è un ritrovo “privato” di persone (solo i soci) non sono obbligatori i requisiti propri di una struttura sportiva/palestra (docce ecc.)
Se nei fatti l’associazione si comporta come un pubblico esercizio (tessera al momento a chi vuole entrare tanto che è assimilabile ad un biglietto) allora la giurisprudenza insegna che tale associazione girebbe in modo illegittimo.
I mutamenti d'uso non comportanti realizzazione di opere edilizie (nel tuo caso realizzare le docce è obbligatorio solo se si tratta di un pubblico esercizio) purché conformi alle previsioni urbanistiche (dato che sei una APS sei compatibile a prescindere) e alle norme igienico-sanitarie, sono soggetti, tutt’al più, alla semplice preventiva comunicazione al Comune. Non c’è aumento di carico urbanistico, non ci dovrebbero essere opere, sei compatibile, quindi il cambio d’uso è irrilevante e sempre ammesso.
None siste una SCIA amministrativa per avvio attività di "associazione". L'attività libera e garantiota direttamente dalla Costituzione. Solo se fai somministrazione allora occorre la SCIA per somministrazione e notifica sanitaria