[color=red][b]Parere 20 gennaio 2015 (prot. n. 6678) - Risposta a quesito in ordine al riconoscimento dei requisiti ai fini della nomina del responsabile tecnico per l’attività di acconciatore[/b][/color]
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
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Prot. n. 6678 del 20 gennaio 2015
STUDIO (OMISSIS)
Oggetto: Attività di acconciatore. Nomina del responsabile tecnico.
E’ pervenuto alla scrivente un quesito in ordine alla nomina del responsabile tecnico per l’attività
di acconciatore nel caso di suo svolgimento presso differenti sedi. Si chiede a questa Amministrazione
un chiarimento circa l’interpretazione delle norme vigenti, con particolare riferimento alla possibilità di
nominare il medesimo responsabile tecnico per più sedi dell’impresa.
Come noto, il comma 5 dell’articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina
dell’attività di acconciatore», dispone che «per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura
deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale», mentre il successivo
comma 5-bis pone in capo al responsabile tecnico l’obbligo di garantire la propria presenza «durante lo
svolgimento dell’attività di acconciatore», stabilendo inoltre, anche ai fini dei successivi controlli
amministrativi, che il suo nome debba essere «iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative
(REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività».
Dall’analisi del dato testuale delle norme richiamate, emerge che il legislatore non ha inteso porre,
fermo il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in esame, un esplicito obbligo per
l’imprenditore esercente l’attività di acconciatore di individuare differenti soggetti cui affidare l’incarico
di responsabile tecnico per ciascuna delle sedi nelle quali eventualmente si svolge l’attività stessa. Una
simile interpretazione, strettamente letterale, pare del resto imposta dalla norma di cui al primo comma
dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, laddove essa esplicita il principio, che il
successivo secondo comma qualifica come «fondamentale per lo sviluppo economico e attua[tivo del]la piena tutela
della concorrenza tra le imprese», secondo il quale «l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge».
In conclusione, in risposta al quesito interpretativo sottoposto alla scrivente Amministrazione e
fatta salva ogni diversa disciplina posta a livello locale, si ritiene che la normativa in vigore non imponga
la nomina presso le varie sedi di altrettanti, differenti, responsabili tecnici, ma che sia consentito
all’impresa esercente l’attività di acconciatore di nominare uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti
di legge, quale responsabile tecnico di differenti sedi locali, purché questi garantisca la propria presenza
durante lo svolgimento dell’attività cui è preposto: condizione che può evidentemente tradursi nella
impossibilità di svolgere contemporaneamente l’attività di acconciatore nelle diverse sedi dell’impresa e 2
che dovrà essere adeguatamente valutata e verificata nell’eventuale espletamento di controlli e verifiche
ispettive da parte delle autorità competenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO