Data: 2015-02-17 10:34:22

Attività di stireria. Nomina del responsabile tecnico - parere 29/1/2015

[color=red][b]Parere 29 gennaio 2015 (prot. n. 18008) - Attività di stireria. Nomina del responsabile tecnico[/b][/color]


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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5396 – fax 0647055338 06483691
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PROT. N. 18008 DEL 9 FEBBRAIO 2015
SPETT.LE (OMISSIS)
Oggetto: Attività di stireria. Nomina del responsabile tecnico.
Con messaggio di posta elettronica del 7 gennaio u.s. è stato sottoposto alla scrivente
Amministrazione un [b]quesito in ordine alla necessità della nomina del responsabile tecnico per lo
svolgimento della sola attività di stireria[/b].
Come noto la legge 22 febbraio 2006, n. 84, ha introdotto la disciplina dell’attività professionale
di tintolavanderia. Ai sensi del primo comma dell’articolo 2 della legge, «costituisce esercizio dell’attività
professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa (…) che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a
secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per
l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e
commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso,
articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra». Il secondo comma dello stesso articolo 2 stabilisce che «per
l’esercizio dell’attività definita dal comma 1» le imprese debbano designare un responsabile tecnico in
possesso dell’idoneità professionale richiesta, comprovata dal possesso dei requisiti indicati dal
medesimo comma. Il primo comma dell’articolo 4, infine, aggiunge che l’impresa è tenuta a designare
almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti sopra cennati, «presso ogni sede (…) dove viene
esercitata l’attività di tintolavanderia».
Dalla breve disamina del dato normativo, qui premessa, si evince chiaramente che il legislatore
ha inteso considerare l’attività di tintolavanderia nel suo insieme, riconducendo e riservando ad essa
l’insieme dei trattamenti puntualmente elencati nella disposizione sopra richiamata. [b]Sembrerebbe
pertanto non accoglibile l’interpretazione di codesto Studio, secondo la quale la nomina del
responsabile tecnico sarebbe necessaria «esclusivamente per chi vuole svolgere tutto il ciclo di tintolavanderia[/b]».
[b]Sotto questo profilo l’eventuale decisione della singola impresa esercente l’attività di tintolavanderia di
limitare i servizi offerti alla propria clientela, nell’ambito dello spettro di attività ad essa consentite e
riservate dalla disciplina vigente, alla sola attività di stireria, se certamente costituisce legittimo esercizio
della libertà di impresa, non potrebbe tuttavia determinare una modifica extra legem dei requisiti di
accesso all’esercizio professionale dell’attività, come normativamente fissati[/b]. L’interpretazione qui
proposta pare confermata dal disposto del comma 1-bis dell’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, che, nell’estendere l’applicazione della disciplina sull’attività di tintolavanderia anche «alle
imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni», le quali costituiscono una specifica fattispecie
nella quale vengono per l’appunto svolti solo alcuni dei trattamenti previsti nell’attività di
tintolavanderia, deve poi ricorrere ad una esplicita statuizione normativa per escludere dall’ambito della
disposta estensione le norme della legge n. 84/2006 «concernenti l’obbligo di designazione del responsabile
tecnico».
A parere di questa Direzione, tuttavia, è anche necessario addivenire ad una interpretazione
della disciplina vigente che sia conforme alla chiara statuizione normativa contenuta nel secondo
comma dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, secondo cui «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed
all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali
per i quali l’iniziativa economica privata é libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i
soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili
contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali
della Repubblica».
[b]In conclusione, si rende il parere richiesto nel senso di ritenere necessaria la nomina di un
responsabile tecnico, secondo le disposizioni di cui alle norme richiamate in premessa, anche per le
imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, salvo naturalmente il caso, in applicazione dei
criteri di ragionevolezza e proporzionalità cui fa riferimento la norma da ultimo citata, in cui l’attività di
stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo
profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici
accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di
ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.[/b]
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO

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