Data: 2015-02-17 10:33:22

Presenza del responsabile tecnico in acconciatore ed estetista - Par. 2/2/15

[b][color=red]Parere 2 febbraio 2015 (prot. n. 13472) - Attività di acconciatore e di estetista. Presenza del responsabile tecnico[/color][/b]

***********************

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5396 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
daniele.micci@mise.gov.it
www.mise.gov.it
PROT. N. 13472 DEL 2 FEBBRAIO 2015
CITTÀ DI TORINO
Assessorato al commercio, lavoro, attività
produttive, formazione professionale, economato,
contratti e appalti
Via Meucci, 4
10121 – Torino
Anticipata a mezzo posta elettronica
segreteria.assessoremangone@comune.torino.it
e per conoscenza:
UFFICIO DI GABINETTO
Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
gab.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Oggetto: Attività di acconciatore e di estetista. Presenza del responsabile tecnico.
Con nota prot. n. 1379 del 10 dicembre 2014, codesto Assessorato ha formulato un quesito in
merito all’oggetto, nei seguenti termini: «Ferma restando la responsabilità della corretta gestione dell’attività in
capo al responsabile tecnico, può una persona qualificata, attenendosi alle indicazioni fornite dal primo, continuare a
svolgere l’attività a seguito di momentanea assenza del responsabile tecnico stesso?».
Premettendo che «la problematica riguarda essenzialmente i casi in cui nell’attività di acconciatore/estetica
lavorano diversi dipendenti tutti qualificati a svolgere la professione per aver conseguito l’attestato di “qualifica”»,
codesto Assessorato rileva che una eventuale assenza momentanea del responsabile tecnico «per motivi
urgenti e non prevedibili» porrebbe l’attività «nella difficile situazione di dover chiudere senza preavviso». Sulla scorta
della considerazione che «nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, ed in particolar modo in riferimento al rapporto
di lavoro subordinato, i dipendenti/collaboratori devono attenersi alle indicazioni fornite del datore di lavoro/responsabile
tecnico» e richiamando la disciplina codicistica vigente (in particolare l’articolo 2140 del codice civile, a
mente del cui secondo comma il prestatore di lavoro «deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per
la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende»), si
conclude quindi nel senso di ritenere «verosimile» che i dipendenti dell’attività di acconciatore e di
estetista «possano continuare ad effettuare le prestazioni richieste purché si attengano alle indicazioni del responsabile
tecnico».
Come noto, l’articolo 3, commi 5 e 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, con riferimento 2
all’attività di acconciatore, e l’articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per quanto attiene
all’attività di estetista, stabiliscono, con identica disposizione normativa, che «per ogni sede dell’impresa dove
viene esercitata l’attività (…) deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un
familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell’[abilitazione/qualificazione] professionale», prevedendo quindi che «il responsabile tecnico garantisce la propria
presenza durante lo svolgimento dell’attività».
In considerazione del suo tenore letterale si ritiene che dalla norma, che pone esplicitamente in
capo al responsabile tecnico designato un obbligo di garantire la propria presenza «durante lo svolgimento
dell’attività», non possa evincersi interpretazione differente da quella in forza della quale debba valutarsi
necessaria una costante presenza del responsabile tecnico designato dall’impresa durante tutto l’orario
di apertura dell’esercizio commerciale. Né tale interpretazione pare contrastata dal richiamo, operato da
codesto Assessorato e brevemente cennato in apertura, alle disposizioni del codice civile riguardanti il
lavoro subordinato. Lo stesso articolo 2140 del codice civile, nel disciplinare i doveri del prestatore di
lavoro nei suoi rapporti con l’imprenditore o con i collaboratori di questi da cui egli dipenda
gerarchicamente, non reca disposizione tale da consentire di superare sotto questo profilo la disciplina
delle attività professionali di acconciatura e di estetica: dall’obbligo per il prestatore di lavoro di attenersi
alle disposizioni ricevute non può evidentemente inferirsi alcun conseguente precetto normativo in
ordine alla presenza dei soggetti da cui esse sono state impartite. E’ evidente che qualsiasi differente
interpretazione, per di più connessa ad un inopportuno margine di indeterminatezza derivante dalla
necessità di dare caso per caso concreto contenuto al concetto di «momentaneità» dell’assenza del
responsabile tecnico, si presterebbe con estrema facilità ad intuibili ipotesi di aggiramento della norma,
vanificandone la portata coercente e rendendo di fatto inattuabile le attività di vigilanza, ispezione e
sanzione rimesse alle competenti autorità.
E’ appena il caso di segnalare, infine, che le sopra richiamate norme di legge consentono un
equo contemperamento tra le contrapposte esigenze di garanzia dello svolgimento dell’attività e di
prevenzione e repressione dei fenomeni di elusione o violazione della disciplina professionale, là dove
prevedono l’obbligo di designare, per ciascuna sede presso la quale viene esercitata l’attività, «almeno un
responsabile tecnico» in possesso della qualifica professionale. Se, come indicato nella nota qui riscontrata,
la problematica per la cui corretta risoluzione è stato per essa formulato il quesito «riguarda essenzialmente
i casi in cui nell’attività di acconciatore/estetica lavorano diversi dipendenti tutti qualificati a svolgere la professione»,
l’impresa potrà evitare il temuto rischio di sospensione dell’attività esercita nel caso di imprevista e
momentanea assenza del responsabile tecnico ricorrendo alla preventiva designazione di più soggetti cui
affidare il ruolo di responsabile tecnico, i quali possano nell’eventualità prestare la propria opera in
temporanea sostituzione del responsabile tecnico che debba momentaneamente assentarsi.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO

riferimento id:24756
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it