Data: 2015-02-17 10:28:52

Acconciatore ed estetista nella stessa sede - Parere 11 febbraio 2015

[color=red][b]Parere 11 febbraio 2015 (prot. n. 19468) - Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista[/b][/color]

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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5396 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
daniele.micci@mise.gov.it
www.mise.gov.it
PROT. N. 19468 DELL’11 FEBBRAIO 2015
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali
Area per il manifatturiero
Servizio industria e artigianato
Via Trento, 2
34132 – Trieste
Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
economia@certregione.fvg.it
Oggetto: Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista.
Con nota prot. n. 97189 del 22 dicembre 2014, codesto Servizio ha formulato a questa
Amministrazione un quesito «in materia di attività temporanea di acconciatore ed estetista presso altra sede». Il caso
posto all’esame della scrivente riguarda la fattispecie nella quale «un acconciatore, durante la propria giornata
di chiusura o in orari ove il salone è chiuso, vorrebbe svolgere alcune prestazioni presso un salone di estetista», mentre
«viceversa, l’estetista vorrebbe svolgere, nei momenti disponibili, la propria prestazione presso il salone dell’acconciatore».
La nota trasmessa prosegue indicando che entrambi i professionisti «vorrebbero operare con strumentazione
propria, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie». In considerazione della «temporaneità delle attività», secondo le
modalità sopra cennate, e «purché ognuno dei due professionisti utilizzi la propria strumentazione nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie», sulla scorta della considerazione che non si darebbe luogo nella specie «all’apertura
di nuove unità locali in quanto i professionisti in parola non avrebbero a disposizione uno spazio fisico ove organizzare
un’attività autonoma, organizzata per lo scopo» si propone di consentire l’esercizio, «ferma restando l’osservanza
delle norme fiscali», «senza la trasmissione della SCIA con la nomina del responsabile tecnico nella sede temporanea» ma
solo previa presentazione al Comune di una «semplice comunicazione (…), atteso che le dichiarazioni attinenti il
possesso dei requisiti professionali siano già state rese al momento dell’attivazione del proprio esercizio».
I fatti in relazione ai quali è richiesto il parere, come esposti nella nota qui riscontrata, paiono
pienamente sussumibili nell’ambito della fattispecie dell’affitto di poltrona o di cabina, già oggetto della
circolare prot. n. 16361 del 31 gennaio 2014, che qui si intende integralmente richiamata.
La disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, come stabilita rispettivamente dalle leggi
17 agosto 2005, n. 174, e 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, non risulta ostativa rispetto 2
alle ipotesi di «affitto di poltrona» o «affitto di cabina» (a seconda che si tratti della cessione di spazi per
l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista), da realizzarsi mediante la stipula di un apposito
contratto tra le imprese esercenti le due distinte attività.
Si deve anzi evidenziare come, alla luce del combinato disposto del comma 6 dell’articolo 2 della
legge n. 174/2005 (che dispone che «per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi [previsti], le imprese esercenti
l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso
dell’abilitazione [professionale]») e del comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 1/1990 (il quale prevede che
«l’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere») risulti possibile, per
un gestore di un centro estetico in possesso di entrambe le abilitazioni professionali (sia per l’attività di
estetista che per quella di acconciatore), l’affitto di poltrona, purché l’impresa affittuaria sia in possesso
della richiesta abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di acconciatore.
Ne consegue che un soggetto esercente l’attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di
estetica, possa concedere l’utilizzo di spazi all’interno dei propri locali (mediante tutte le forme
contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che ad estetisti, a condizione che essi
risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Si deve, tuttavia, rilevare come l’interpretazione della vigente disciplina fin qui rappresentata,
certamente conforme alle disposizioni ed ai principi nazionali e comunitari in tema di liberalizzazione
delle attività economiche, di libertà dell’iniziativa economica e di concorrenza, non prescinda tuttavia
dal necessario rispetto per le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e
regionale in materia, tra l’altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria.
Ed è proprio sotto quest’ultimo profilo che è opportuna una ulteriore riflessione. Se per un
verso è certamente vero, per esplicita previsione di legge, che le attività di acconciatore e di estetista
possano, ab initio o per vicende successive, essere svolte negli stessi locali (dalla medesima impresa, o
da imprese distinte) e che per esse è previsto, in forza della norma di cui al comma 2 dell’articolo 10 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
l’assoggettamento alla sola segnalazione certificata di inizio attività, è puranche certo che l’idoneità dei
locali, richiesta per l’esercizio in essi dell’attività ed attestata nella SCIA, risponde a criteri e requisiti
differenti per quanto attiene alla adeguatezza degli spazi ed alla conformità igienico-sanitaria (aspetto in
relazione al quale i regolamenti sanitari e d’igiene in vigore recano infatti prescrizioni affatto
sovrapponibili).
E’, del resto, la stessa disposizione da ultimo richiamata a far salva «la conformità dei locali ai
requisiti urbanistici ed igienico-sanitari».
Né evidentemente, sotto questo profilo, può riconoscersi alcun valore interpretativo alla
circostanza di una eventuale «temporaneità delle attività», che per altro non si ritiene sussistente nel caso in
esame, per come rappresentato, atteso che si è in presenza di una attività certamente ridotta nel numero
di ore lavorative, ma per il cui svolgimento non si pone alcun limite temporale ultimo, configurandosi
nella specie piuttosto l’avvio di una attività a tempo indeterminato.3
In conclusione, si ritiene possibile l’esercizio dell’attività di estetista da parte del professionista
che si rechi ad operare presso altra sede in cui sia già legittimamente esercita l’attività di acconciatore
(così come il caso inverso), purché esso sia preceduto dall’adeguamento dei locali e da apposita
segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti
igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile
tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO

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