Data: 2011-10-20 16:26:04

TABACCHI - rivendite speciali solo se il servizio non è garantito da ......

TABACCHI - rivendite speciali solo se il servizio non è garantito da rivenite ordinarie (CdS 5486/2011)

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-10-2011, n. 5486
Con ricorso iscritto al n. 9146 del 2005, F. M. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza, n. 8860 del 28 giugno 2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato compartimentale di Napoli per l'annullamento del provvedimento del 22.11.2003, notificato il 30.11.2003 con il quale l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Napoli ha respinto la richiesta della ricorrente di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio in Castelnuovo di Napoli all'interno dell'albergo M.. e di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenziali.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente, titolare dell'albergo "M.", sito in Castelnuovo di Napoli, aveva premesso:

- di aver richiesto all'Ispettorato compartimentale l'istituzione di una rivendita speciale di prodotti di monopolio, nel suo albergo;

- che in precedenza aveva richiesto il rilascio di un patentino;

- che in data 22.11.2003, la richiesta di istituzione di una rivendita speciale è stata respinta, perché "l'esercizio commerciale proposto non rientra nella tipologia prevista per concessioni della specie".

Avverso tale ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

1) incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del procedimento e del D.M. n. 19.10.1994, n. 678, perché la richiesta doveva essere esaminata dalla direzione generale del ministero, sentita l'apposita commissione consultiva nazionale di cui al titolo VI della circolare del 25.9.2001, n. 4/63406 e perché il procedimento è stato ultimato oltre i termini di cui al DM n. 678 del 1994;

2) violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 1074 del 1958, art. 53, poiché l'indicazione normativa delle ubicazioni in cui è possibile assentire una rivendita speciale non è tassativa, ma è consentita la possibilità di istituire rivendite speciali in altri luoghi qualora siano riconosciute le esigenze del servizio (per es. nei bar delle stazioni di servizio automobilistico, all'interno degli ipermercati, delle sale bingo, in strutture pubbliche o provate ad accesso limitato, presso ospedali e case di cura, ecc.).

L'amministrazione intimata si è costituita ed ha depositato una relazione illustrativa e documenti.

Con atto notificato in data 29.10.2004 e 3.11.2004, è intervenuto ad opponendum nel giudizio Antonio Iorio, in qualità di controinteressato, poiché il procedimento per l'autorizzazione per l'istituzione di una rivendita speciale nella sua stazione di servizio, sita in Castelnuovo di Napoli, in prossimità dell'albergo della ricorrente, è stato sospeso per la pendenza del presente ricorso dinanzi al TAR.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza dell'apprezzamento discrezionale effettuato dall'amministrazione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l'erroneità della sentenza, ribadendo le censure al provvedimento principalmente gravato.

Nel giudizio di appello, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato compartimentale di Napoli, nonché Antonio Iorio, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un primo rinvio dato all'udienza del 16 novembre 2010, alla successiva udienza del 29 marzo 2011, anche su richiesta della parte ricorrente, la Sezione assumeva in decisione il ricorso al fine di disporre, con ordinanza n. 1953/2011, l'integrazione del contraddittorio.

Adempiuto l'incombente, all'udienza del 5 luglio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - In via preliminare, occorre evidenziare come la censura di inammissibilità dell'intervento ad opponendum della T. s.r.l. debba ritenersi inconferente, essendosi costituito in secondo grado in proprio il legale rappresentante della stessa, Antonio Iorio.

3. - Con il primo motivo di diritto, l'appellante lamenta come la sentenza non abbia considerato che l'amministrazione, lungi dal procedere ad una valutazione discrezionale delle situazioni che autorizzassero il diniego del provvedimento richiesto, si fosse unicamente rifatta alla motivazione per cui l'esercizio commerciale de qua non rientrava nella tipologia prevista per le concessioni di quella specie.

3.1. - La doglianza non ha pregio.

Dalla lettura delle disposizioni qui rilevanti, appare del tutto condivisibile la considerazione che la rivendita speciale non possa essere autorizzata in ubicazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate, ove le esigenze del servizio possano essere altrimenti soddisfatte, mediante rivendita ordinaria o patentino.

Infatti, mentre l'art. 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 stabilisce che le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere all'istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino, il regolamento di attuazione sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, ossia il d.P.R. n. 1074 del 1958, prevede all'art. 53, comma 1 che le rivendite speciali possano essere istituite ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

Emerge quindi come la valutazione sulla necessità di una tale tipologia concessoria non sia predeterminata ex lege, ma discenda da una considerazione discrezionale della stessa pubblica amministrazione, da cui emerga l'impossibilità di soddisfare altrimenti le necessità del servizio.

La condivisione degli assunti teorici proposti dalla parte appellante non porta però all'accoglimento del ricorso, atteso che nel caso in specie la pubblica amministrazione, come anche evidenziato in via di fatto dal giudice di prime cure, ha espressamente valutato tale situazione.

Infatti, premesso che l'istituzione di rivendite speciali fuori dai casi stabiliti può avvenire solo quando la stessa pubblica amministrazione ritenga che il servizio non possa essere soddisfatto con rivendite ordinarie e patentino, risulta dagli atti (e dal comportamento della stessa appellante) come tali esigenze ben potevano essere soddisfatte mediante il rilascio di un patentino. Peraltro, proprio la ricorrente aveva richiesto tale provvedimento abilitativo, avviando un procedimento poi conclusosi con l'archiviazione per il venir meno dell'interesse al rilascio da parte della stessa istante, interpellata in merito in data 15 dicembre 2003 sul punto.

La censura va quindi respinta.

4. - Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta l'erroneità della sentenza gravata in relazione alla mancata valutazione della competenza ad esprimersi in materia della sola commissione consultiva nazionale istituita presso il Ministero, con contestuale illegittimità del provvedimento dell'Ispettorato compartimentale.

4.1. - L'assunto non ha fondamento.

Occorre evidenziare come sia la norma a monte, ossia l'art. 53 del d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 che la circolare esplicativa del Ministero che ha istituito la commissione consultiva a cui fa riferimento l'appellante, ossia la circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001, fanno riferimento all'istituzione delle rivendite speciali, ossia all'effettivo rilascio del provvedimento abilitativo.

Nel caso in specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la pubblica amministrazione ha ritenuto inesistenti le condizioni per permettere l'apertura di una nuova struttura di vendita, facendo così venire meno la necessità di una valutazione, sia consultiva che decisionale, da parte degli organi indicati nella citata circolare.

Non può quindi evidenziarsi alcun vizio di incompetenza, venendo qui in rilievo due tipologie procedimentali del tutto distinte.

5. - L'appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 9146 del 2005;

2. Condanna F. M. a rifondere al Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato compartimentale di Napoli e ad Antonio Iorio le spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in Euro. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

riferimento id:2474

Data: 2012-07-19 17:38:45

Rivendita speciale di tabacchi - non servono distanze - CdS 12/7/2012

Rivendita speciale di tabacchi - non servono distanze - CdS 12/7/2012

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6463.0

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Data: 2016-03-31 06:07:49

Re:TABACCHI - rivendite speciali solo se il servizio non è garantito da ......

I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.

[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]

[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]

Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio;  2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.

http://buff.ly/1PGXBAs

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