Data: 2015-02-16 14:03:32

NCC - Riepilogo

Avrei bisogno di chiarire alcuni dubbi riguardo all'attività di NCC autovetture fino a 9  posti:
Premesse:
1) L'art. 3 della L.R. Toscana 67/1993 stabilisce che il ruolo dei conducenti è istituito presso ogni CCIAA (quindi in ogni provincia). Il comma 5 riporta che "l'iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere in tutti i comuni del territorio della provincia per il rilascio ....". Il Regolamento comunale che risale al 1998 e che non è mai stato modificato, fra i requisiti per l'esercizio della professione, prevede espressamente l'iscrizione nella provincia di Firenze.

2) Riguardo all'esercizio dell'attività NCC da parte di società di persone o di capitali il suddeto Regolamento com.le prevede

Art. 4 Figure giuridiche di gestione
1. Il servizio di noleggio con conducente è svolto dai titolari di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, sia esse persone fisiche o giuridiche, che per l'esercizio dell'attività possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro o di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

Ho ricevuto un subingresso in NCC da parte di una Srl in cui un socio ammistratore è  in possesso dell'iscrizione a ruolo in una provincia diversa da quella di Firenze.

Potrete darmi indicazioni e suggerimenti su come gestire questo procedimento ?

Com'è regolamentao il conferimento dell'autorizzazione di NCC ed in quali casi si applica ?  Ad esempio una Srl (ammesso che l'attività possa essere svolta da Srl) può conferire ad altra Srl composta dai medesini soci, la licenza di NCC ?

Grazie

riferimento id:24737

Data: 2015-02-16 15:22:54

Re:NCC - Riepilogo

Le disposizioni che hai citato sono molto stringenti e in moti casi abbiamo espresso dubbi applicativi. Però, finché un’Amministrazione non regola l’attività in modo diverso, occorre che il titolare di un’autorizzazione di NCC di un comune di Firenze abbia l’iscrizione al ruolo per quella Provincia. Nel tuo caso, puoi contemperare tutte le esigenze dando al privato un termine per l’iscrizione al ruolo. Sul punto puoi sentire la Regione : segreteria.ruoloconducenti@regione.toscana.it
ho visto qua: http://urp.rete.toscana.it/urptoolrt/gateway che il prossimo termine per le domande è il 06/03/2015

Per le altre cose posso dirti che un conto è il subingresso e un conto è il conferimento.
Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19382.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23538.0

La giurisprudenza dominante dice che una SRL non possa svolgere l’attività NCC. Per me la può svolgere, quanto meno nella modalità in cui l’autorizzazione è comunque intestata al socio con i requisiti professionali.
Vedi l’esempio del comune di Venezia:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55606

l’autorizzazione conseguita dal singolo può essere poi  conferita nella SRL. Sul punto vedi il TAR Veneto n. 90/2013 che, in via indiretta, affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali:
[i]...premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
[...]
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla srl “XXX”, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
[...]
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di Martellago ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della società di capitali non comporta il fallimento del socio;
[/i]

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