Buongiorno.
La Polizia Municipale ha elevato una sanzione amministrativa ad un acconciatore a causa della mancata presenza del responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 4 della LR 29/2013.
Devono essere adottati anche dei provvedimenti quali sospensione dell'attività? Da quanto disposto dalla Legge regionale, non sembreebbe.
Nel caso in cui, a seguito di successive modifiche, si dovesse accertare ancora la mancata presenza del responsabile tecnico, come dobbiamo procedere?
Colgo l'occasione per porvi un ulteriore domanda che riguarda un locale di somministrazione.
Il titolare di un ristrorante vorrebbe iniziare a vendere alcuni alimenti prodotti direttamente da lui (conserve, marmellate ecc...).
Per quanto riguarda la USL non ci sono problemi perchè il laboratorio consente tale attività pertanto gli faremo aggiornare la notifica sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento 852/2004.
Occorre che presenti anche una scia?
Grazie per l'aiuto.
Saluti.
Lorella Zanaboni
Riguardo al responsabile tecnico, deduco che si trattava di una assenza temporanea e quini è stato applicato l’art. 9, comma 4:
[i]Chiunque esercita l’attività in assenza del responsabile tecnico di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.[/i]
In questo caso puoi reiterare la sanzione se si riverifica il fatto ma non ci sono sanzioni accessorie come la chiusura dell’attività.
Diverso è il discorso se venisse appurato la mancanza dei requisiti nell’esercizio dell’attività (magari accerti che il responsabile tecnico non esiste proprio). In questo caso si applicherebbe il comma 1:
[i]Chiunque esercita l’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore prevista
dall’articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività.
[/i]
Per ciò che concerne la somministrazione, ritengo che l’abilitazione alla somministrazione possa assorbire anche la facoltà di vendita al dettaglio di tali conserve. L’art. 42 della LR 28/05 dispone testualmente:
[i]Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.[/i]