Data: 2015-02-13 06:50:37

CENTRO COMMERCIALE: il Comune non può tirarsi indietro immotivatamente

CENTRO COMMERCIALE: il Comune non può tirarsi indietro immotivatamente

Commento:
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Tar Lombardia-Brescia, sezione II, sentenza 27.01.2015, n. 157.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2004, proposto da: Cr.Eu., Ru. Srl, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Cr.Bu. e Lu.Le., con domicilio eletto presso lo studio dei secondi in Brescia;

contro

Comune di Cisano Bergamasco, rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Pr., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Do.Be. in Brescia;

nei confronti di

D.Pi., non costituitosi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2005, proposto da: Cr.Eu. in proprio e per Ru. Srl, Be.Pr., rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Cr.Bu. e Lu.Le., con domicilio eletto presso lo studio dei secondi in Brescia;

contro

Comune di Cisano Bergamasco, rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Ba., Ma.Gi.Cl., con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1673 del 2004:

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 7/4/2004 N. 11, RECANTE L'APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE SULL'ACCESSO AL NUOVO CENTRO COMMERCIALE.

e per il risarcimento del DANNO PATITO.

quanto al ricorso n. 997 del 2005:

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 20/5/2005 N. 12, RECANTE L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI E L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VIA MILANO - EX CONCESSIONARIA FIAT";

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 19/5/2005 N. 11;

- DEL PARERE TECNICO FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

- DEL PARERE CONTRARIO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, FORMULATO NELLA SEDUTA DEL 22/4/2005;

- DEL PROVVEDIMENTO 13/4/2005;

e per il risarcimento del DANNO PATITO.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Cisano Bergamasco in entrambi i giudizi;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono titolari di un'autorizzazione (rilasciata il 18/4/2002 a riscontro dell'istanza datata 22/10/2001) per la realizzazione di una grande struttura di vendita (Centro commerciale di 5.000 m/2), e riferiscono di aver depositato presso il Comune un P.L. (denominato "Via Milano ex concessionaria FIAT") per ampliare l'edificio esistente a destinazione commerciale.

Il P.L. è stato adottato con atto consiliare in data 29/9/2003 n. 26, e in seguito al contraddittorio instaurato con i proponenti, il Comune recepiva una mozione presentata da alcuni gruppi consiliari, e si impegnava "a non cedere aree di proprietà comunale volte a garantire la realizzazione dello svincolo di accesso al Centro commerciale stesso".

In punto di fatto, l'amministrazione ha sostenuto di essersi riferita:

a) ad un parere della Provincia 21/2/2002 che si esprimeva a favore della cd. ipotesi "A" con l'allargamento a sud dell'ex SS (senza interferire con lo standard pubblico comunale);

b) ad un parere della Commissione edilizia in data 5/9/2003.

I lottizzanti, per realizzare il nuovo accesso, avrebbero dovuto invadere un'area verde (di proprietà del Comune) limitrofa alla pista ciclabile, per una superficie di 150 mq.

Con gravame r.g. 1673/2004, ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, i ricorrenti censurano la deliberazione consiliare in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

a) Omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale;

b) Difetto di motivazione, in quanto il Consiglio comunale ha respinto la mozione nella parte in cui si chiedeva di revocare il Piano adottato, ma ha poi di fatto perseguito l'identico risultato sostanziale impedendo (con il rifiuto di cedere le aree di proprietà comunale) la realizzazione dell'accesso, senza alcuna valutazione della situazione di fatto esistente;

c) Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, dato che il Comune ha rilasciato l'autorizzazione commerciale (in data 18/4/2002) dopo aver valorizzato l'interesse pubblico alla realizzazione della struttura ed essersi speso a favore della proposta di Piano, ed ora reca un irragionevole pregiudizio impedendo il compimento dell'iniziativa commerciale.

I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cisano Bergamasco, formulando eccezioni in rito e chiedendo la reiezione del gravame nel merito.

Con ordinanza n. 1667, emessa nella Camera di consiglio del 26/10/2014, questo Tribunale ha motivatamente respinto la domanda cautelare. Ha peraltro aggiunto che " ...l'amministrazione ha l'onere attivarsi per individuare la soluzione nella fattispecie più congrua per l'accesso al Centro commerciale, in modo da risolvere la perdurante situazione di incertezza, anche nell'interesse della ricorrente".

Nell'atto di ricorso r.g. 997/2005 i Sigg.ri Cr. e Be. ripercorrono l'articolata vicenda, e sottolineano i vani tentativi dell'amministrazione di acquisire l'assenso all'apertura del Centro commerciale. Riferiscono in particolare che il Comune - dopo aver proposto una soluzione alternativa (che ha ottenuto il nulla osta provinciale) la quale avrebbe potuto risolvere il problema dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli dal Centro commerciale - ha mutato incomprensibilmente orientamento, pretendendo di vincolare un'altra area di proprietà Cr.-Be. - esterna al perimetro del P.L. - alla destinazione di via di uscita carrale dal "centro".

Espongono in punto di fatto che:

- la Provincia aveva collocato l'ingresso alla struttura nella parte centrale della strada provinciale, adiacente all'area che ospitava l'immobile;

- in data 21/10/2002 il Sig. Cr. ha stipulato con un operatore del settore un contratto preliminare di affitto di azienda, condizionato all'approvazione definitiva del piano attuativo (successivamente il contratto è stato risolto a causa delle lungaggini amministrative);

- in data 29/8/2003 è stata inoltrata istanza per l'approvazione del P.L. (l'area che ospitava il Centro è infatti soggetta a pianificazione attuativa);

- l'amministrazione comunale indicava, per l'accesso al Centro, una posizione diversa rispetto a quella centrale autorizzata dalla Provincia, ritenendola più idonea, e così il Piano veniva adottato condizionatamente al rilascio del nuovo assenso provinciale, che avrebbe dovuto recepire la nuova soluzione;

- dopo una nuova istanza presentata dal Sig. Cr. per ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione, in data 15/12/2003 la Provincia rilasciava parere favorevole allo spostamento, a condizione di collocare il tratto interessato all'accesso all'interno del Centro abitato (in area di competenza comunale) e di realizzare la corsia centrale di ingresso in modo simmetrico rispetto all'asse della strada (per scongiurare il rischio di incidenti stradali);

- quest'ultima condizione ha di fatto reso inattuabile il P.L. e impedito la realizzazione del Centro in quanto, per soddisfare la richiesta simmetria, i lottizzanti avrebbe potuto invadere un'area di proprietà comunale destinata a verde pubblico, limitrofa alla pista ciclabile (150 mq.);

- i tentativi di procurarsi la disponibilità di detta area sono stati inutili, in quanto l'amministrazione sempre opposto un netto e immotivato rifiuto (cfr. deliberazione n. 11/2004 impugnata);

- dopo l'ordinanza cautelare di reiezione n. 1667/2004, che sollecitava il Comune a risolvere l'empasse, in data 16/11/2004 l'Ufficio tecnico (doc. 21) dava conto dell'ipotesi originaria avanzata dalla Provincia (lettera "A") ed elaborava una soluzione alternativa (lettera "B"), che rispettava le prescrizioni provinciali sull'ingresso simmetrico alla S.P. e che avrebbe consentito l'accesso al Centro commerciale senza interferire con l'area comunale destinata a verde pubblico;

- il Sig. Cr. depositava i documenti richiesti il 17/12/2004, aderendo alla seconda ipotesi alternativa, e di seguito il Comune avanzava altre richieste istruttorie;

- in data 17/2/2005 la Provincia convocava una riunione tra le parti, riservandosi di decidere sulla nuova richiesta di posizionamento dell'ingresso/uscita carrale (seconda ipotesi alternativa promossa dall'U.T. comunale);

- il Comune nel frattempo (in data 23/2/2005 - doc. 27) pretendeva un'ulteriore integrazione istruttoria, con la quale chiedeva di "rendere permanente" una strada esterna al P.L. suggerita dai ricorrenti quale "eventuale" via di uscita dal Centro, e comunque già garantita dall'ingresso prospiciente la strada provinciale;

- in data 8/3/2005 la Provincia emetteva il nulla osta di competenza sulla proposta recepita dai ricorrenti, corrispondente al suggerimento tecnico del Comune ma priva di alcuna previsione viabilistica alternativa;

- con nota 13/4/2005 (doc. 33) il Comune avanzava un'ennesima istanza di aggiornamento documentale, precisando come l'ulteriore strada in uscita dal Centro collocata a nord del comparto, sia necessaria "per garantire la viabilità di uscita per le sole auto in direzione Brivio, eventuali mezzi in entrata/uscita di soccorso e per evitare interferenze tra il traffico veicolare della strada provinciale e i veicoli in manovra all'interno dell'area d'ingresso al centro commerciale"; ciò in quanto la Provincia avrebbe concesso il nulla osta, "senza entrare nel merito per quanto concerne la strada a nord del comparto in quanto non di sua competenza ma di competenza comunale";

- con nota 20/4/2005, il Sig. Cr. evidenziava che la proposta dell'ulteriore strada a nord del comparto non era mai stata condivisa dai lottizzanti, e invitava a procedere all'approvazione del P.L.;

- il 26/4/2005 l'Ufficio Tecnico (doc. 35) esigeva una copia degli elaborati progettuali allegati al nulla osta provinciale, cui faceva seguito la risposta del Sig. Cr. che lamentava l'ingiustificato e irrazionale aggravamento del procedimento e i danni subiti;

- in data 19/5/2005 il Consiglio comunale approvava in via definitiva il Piano, con la prescrizione di rendere permanente la strada a sud del comparto di P.L. con sbocco su Via Moroni, per evitare interferenze con il traffico veicolare della ex S.S. 342 e i veicoli in manovra, oltre allo sbocco semaforico a chiamata in corrispondenza dell'attraversamento pedonale dell'ex S.S. 342 (oggi provinciale); inoltre, si poneva carico del lottizzante ogni altra opera che si rendesse necessaria per migliorare la viabilità in accesso e in uscita veicolare e pedonale; altre prescrizioni sono state introdotte dalla Commissione edilizia con provvedimento 22/4/2005.

Con il citato gravame r.g. 997/2005 i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe, illustrando i seguenti motivi:

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 della Costituzione e dell'art. 3 della L. 241/90, difetto di istruttoria, eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento, in quanto l'amministrazione non ha accolto l'invito del T.A.R. di "risolvere la perdurante situazione di incertezza", ma attraverso la nuova soluzione alternativa ha dissimulato reiterate integrazioni istruttorie e l'imposizione di una condizione gravosa (ulteriore strada esterna al P.L. su un fondo di proprietà di terzi) per procrastinare l'attuazione del Piano; le ragioni di sicurezza di un'ulteriore uscita sul retro non sono dimostrate (neppure con il richiamo alla normativa vigente), contraddicono il giudizio tecnico della provincia di Bergamo (che ha ritenuto l'ingresso e l'uscita sulla strada Provinciale assolutamente idonei) e introducono un notevole sacrificio economico di un soggetto terzo (la comproprietaria del bene inciso dalla nuova strada, Sig.ra Be.); anche l'imposizione del semaforo è immotivata (priva di uno studio o raccolta dati sul traffico), ed esula della competenza comunale ricadendo su una strada di proprietà provinciale (e in ogni caso afferisce a questioni da affrontare in sede di rilascio dei titoli edilizi); sarebbe nulla (in quanto meramente potestativa) la prescrizione per cui ogni eventuale opera che si rendesse necessaria per migliorare la stazione viabilistica resterà a totale carico del lottizzante;

e) Eccesso di potere per irragionevolezza e omessa corrispondenza tra le previsioni del P.R.G. e le prescrizioni imposte dalla p.a. in sede di approvazione del P.L., carenza di motivazione della condizione sospensiva per l'attuazione del P.L..

La ricorrente chiede il risarcimento del danno patito per effetto del ritardo, connesso alla risoluzione del contratto con l'impresa Un., multinazionale della grande distribuzione.

Con ordinanza cautelare n. 1044 del 25/8/2005 è stata motivatamente accolta l'istanza cautelare. Nella memoria del 7/2/2014 (nel ricorso r.g. 997/2005) l'amministrazione ha rilevato che - in esito al dictum giurisdizionale - l'intervento è stato realizzato con la risoluzione dei problemi e l'apertura del Centro commerciale.

Con ordinanza collegiale 22/4/2014 n. 408 questo Tribunale ha chiesto di conoscere le determinazioni conclusive del Comune sulle osservazioni presentate dai ricorrenti al P.G.T., suscettibili di incidere sull'interesse alla coltivazione dei ricorsi.

Alla pubblica udienza del 17/12/2014 i gravami riuniti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo e pertanto se ne dispone la riunione, potendo essere decisi con un'unica sentenza ai sensi dell'art. 70 del Codice del processo amministrativo.

La proposizione del ricorso contro il PGT esclude che possa che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in virtù dell'avvenuta proposizione della domanda risarcitoria da parte di Cr.Eu. e Be.Pr..

1. Il thema decidendum del gravame r.g. 1673/2004 verte sulla legittimità della deliberazione consiliare che ha approvato una mozione sull'accesso al nuovo Centro commerciale.

Detto ricorso è inammissibile.

1.1 Con la mozione i gruppi politici possono soltanto condizionare le decisioni finali degli organi titolari della potestà di amministrazione attiva, i quali soltanto assumono i provvedimenti che interferiscono con la sfera giuridica di privati (T.A.R. Toscana, sez. II - 4/11/2013 n. 1488). Come ha correttamente eccepito la resistente amministrazione, la mozione non è un atto provvedimentale, ma esprime un indirizzo politico, consistente in esplicite raccomandazioni al Sindaco e alla Giunta, cosicché la deliberazione consiliare che la accoglie o la respinge è un atto privo di attitudine lesiva e la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.

2. Il ricorso r.g. 997/2005 è, viceversa, fondato nella parte caducatoria e merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.

[color=red]2.1 Come questo Tribunale ha già messo in evidenza (cfr. sentenza sez. II - 11/2/2014 n. 153), i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento del privato impongono all'amministrazione, sul versante procedimentale, un comportamento lineare e non contraddittorio, dovendo la stessa esporre tempestivamente e chiaramente ai privati coinvolti tutti i dubbi e le riserve circa gli atti posti in essere. Come ha messo in evidenza la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Marche - 9/1/2013 n. 4) "... l'amministrazione non può in maniera immotivata e repentina porre nel nulla procedimenti ed attività avviati di concerto con soggetti privati (ma il discorso vale anche quando il procedimento sia stato attivato unilateralmente dalla P.A. e nella misura in cui gli atti adottati sino ad un certo momento abbiano ingenerato un legittimo affidamento in capo ai privati) soprattutto quando a questi ultimi è stato chiesto di porre in essere attività di studio, ricerca, progettazione ....". In un'ipotesi di annullamento del titolo abilitativo dopo un lungo lasso di tempo, è stato ravvisato "Un chiaro difetto di motivazione .... nel provvedimento .... siccome adottato dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di annullamento, laddove la frustrazione dell'affidamento ingenerato in capo al destinatario non risulta in alcun modo presa in considerazione dall'Amministrazione, nemmeno per affermare in ipotesi che nessuna situazione di affidamento fosse da ponderarsi ai fini della necessaria comparazione dell'incisione delle posizioni in rilievo" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - 21/12/2009 n. 8529).[/color]

2.2 Sotto un profilo generale, la leale collaborazione, intesa correttamente, preclude all'Ente pubblico di emettere un atto sfavorevole quando può acquisire le informazioni mancanti e tuttavia il privato, ove interpellato in tal senso, ha l'onere di fornire l'assistenza documentale necessaria per una decisione ponderata e adeguata che presupponga la chiarezza del quadro fattuale (cfr. sentenza Sezione 10/12/2012 n. 1928): l'affidamento tutelabile deve accompagnarsi ad un comportamento diligente e gli obblighi di collaborazione tra privato ed Ente pubblico vanno intesi in senso "bidirezionale", nel senso che come l'amministrazione è obbligata a cooperare con il privato, così quest'ultimo è tenuto ad informare prontamente l'amministrazione delle circostanze che possono influire sulle determinazioni che lo riguardano.

[color=red]2.3 Nel caso in esame la Società - ottenuto il titolo abilitativo alla realizzazione del Centro commerciale in data 18/4/2002 - ha inoltrato istanza per l'approvazione del P.L. il 29/8/2003, tenendo una condotta sostanzialmente improntata a linearità (salvo il solo aspetto dell'adesione alla soluzione "B", di cui si dirà affrontando la domanda risarcitoria). Dopo l'avvio dell'iter finalizzato al perfezionamento del Piano attuativo, la ricorrente ha dovuto ottemperare a numerose richieste e aggravi istruttori provenienti dell'amministrazione comunale, confidando in una determinazione conclusiva favorevole in tempi ragionevoli. In disparte la legittimità delle singole richieste di documenti, ciò che emerge dall'esame della complessa vicenda è il lunghissimo arco temporale decorso prima che gli Enti preposti raggiungessero un'intesa sulla modalità di acceso alla struttura. Posto che risulta disatteso il termine di legge per l'approvazione del Piano attuativo (ordinariamente 270 giorni ai sensi dell'art. 7 commi 2-7 della L.r. 23/97), anche considerando le interruzioni per le integrazioni istruttorie (ma senza sottacere la reiterazione delle richieste), non è sostenibile, per un operatore economico, l'attesa di oltre un biennio (dal deposito del P.L. all'esecuzione dell'ordinanza cautelare di accoglimento n. 1044/2005) per apprendere quale sia la soluzione viabilistica adeguata. Di fronte all'iniziativa imprenditoriale del soggetto proponente, che ha mantenuto vivo il suo interesse all'avvio del Centro commerciale, gli Enti competenti avevano il dovere di affrontare sollecitamente la problematica e - pur nella necessità di soddisfare gli interessi pubblici compresenti nella vicenda (ordine viabilistico e sicurezza della circolazione stradale) - erano tenuti a definire la pratica entro tempi congrui rispetto all'attività economica che stava per essere attivata.[/color]

Ciò non è avvenuto, per cui meritano di essere valorizzato il vizio principale denunciato del ricorso, che assume carattere assorbente.

2.4 Deve, viceversa, essere respinta la domanda risarcitoria, per insussistenza dei relativi presupposti.

Per consolidata giurisprudenza (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. VI - 30/7/2013 n. 4007), la sola illegittimità dell'atto, ancorché condizione necessaria dell'azione risarcitoria proposta per la riparazione di un danno da attività provvedimentale, non è tuttavia sufficiente a ritenere sussistente la responsabilità della amministrazione, essendo altresì necessario accertare la ricorrenza di ulteriori ed indefettibili condizioni, quali anzitutto la natura sostanziale dei vizi posti a base del giudizio di accertata illegittimità e, quindi, gli altri elementi (rapporto di causalità tra il provvedimento e l'evento dannoso, colpevolezza o rimproverabilità dell'amministrazione) che concorrono a formare la complessa fattispecie dell'illecito civile dell'amministrazione.

Nella fattispecie esaminata, anzitutto, l'elemento colposo dell'amministrazione è stemperato dalla condotta non lineare assunta dai ricorrenti a fronte della proposta comunale "B" del 16/11/2004. Invero, l'adesione alla soluzione alternativa individuata dal Comune implicava ragionevolmente l'assenso alla sintetica previsione sviluppata sull'estratto di mappa, ove si statuisce che l'ipotesi "B" è valida per l'ingresso, "con uscita da Via Moroni-Torchio". Ebbene, il 17/12/2004 la ricorrente (come attestato nei suoi scritti difensivi) depositava i documenti richiesti e aderiva alla seconda ipotesi alternativa, ossia testualmente "alla diversa soluzione dell'entrata e dell'uscita delle autovetture". In tal modo mostrava di condividere nella sua interezza la prospettazione dell'Ufficio tecnico, comprendente lo snodo viabilistico in uscita sulla strada esterna al P.L. Soltanto nel prosieguo e in particolare con la nota 20/4/2005 i ricorrenti rifiutavano l'imposizione del nuovo percorso per i veicoli che si allontanano dal Centro commerciale. L'atteggiamento equivoco assunto ha creato ulteriori complicazioni al già tortuoso iter procedimentale, rallentando il conseguimento del risultato finale.

Merita, in secondo luogo, di essere evidenziata la circostanza per cui il contratto preliminare di affitto del ramo d'azienda era stato sottoscritto dalla Società Ru. Srl con l'impresa Un. il 21/10/2002, e nel testo veniva apposto il "termine essenziale" di 1 anno per l'approvazione del Piano attuativo e il rilascio della concessione edilizia. La proposta di P.L. è stata depositata il 29/8/2003, quando mancavano meno di 2 mesi alla scadenza dell'intesa, che avrebbe comportato il suo automatico scioglimento. Non si può pertanto addebitare al Comune un ritardo colpevole quando il presunto evento dannoso si è verificato in prossimità all'attivazione del procedimento. I ricorrenti (doc. 44) danno atto di uno scambio di corrispondenza che ha differito il termine predetto al 30/4/2004, ma anche in questo caso un lasso temporale di 8 mesi - calcolato dal deposito della proposta di Piano di Lottizzazione - non oltrepassa il termine massimo di legge per tempo vigente (270 giorni ai sensi dell'art. 7 commi 2-7 della L.r. 23/97, senza considerare l'interruzione per integrazioni istruttorie). Non possono meritare apprezzamento le vicende anteriori al 29/8/2003, in quanto il confronto con l'amministrazione anteriore alla consegna della bozza di pianificazione rientra nella normale dialettica tra soggetti pubblici e privati in procinto di effettuare un investimento destinato a impattare sul territorio. La mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria si accompagna, altresì, al difetto di prova del quantum, essendo stato omesso ogni riferimento o principio di prova sul punto.

In conclusione la domanda annullatoria è fondata e merita accoglimento, mentre va respinta la domanda risarcitoria.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale - nella misura del 60% - delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) previa riunione dei ricorsi in epigrafe, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso r.g. 1673/2004.

- accoglie il ricorso 997/2005 in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Condanna il Comune di Cisano Bergamasco a corrispondere ai ricorrenti la somma di 3.600 Euro a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni - Presidente

Stefano Tenca - Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli - Consigliere

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2015.

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