Buonasera, la ASL ha respinto la SCIA per notifica registrazione sanitaria di un esercizio pubblico per mancato versamento degli oneri, restituendo gli atti al SUAP.
Se i locali rispondono ai requisiti di igiene e il titolare dell'esercizio è in possesso dei requisiti richiesti, è possibile respingere la SCIA solo per il mancato versamento degli oneri? Questi non possono essere riscossi coattivamente dalla ASL? Come deve comportarsi il SUAP?
Nel caso in cui, invece, che un esercizio pubblico non presenti affatto la SCIA per notifica registrazione sanitaria di subentro in attività già registrata, quali provvedimenti deve adottare il Suap?
Grazie
Buonasera, la ASL ha respinto la SCIA per notifica registrazione sanitaria di un esercizio pubblico per mancato versamento degli oneri, restituendo gli atti al SUAP.
Se i locali rispondono ai requisiti di igiene e il titolare dell'esercizio è in possesso dei requisiti richiesti, è possibile respingere la SCIA solo per il mancato versamento degli oneri? Questi non possono essere riscossi coattivamente dalla ASL? Come deve comportarsi il SUAP?
Nel caso in cui, invece, che un esercizio pubblico non presenti affatto la SCIA per notifica registrazione sanitaria di subentro in attività già registrata, quali provvedimenti deve adottare il Suap?
Grazie
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Il provvedimento dell'Asl è palesemente illegittimo.
La notifica sanitaria è procedibile se formalmente completa (dati anagrafici, dell'impresa, del luogo e sottoscrizione). L'assenza dei diritti comporta la nascita di un credito che la ASL deve attivare con le procedure di riscossione coattiva.
Suggerisco una risposta di questo genere:
"La presente fa seguito alla vs. nota del .... prot. .... con la quale viene "respinta" la notifica sanitaria presentata da xxxxxxx relativamente all'impresa alimentare sita in xxxxxx per comunicare che detta comunicazione è priva di effetti. Ai sensi del Reg. ce 852/2004 il pagamento dei diritti di segreteria non costituisce requisito di procedibilità della notifica.
Inoltre detta carenza non rileva nell'ambito delle competenze SUAP in quanto il relativo credito dovrà essere attivato autonomamente dall'Azienda Sanitaria con le proprie procedure di riscossione coattiva o meno.
Pertanto si conferma, ai fini di quanto previsto dal DPR 160/2010 e Reg. Ce 852/2004 la validità di quanto presentato (salve le verifiche di merito di competenza di codesto Ente).
La presente viene inviata per opportuna conoscenza all'impresa.
Distinti saluti"
Il tutto da inviare per PEC con allegata la scia originaria e la lettera ASL