Data: 2015-02-11 09:41:50

casellario - inabilitazione al commercio

Il legale rappresentante di una s.r.l. ha comunicato il subingresso nella gestione di un’attività di albergo + somministrazione + vicinato.
Mi è pervenuto il casellario, nel quale (oltre ad altre annotazioni relative sentenze a reati commessi in anni precedenti) è riportato questo :

24.9.2008: sentenza della corte d’appello di Bari irrevocabile il 16.4.2009
- in riforma della sentenza emessa in data 03.12.1999 dal Tribunale di Trani
- La Carte di Cassazione in data 16.4.2009 rigetta il ricorso
1°) reato BANCAROTTA FRAUDOLENTA art. 216 R.D. 267/42 (commesso in epoca anteriore e prossima al 1.6.1994 in Trani)
Circostanze : art. 219 R.D. 16.3.42 n. 267, art. 223 r.d. 267/42
Dispositivo : circostanze attenuanti ritenute prevalenti su aggravanti art. 69 co. 2 C.P., attenuanti generiche art. 62 bis c.p. reclusione anni 2 mesi 2
PENE ACCESSORIE :
- INABILITAZIONE DALL’ESERCIZIO DI UNA IMPRESA COMMERCIALE PER ANNI 10
- INCAPACITA’ DI ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI PRESSO QUALSIASI IMPRESA PER ANNI 10
Provvedimenti successivi emessi durante l’esecuzione del provvedimento :
- 13.5.2009 con decreto del Procuratore generale della repubblica di Bari disposta la sospensione dell’esecuzione della pena (art. 656 co. 5 c.p.p. – l.165/98)           
Sospensione pena : la pena residua della reclusione
- 28.10.2009 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di Bari
Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo (art. 657 c.p.p.)
Determina che la pena detentiva risulta interamente eseguita : reclusione mesi 2
Tenuto conto della custodia cautelare di : mesi 2

Dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena:
- Pena eseguita per custodia cautelare dal 23.1.2003 al 12.3.2003 per la durata di mesi 1 giorni 21;
- Dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena :
- Eseguita la pena detentiva dal 2.8.2009 al 10.8.2009         

Ho capito dalle risposte ad altri quesiti che la pena accessoria dell’inabilitazione non costituisce causa ostativa, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2010 (che dovrei invece mandare comunicazione a CCIAA e Procura).

Questo vale anche per i requisiti morali per esercizio dell’attività di albergo (per i quali si devono applicare, sulla base del 34bis L.R. 42/00, gli artt. 11 e 92 TULPS)?

Grazie, ciao   

riferimento id:24629

Data: 2015-02-11 18:32:52

Re:casellario - inabilitazione al commercio

in verità la pena accessoria che specificatamente dispone nell'interdizione all'esercizio di impresa commerciale è ostativa:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&idmenu=1636&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Altri%20atti%20amministrativi&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&directionidUser=0&id=2027895&viewType=0

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