Una ditta ha creato un sito con un catalogo on-line id prodotti alimentari e l'acquisto avviene nei seguenti termini:
-l'acquirente -consumatore finale o grossista prende visione del catalogo (il sito non prevede per gli interessati la registrazione)
-quando individua il genere di prodotto a cui è interessato chiede un preventivo on line alla mial della ditta (esigenza legata al fatto che si tratta di prodotti venduti a peso e ciascuno ha il suo)
-la ditta fornisce il preventivo inviandolo alla mail privata fornita dal richiedente e non sull'account del sito con gli estremi per effettuare il pagamento
-se il richiedente accetta il preventivo provvede al pagamento e la ditta invia i beni tramite corriere.
Trattasi di vendita per corrispondenza o commercio elettronico?
grazie.
Alla fine non cambia nulla dato che la legge sul commercio prevede un'unica fattispecie comprendente le due cose.
Art. 66 LR 28/05
[i]Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività[/i]
Detto questo, credo che l'elemento discriminante nel tuo caso sia l'uso della telematica e quindi classificherei il tutto come vendita tramite Internet, alias commercio elettronico
Al di là dell'aspetto burocratico che sono tutte soggette a scia ( e comunque nella stessa si distingue se trattasi di elettronico o di altra forma) mi ponevo la questione se per avere il commercio elettronico la compravendita deve perfezionarsi on line e in questo caso on line c'è solo il catalogo ma non c'è un carrello di acquisto e il pagamento avviene dopo uno scambio di mail private per effettuare l'ordine a cui segue il pagamento secondo gli ordinari canali.
grazie.
Sono d'accordo con te che la classificazione non è certa anche perché non esiste una norma che dia una definizione articolata di commercio elettronico o via web, così da rendere la fattispecie sufficientemente oggettiva.
Ripeto che a parere mio l'aspetto prevalente è l'uso di mezzi di comunicazione telematici (web e mail) e quindi lo classificherei come tale.
Il regolamento regionale 15R/2009 prevede (in allegato allo stesso) i contenuti delle dichiarazioni (allora erano DIA).
In questo caso dispone:
[i]15. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.
Nella dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara:
a) i dati anagrafici;
b) il codice fiscale/partita IVA;
c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
d) l’oggetto della dichiarazione;
e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;
f) il settore o i settori merceologici di attività;
g) la sede dell’attività e che i locali rispettano le norme in materia di idoneità dei locali.[/i]