Ciao Simone.
Ti formulo alcuni quesiti in ordine all'applicazione della Legge Regionale Puglia n.34/2008 e concernente l'oggetto:
1) l'art. 15 della legge regionale n.34/08 mentre dice che le imprese possono svolgere in modo disgiunto il servizio di trasporto funebre (prestazione di cui alla lettera c) dell'art.15 primo comma), nulla dice in merito alla possibilità di svolgere in modo disgiunto le altre due prestazioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 15, primo comma. E' ancora possibile svolgere in modo disgiunto anche l'attività di Agenzia d'Affari per disbrigo pratiche amministrative per onoranze funebri (prestazioni lettera a) art. 15 primo comma e l'attività di vendita al dettaglio di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale (prestazione lettera b) art. 15 primo comma), oppure tali attività possono essere svolte solo da un'impresa che svolga in modo congiunto le tre attività di cui alle lettere a), b) e c) dellìart.15 comma 1 L.R.34/08;
2) l'art.15 comma 5) prevede che la sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi deve essere ubicata nel Comune ove si richiede l'autorizzazione 8e quindi quello nel quale ha sede legale l'impresa) mentre nulla dice in merito al Comune nel quale devono trovarsi sia il carro funebre che l'autorimessa. Questo significa che il carro funebre e l'autorimessa possono essere ubicati anche in un Comune diverso da quello al quale viene richiesta l'autorizzazione? Nel caso di risposta affermativa (nel senso che il carro e l'autorimessa possono essere ubicati anche in un Comune diverso da quello al quale viene richiesta l'autorizzazione), il Comune dove si vuole aprire la sede secondaria potrebbe prevedere tale requisito in sede di regolamento (nel nostro caso il Comune di Ginosa potrebbe prevedere nel regolamento che le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione per atività funebre in un altro Comune, qualora vogliano svolgere tale attività nel Comune di Ginosa, devono disporre a Ginosa oltre che di una sede idonea anche di un'autorimessa?):
3) è possibile introdurre una norma regolamentare che syabilisca il contingentamento delle imprese che esercitano l'attività funebre? Vi sono al riguardo sentenze successive o che comunque affermano principi diversi rispetto alla sentenza n.693/2012 del Tar Lecce?
4) le imprese che già svolgevano l'attività di onoranze funebri alla data di entrata in vigore della L.R. 34/08 devono adeguarsi alla nuova legge (la legge n.34/2008 nulla dice al riguardo) e in che termini dovrebbe avvenire l'adeguamento?
Ti ringrazio per la disponibilità.
1) l'art. 15 della legge regionale n.34/08 mentre dice che le imprese possono svolgere in modo disgiunto il servizio di trasporto funebre (prestazione di cui alla lettera c) dell'art.15 primo comma), nulla dice in merito alla possibilità di svolgere in modo disgiunto le altre due prestazioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 15, primo comma. E' ancora possibile svolgere in modo disgiunto anche l'attività di Agenzia d'Affari per disbrigo pratiche amministrative per onoranze funebri (prestazioni lettera a) art. 15 primo comma e l'attività di vendita al dettaglio di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale (prestazione lettera b) art. 15 primo comma), oppure tali attività possono essere svolte solo da un'impresa che svolga in modo congiunto le tre attività di cui alle lettere a), b) e c) dellìart.15 comma 1 L.R.34/08;
[color=red]Secondo me possono svolgere disgiuntamente. Una interpretazione diversa costituirebbe una disparità di trattamento ed un vincolo sproporzionato alla libertà commerciale e di prestazione di servizi e sarebbe del tutto illogica.[/color]
2) l'art.15 comma 5) prevede che la sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi deve essere ubicata nel Comune ove si richiede l'autorizzazione 8e quindi quello nel quale ha sede legale l'impresa) mentre nulla dice in merito al Comune nel quale devono trovarsi sia il carro funebre che l'autorimessa. Questo significa che il carro funebre e l'autorimessa possono essere ubicati anche in un Comune diverso da quello al quale viene richiesta l'autorizzazione? Nel caso di risposta affermativa (nel senso che il carro e l'autorimessa possono essere ubicati anche in un Comune diverso da quello al quale viene richiesta l'autorizzazione), il Comune dove si vuole aprire la sede secondaria potrebbe prevedere tale requisito in sede di regolamento (nel nostro caso il Comune di Ginosa potrebbe prevedere nel regolamento che le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione per atività funebre in un altro Comune, qualora vogliano svolgere tale attività nel Comune di Ginosa, devono disporre a Ginosa oltre che di una sede idonea anche di un'autorimessa?):
[color=red]No, una simile interpretazione sarebbe lesiva del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
Rimessa e carro possono stare in altro Comune o non esserci (es. li noleggio per l'occasione) .... e dove li tengo è irrilevante.
Il Comune dove dovessi avere il deposito di tali mezzi non può regolamentare tale deposito.[/color]
3) è possibile introdurre una norma regolamentare che syabilisca il contingentamento delle imprese che esercitano l'attività funebre? Vi sono al riguardo sentenze successive o che comunque affermano principi diversi rispetto alla sentenza n.693/2012 del Tar Lecce?
[color=red]Direi che il CONSIGLIO DI STATO ha tagliato la testa al toro:
L'attività di onoranze funebri (esercitabile in forza di autorizzazione ex art. 115 del TULPS 18 giugno 1931, n. 773 e di licenza ex art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426) si sostanzia in quelle prestazioni volte ad apprestare le ultime onoranze alle salme ed è attività di natura squisitamente commerciale offerta ad una utenza indifferenziata, per cui il relativo esercizio va lasciato al mercato, in un ambito contrassegnato dalla più ampia libertà di concorrenza (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III quater, n. 8647/2011).
Cons. Stato Sez. III, 17-09-2012, n. 4933
LIBERTA' DI CONCORRENZA e niente contingente (che non avrebbe alcun senso logico, giuridico ed economico)
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4) le imprese che già svolgevano l'attività di onoranze funebri alla data di entrata in vigore della L.R. 34/08 devono adeguarsi alla nuova legge (la legge n.34/2008 nulla dice al riguardo) e in che termini dovrebbe avvenire l'adeguamento?
[color=red]In mancanza di altre disposizioni SOLO a seguito di una VARIAZIONE SIGNIFICATIVA dell'attività.
Altrimenti hanno titolo a continuare.[/color]
Anche ANCI ha preso posizione per la piena liberalizzazione e semplificazione (SCIA):
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2013/06/Nota-di-indirizzi-ANCI.pdf
SINTESI:
1) niente contingente
2) niente discrezionalità
3) scia
Ulteriori spunti:
http://www.amministrativistaonline.it/tag/liberalizzazione/
Il Comune di Oliveto ha fruito della nostra bozza di delibera per chiarire:
http://www.oliveto-citra.it/ftp/filesuap/trasporto_funebre.pdf
Salve, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2712 del 18.12.2014,[url=http://www.regione.puglia.it/index.php?page=delibere&opz=view&id=13975]http://www.regione.puglia.it/index.php?page=delibere&opz=view&id=13975[/url] l'art. 8 chiarisce ancora una volta che l'attività funebre è soggetta ad autorizzazione :-\ ...ma io dico perché parlare di autorizzazione quando si poteva parlare di SCIA! Se non si parla di SCIA è perché forse si vuol sottoporre quell'attività ad autorizzazione??? Una maggiore chiarezza sarebbe stata opportuna.
Altra osservazione....ma oggi è ancora possibile svolgere una attività di agenzia d'affari per il disbrigo pratiche funebri, senza effettuare il trasporto salma??? A questo punto andrebbe fatta una semplice SCIA per il disbrigo pratiche.... nel momento in cui si vuol fare anche il trasporto salme, bisogna necessariamente munirsi di autorizzazione (o SCIA) ai sensi dell'art. 8 del R.R. di cui sopra?!?!
Salve, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2712 del 18.12.2014,http://www.regione.puglia.it/index.php?page=delibere&opz=view&id=13975 l'art. 8 chiarisce ancora una volta che l'attività funebre è soggetta ad autorizzazione :-\ ...ma io dico perché parlare di autorizzazione quando si poteva parlare di SCIA! Se non si parla di SCIA è perché forse si vuol sottoporre quell'attività ad autorizzazione??? Una maggiore chiarezza sarebbe stata opportuna.
[color=red]La chiarezza e la semplificazione non sono spesso prerogative del legislatore (anche se spesso i politici spendono fiumi di parole per parlare di questi concetti).
Ma ciò non toglie che la scia sia applicabile anche laddove la normativa regionale parli di autorizzazione[/color]
Altra osservazione....ma oggi è ancora possibile svolgere una attività di agenzia d'affari per il disbrigo pratiche funebri, senza effettuare il trasporto salma??? A questo punto andrebbe fatta una semplice SCIA per il disbrigo pratiche.... nel momento in cui si vuol fare anche il trasporto salme, bisogna necessariamente munirsi di autorizzazione (o SCIA) ai sensi dell'art. 8 del R.R. di cui sopra?!?!
[color=red]Concordo.
Se si fanno solo attività di disbrigo pratiche si presenza scia per agenzia di affari.
Altrimenti occorre autorizzazione/scia per attività funebre[/color]