Data: 2015-02-11 09:05:38

Attività di Osteopata D.O.

Buongiorno è giunta al protocollo dell'Ente una comunicazione in cui si dichiara di svolgere di svolgere la professione di OSTEOPATA D.O. presso la propria sede (centro osteopatico...) professione svolta secondo le disposizioni in materia di professioni no organizzate previste dalla L.14/1/2013 n°4 e di essere iscritta all'associazione nazionale professionisti osteopati (ANPO).
Poichè Il Ministero della Salute ha risposto all'interrogazione parlamentare dell’On. Binetti riguardo chiropratici e osteopatia. Relativamente alla seconda, di cui si riporta il testo, il Ministero ha le idee chiare: [i]l’osteopatia è attività sanitaria e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato.[/i]
Ne consegue che chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una laurea sanitaria (o di un titolo ad essa equipollente) sta commettendo il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.
La chiara posizione del Ministero sembra chiudere inequivocabilmente ogni possibilità a chi, cercava in realtà una scorciatoia per praticare attività sanitaria, senza esservi abilitato.


Volevo un vostro parere e magari se in qualche altro comune si è manifestata già una problematica simile.

Grazie

riferimento id:24626

Data: 2015-02-11 17:36:22

Re:Attività di Osteopata D.O.


Buongiorno è giunta al protocollo dell'Ente una comunicazione in cui si dichiara di svolgere di svolgere la professione di OSTEOPATA D.O. presso la propria sede (centro osteopatico...) professione svolta secondo le disposizioni in materia di professioni no organizzate previste dalla L.14/1/2013 n°4 e di essere iscritta all'associazione nazionale professionisti osteopati (ANPO).
Poichè Il Ministero della Salute ha risposto all'interrogazione parlamentare dell’On. Binetti riguardo chiropratici e osteopatia. Relativamente alla seconda, di cui si riporta il testo, il Ministero ha le idee chiare: [i]l’osteopatia è attività sanitaria e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato.[/i]
Ne consegue che chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una laurea sanitaria (o di un titolo ad essa equipollente) sta commettendo il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.
La chiara posizione del Ministero sembra chiudere inequivocabilmente ogni possibilità a chi, cercava in realtà una scorciatoia per praticare attività sanitaria, senza esservi abilitato.


Volevo un vostro parere e magari se in qualche altro comune si è manifestata già una problematica simile.

Grazie
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La questione è più complessa di quel che sembra.
Un TAR ha ritenuto che l'attività in questione sia "libera", cioè non soggetta al regime delle attività sanitarie regolamentate (http://parma.repubblica.it/cronaca/2013/02/21/news/stop_all_osteopata_nel_centro_medico_tar_non_professione_sanitaria-53112124/)
Anche in materia penale ci sono state assoluzioni per l'esercizio di questa professione:
http://guide.supereva.it/naturopatia/interventi/2006/10/274606.shtml

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 01-03-2011, n. 588
La professione medica si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi: tali elementi non sono riscontrabili nella pratica dell'osteopatia la quale consiste invece in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell'apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti.

Trib. Genova, 23-07-2003
L'attività di osteopata, se esercitata nel rispetto delle finalità e delle metodologie sue proprie, non invade in alcun modo la sfera dell'attività medica normativamente tutelata. Si tratta infatti di attività certamente volta ad arrecare sollievo e beneficio a soggetti affetti da patologie mediche, ma complementare ed ausiliaria rispetto all'attivita medica. Pertanto non si configura il reato di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p.

http://www.tuttosteopatia.it/wp-content/uploads/memoria-generale-abuso-professione-sanitaria.pdf

Diciamo che la dichiarazione del Ministero della SANITA? non è fonte del diritto e non ha trovato riscontro giurisprudenziale uniforme.
Anche se vi sono stati interventi dell'autorità su singole attività:
http://www.libertas.sm/cont/news/rimini-denunciato-finto-osteopata-per-esercizio-abusivo-della-professione/60327/1.html#.VNuS2PmG98E

Ma a volte i giudici hanno dato ragione ai titolari:
Non costituisce esercizio abusivo della professione di fisioterapista l’attività dell’osteopata, il quale si avvale di un sistema di tecniche esclusivamente manuali (manipolazioni di articolazioni, organi, tessuti), che mirano a correggere meccanicamente delle variazioni strutturali o disordini meccanici capaci di provocare delle alterazioni patologiche.
L’osteopatia non è disciplinata per legge e non è prevista pertanto alcuna abilitazione per l’esercizio di tale professione, che va inquadrata come lavoro tutelato dall’art. 35 Cost. ed espressione della libertà di iniziativa privata ex art. 41 Cost., cosicché ove nella pratica l’osteopata si limiti all’esercizio delle sue competenze e non sconfini nel campo di altri liberi professionisti, non può essere imputato del reato di cui all’art. 348 c.p.
Tribunale penale di Padova, sentenza n. 602 del 04.03.2009.

riferimento id:24626

Data: 2015-02-12 12:36:28

Re:Attività di Osteopata D.O.

Grazie Simone,
Certo concordo con te che la dichiarazione del Ministero non è fonte del diritto, ma tutte le pronunce che hai citato sono comunque antecedenti alla data di tale dichiarazione...inoltre a tal proposito, nel frattempo mi è pervenuto una nota dei NAS, che proprio citando tale dichiarazione del Ministero, conclude che restano in attesa di provvedimento di sospensione dell'attività(che, tra l'altro non abbiamo autorizzato e  di cui abbiamo semplicemente una dichiarazione a firma della titolare).
Grazie

riferimento id:24626

Data: 2015-02-12 16:44:31

Re:Attività di Osteopata D.O.


Grazie Simone,
Certo concordo con te che la dichiarazione del Ministero non è fonte del diritto, ma tutte le pronunce che hai citato sono comunque antecedenti alla data di tale dichiarazione...inoltre a tal proposito, nel frattempo mi è pervenuto una nota dei NAS, che proprio citando tale dichiarazione del Ministero, conclude che restano in attesa di provvedimento di sospensione dell'attività(che, tra l'altro non abbiamo autorizzato e  di cui abbiamo semplicemente una dichiarazione a firma della titolare).
Grazie
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TU NON PUOI INTERVENIRE.
Se i NAS ritengono che sia un esercizio abusivo dell'attività medica invece che scriverlo a te devono farlo chiudere con tanto di sigilli.
Se hanno ragione il magistrato conferma, se hanno torto no.
Tu non hai titolo a fare niente. Pupi intervenire solo con ORDINANZA SINDACALE se ti evidenziano un pericolo per la salute pubblica.
Scrivigli "adeguatamente" e con tono gentile ma fermo!
Se vuoi ci sentiamo!

riferimento id:24626

Data: 2015-02-13 08:22:42

Re:Attività di Osteopata D.O.

Grazie Simone, se non disturbo ti chiamo oggi.

Grazie ancora

riferimento id:24626
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