Toscana - presto la figura di "ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA"
[b]MOZIONE 28 gennaio 2015, n. 794[/b]
[color=red]In merito al recepimento, nell’ambito della normativa regionale, della figura dell’accompagnatore di media montagna.[/color]
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la superfi cie montana della Toscana è pari a 2.229.200
ettari (quinta regione italiana per estensione), di cui
1.806.970 costituiti da territorio montano, un complesso
ambientale che rappresenta una fonte di ricchezza per la
comunità regionale ed, in virtù di ciò, tutelato e normato
sotto tutti i profi li, compreso quello dell’accesso e della
fruizione;
- la fi gura di “accompagnatore di media montagna”
trova riscontro normativo nella legge 2 gennaio 1989, n.
6 (Ordinamento della professione di guida alpina);
Rilevato che:
- l’articolo 21 della legge 6/1989, in relazione agli
accompagnatori di media montagna, recita che: “Le
regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione
di accompagnatori di media montagna”, i quali
svolgono, in una zona o regione determinata, le attività
di accompagnamento”, con esclusione delle zone
rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che
richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda,
piccozza e ramponi ed illustra alle persone accompagnate
le caratteristiche dell’ambiente montano percorso”;
- l’articolo 22 della legge 6/1989 contempla che:
“Nelle regioni che prevedono la fi gura professionale
dell’accompagnatore di media montagna, l’esercizio di
tale attività è subordinato all’iscrizione in apposito elenco
speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale
delle guide”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania);
Rilevato che nell’ordinamento regionale della
Toscana non si contempla la fi gura dell’accompagnatore
di media montagna, mentre, ai sensi dell’articolo 118
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di turismo), viene defi nita
“guida ambientale” chi “per professione accompagna
persone singole o gruppi assicurando la necessaria
assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali,
anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo
di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti
ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali,
le attrattive paesaggistiche e di fornire, inoltre, elementi
di educazione ambientale”;
Ricordato, altresì, che tra i requisiti ed obblighi
per l’esercizio dell’attività di guida ambientale, ai
sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b), della l.r.
42/2000, è prevista “l’abilitazione all’esercizio della
professione, conseguita mediante la frequenza dei
corsi di qualifi cazione professionale ed il superamento
dell’esame di cui all’articolo 121, ovvero abilitazione
conseguita in altra regione o Stato membro dell’Unione
europea, ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore
di media montagna di cui all’articolo 22 della l. 6/1986,
limitatamente alla specialità escursionistica”;
Rilevato che con legge 14 gennaio 2013, n. 4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate),
l’esercizio della professione risulta essere “libero e fondato
sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza
di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei
principi di buona fede, dell’affi damento del pubblico
e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento
e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della
responsabilità del professionista”, tutti requisiti ed
obblighi che, se non puntualmente inseriti nell’ambito di
una cornice di riferimento chiara, quali l’albo o l’elenco
speciale, possono determinare una pericolosa “deriva
professionale” in grado di coinvolgere e penalizzare gli
operatori dell’escursionismo ambientale;
Richiamata la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea
2013), la quale, all’articolo 3, prevede che: “L’abilitazione
alla professione di guida turistica è valida su tutto il
territorio nazionale. Ai fi ni dell’esercizio stabile in
Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento
ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206 della qualifi ca professionale conseguita da un
cittadino dell’Unione europea in uno altro Stato membro ha
effi cacia su tutto il territorio nazionale” ed, inoltre, che:
“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione europea
abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica
nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato
membro operano in regime di libera prestazione di servizi
senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione,
sia essa generale o specifi ca”;
Richiamate le conclusioni cui sono pervenuti gli
Stati generali del turismo e del commercio tenutisi a
Firenze l’8 novembre 2013, con particolare riferimento
all’esigenza emersa di una revisione della governance e
della disciplina del settore turismo;
Preso atto dell’informativa n. 64 della Giunta regionale
sul documento preliminare alla proposta di legge di
modifi ca della l.r. 42/2000, svolta in aula nella seduta
del 14 maggio 2014 e della volontà in essa contenuta di
“intervenire sulla disciplina delle guide turistiche, tenendo
conto delle possibili implicazioni derivanti dal recen te
intervento normativo statale (l. 97/2013, articolo 3);
Considerato che l’introduzione della fi gura di accompagnatore
di media montagna nell’ordinamento regionale
andrebbe, di fatto, a produrre effetti positivi in termini di
sicurezza e di sviluppo economico nelle zone montane e
collinari della Toscana, oltreché in termini di chiarezza
per gli utenti, i quali potranno avvalersi di professionisti
riconoscibili e dotati di standard formativi e professionali
uniformi ed in grado di offrire un livello superiore di
sicurezza e competenza;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a prevedere l’introduzione, in sede di prossima
revi sione della l.r. 42/2000, della fi gura professionale
dell’accompagnatore di media montagna, quale operatore
abilitato a svolgere la propria funzione di accompagnamento,
anche in modalità non esclusiva e non
continuativa, in ambito montano (con esclusione delle
zone rocciose, dei ghiacciai e di quanto previsto ai sensi
della l. 6/1989), nella prospettiva, non solo di uniformare
la normativa toscana a quella di altre regioni, ma anche
dei sopra richiamati effetti positivi in termini di sicurezza
complessiva e di sviluppo economico nelle zone montane
e collinari della Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino
Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati
degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Alberto Monaci
I Segretari
Marco Carraresi
Daniela Lastri
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