TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 133, del 14 gennaio 2015.
[b]Rumore. La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale.[/b]
La pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, ma è rivolta a governare l’assetto del territorio sotto lo specifico profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità. Ne consegue che l’interpretazione teleologica della normativa in questione porta a valorizzare gli interessi protetti da tale disciplina, desumibili dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 447 del 1995, ossia la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
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