Ricorso al TAR tramite PEC: AMMISSIBILE (sentenza 6/2/2015)
Il Tar Campania contraddice il precedente orientamento (T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017) ritenendo ammissibile il ricorso al TAR tramite PEC.
Ecco alcuni passaggi evidenziati in [color=red][b]rosso[/b][/color].
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[b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII – sentenza 6 febbraio 2015 n. 923[/b]
N. 00923/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06700/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6700 del 2014, proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via dei Mille n.16;
contro
il Comune di Grumo Nevano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 1456/pm del 2.10.14 con cui il responsabile del IV Settore Tecnico LL.PP. ha diffidato la società ricorrente dal proseguire i lavori di realizzazione di un impianto di telefonia su una porzione di terreno sita nel territorio del Comune di Grumo Nevano, alla via Baracca snc, censita catastalmente al foglio 1, particella 1368, di cui all’istanza di autorizzazione presentata il 10.6.2013;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di antenne per la telefonia mobile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.7.2014
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata il 10.6.2013 per realizzare l’impianto di telefonia su una porzione di terreno, sita in via Baracca s.n.c., censito al NTC del Comune di Grumo Nevano al foglio 1, particella 1368 e del conseguente diritto della Wind di realizzare l’impianto di pubblica utilità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
- che la società ricorrente ha presentato in data 10.6.2013 istanza, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile alla via Baracca snc, censita catastalmente al foglio 1, particella 1368, denegata dall’amministrazione resistente con provvedimento prot. n. 15092 del 20.11.2013;
- che la società ricorrente ha impugnato il predetto diniego con ricorso recante il numero R.G. 908/2014 davanti a questa Sezione che con la sentenza n. 1538 del 13.3.2014 l’ha accolto annullando il provvedimento di rigetto;
- che, pertanto, la società ricorrente, con nota del 22.9.2014, ha comunicato all’amministrazione resistente l’inizio dei lavori di installazione dell’antenna unitamente a tutti i riferimenti relativi alla direzione dei lavori e alla ditta esecutrice;
- che con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha diffidato la Wind dall’iniziare i lavori sull’assunto della mancanza della documentazione relativa ad indagini sul sottosuolo e al titolo attestante la disponibilità dell’area e contestualmente ha chiesto di integrare l’istanza del 10.6.2013;
- che la società ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento per violazione di legge (artt. 87, 89 e 93 del D.lgs. n. 259/2003; artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990; DPCM 8.7.2003; artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 380/2001; art. 15, comma 2, del Regolamento approvato con delibera comunale n. 44 del 30.7.2014) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l’annullamento della diffida impugnata, nonché l’accertamento della formazione del titolo autorizzatorio per silentium e del suo diritto a realizzare l’impianto;
- che il Comune di Grumo Nevano non si è costituito in giudizio;
- che all’udienza camerale del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definirla con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto
[color=red]- che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata: ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico (PAT; cfr. ex pluris, il DPCM 13 novembre 2014); sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio1994 secondo cui 1. L'avvocato o il procuratore legale (4), munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata;[/color]
- che ricorrono i presupposti per la decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata, in considerazione della palese fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente, relative alla tardività della diffida e della richiesta di integrazione documentale, intervenute allorquando era già decorso - anche a voler tenere conto della data di deposito della sentenza di accoglimento del precedente ricorso proposto avverso l’originario diniego - il termine di novanta giorni di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, previsto per la formazione dell'autorizzazione;
- che, secondo la giurisprudenza della Sezione, l'art. 87 del Codice delle Comunicazioni prevede, per gli impianti di telefonia mobile, la D.I.A. ovvero il silenzio-assenso, conformemente alla ratio sottesa all'intero Codice delle Comunicazioni elettroniche, come desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41 della legge n. 166/2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire: previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge n. 241/1990 (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VII, 27.1.2012, n. 426);
- che l'atto impugnato è, pertanto, illegittimo in quanto intervenuto dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, avvenuta il 10.6.2013, atteso che con la sentenza n. 1538/2014 di questa Sezione era stato annullato il precedente diniego adottato dal Comune resistente con provvedimento prot. n. 15092 del 20.11.2013;
- che, comunque, qualora anche si facesse decorrere nuovamente il termine di novanta giorni dalla data del deposito della sentenza di annullamento del precedente diniego – soluzione ermeneutica che il Collegio ritiene maggiormente condivisibile, ai fini della certezza dell’azione amministrativa –, si rileva che dal 13.3.2014 al 2.10.2014, data di adozione del provvedimento gravato, sono decorsi ben più di novanta giorni;
- che, infine, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto attivarsi per chiedere l’integrazione della documentazione mancante, una volta conosciuta la pronuncia di annullamento del T.A.R., senza attendere la comunicazione di inizio lavori da parte della società ricorrente, all’esito della quale l’unica opzione praticabile sarebbe stata un intervento in autotutela;
- che, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, "in materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) ovvero con esplicito diniego di autorizzazione (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia. Altrimenti, ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium (cit. art. 87 comma 9, D.Lgs. n. 259/2003), si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio fondamentale di semplificazione, apparendo invece coerente con il quadro normativo delineato che l'Amministrazione locale possa esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dalla legge sul procedimentale più volte citata (art. 87 D.Lgs. n. 259 del 2003, cit.)" (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VII, 27.1.2012, n. 426; Consiglio Stato , VI, 26.1.2009, n. 355);
- che, per tali ragioni, il ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure, e con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 1456/pm del 2.10.2014, in considerazione dell’intervenuta formazione del titolo autorizzativo per silentium;
- che le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1456/pm del 2.10.2014.
Condanna il Comune resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000, 00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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