28/02/2014 sentenza in sede di rinvio della corte di appello di XXXX irrevocabile il 28/07/2014
- In riforma della sentenza emessa in data 19/07/2007 dal tribunale on composizione collegiale di XXXX 1° Reato) associazione per delinquere art. 416, comma 2 C.P. (ACCERTATO IN XXXX NEL 1998 E CON CONDOTTA PERDURANTE FINO AD EPOCA ATTUALE)
2° reato) RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITO CONTINUATO Art. 81, 110, 848 bis c.p. (commesso in XXXX tra la fine del 1998 e la seconda metà del 2001)
Dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti : 1) e 2) reclusione anni 4, multa 2.000,00 euro
Pena accessoria: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER 5 ANNI
Questo casellario è compatibile con l'art. 71 del Dlgs 59/2010 ?
Vi prego aiutatemi, sono disperata !!!
SEMPRE GRAZIE !!!
Non capiso bene se si ricava una pena per il primo reato, in ogni casi il riciclaggio è ostativo e quindi il soggetto non può esercitare fino alla riabilitazione o decorsi 5 anni dal momento in cui è stata scontata la pena.
Anche l'associazione per delinquere, se applicata con pena sopra ai tre anni è ostativa.
Il casellario non è molto chiaro ma per entrambi i motivi, il soggetto non sembra idoneo al commercio
28/02/2014 sentenza in sede di rinvio della corte di appello di XXXX irrevocabile il 28/07/2014
- In riforma della sentenza emessa in data 19/07/2007 dal tribunale on composizione collegiale di XXXX 1° Reato) associazione per delinquere art. 416, comma 2 C.P. (ACCERTATO IN XXXX NEL 1998 E CON CONDOTTA PERDURANTE FINO AD EPOCA ATTUALE)
2° reato) RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITO CONTINUATO Art. 81, 110, 848 bis c.p. (commesso in XXXX tra la fine del 1998 e la seconda metà del 2001)
Dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti : 1) e 2) reclusione anni 4, multa 2.000,00 euro
Pena accessoria: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER 5 ANNI
Questo casellario è compatibile con l'art. 71 del Dlgs 59/2010 ?
Vi prego aiutatemi, sono disperata !!!
SEMPRE GRAZIE !!!
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La sola condanna per RICICLAGGIO, a qualunque pena, è ostativa. Quindi il soggetto non potrà essere titolare di attività commerciale per 5 anni da quando avrà finito di scontare la pena.
Anche se non ci fosse stato il riciclaggio i due reati IN CONTINUAZIONE determinavano un elemento ostativo.
CONFERMO quanto detto da Mario.
Quindi:
1) dichiara inefficace la scia
2) segnala alla Procura per le false dichiarazioni in atti
************************
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.