Oneri concessori e oblazione, il provvedimento di determinazione non deve essere motivato
[color=red]Contestabile solo l'erroneità dei conteggi effettuati dall'Ente. I principi sanciti nella sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis del 6 febbraio 2015.[/color]
Avevano presentato ai competenti uffici del Comune una domanda di condono edilizio, a fronte della quale l'Ente Locale notificava loro una richiesta di conguaglio per oblazione ed oneri concessori.
Contro tale determinazione i ricorrenti hanno presentato ricorso al TAR deducendo che il Comune non avrebbe offerto alcuna indicazione né motivazione del calcolo effettuato.
Il TAR Lazio, Sez. II bis, con sentenza del 6 febbraio 2015 ha affermato che, per giurisprudenza incontrastata, “i provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori e dell'oblazione non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità. Non è pertanto configurabile a carico dell'Amministrazione un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'Ente”.
Il Giudice capitolino, sulla base di tale principio, ha respinto il ricorso rilevando che nel caso in esame risulta allegata al provvedimento impugnato una tabella nella quale, sia pure sinteticamente, sono indicati i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri concessori.
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