Commissione di concorso: i tempi impiegati per la correzione degli elaborati non sono sindacabili
Ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo. La sentenza del TAR Lazio, Sez. I del 6 febbraio 2015.
Un candidato ha censurato innanzi al TAR l’esiguità (appena trenta minuti) del tempo impiegato dalla Commissione per valutare i tre elaborati del ricorrente.
Con sentenza del 6 febbraio 2015 la Prima Sezione del TAR Lazio, Roma ha rigettato la censura rilevando come la durata delle operazioni di valutazione delle prove concorsuali è, di norma, insindacabile, in assenza di predeterminazione, come nel caso in esame, dei rispettivi tempi da dedicare alla correzione.
In altri termini, precisa il giudice, i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti in un concorso pubblico non sono sindacabili in sede di legittimità, atteso che non è possibile stabilire quanti e quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e se, quindi, il vizio denunciato infici in concreto il giudizio del singolo candidato, tenuto conto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati e alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo.
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