MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2014, n. 204
[color=red]Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in
una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (15G00018) [/color]
(GU n.30 del 6-2-2015)
[b] Vigente al: 21-2-2015 [/b]
Capo I
Disposizioni introduttive
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione
ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure
per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle
altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi
nelle speciali misure di protezione»;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014
e del 23 ottobre 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 in data 17 ottobre 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Norme definitorie
1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si
intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di
protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle
modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato
dalla Commissione centrale.
3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione
pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma 1,
lettera e-bis) e comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni
e modificazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti ammessi, in
qualita' di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo
speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione
centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13
febbraio 2001, n. 45.
2. Il presente regolamento si applica, altresi', ai soggetti di cui
al comma 1, anche se non piu' sottoposti alle misure di cui al
medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
Art. 3
Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia
non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma
2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il
diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione e'
riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che i
medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata
proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di
protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo
13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge.
Capo II
Disposizioni di carattere procedimentale
Art. 4
Istruttoria della domanda di assunzione
1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per
chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione e'
presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione
centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda, redatta
nelle forme stabilite dalla Commissione centrale, puo' recare
l'indicazione di una o piu' sedi e di uno o piu' ambiti territoriali
preferenziali.
2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1
comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione
utile a conoscere la natura e l'entita' dei benefici economici
erogati al soggetto a titolo di:
a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera
c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento
sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82;
c) misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo
13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
3. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli
elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del
diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale
che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 5.
4. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto
beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui al
comma 3 e' trasmessa, a cura della segreteria della Commissione
centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure.
Art. 5
Elenco delle domande di assunzione
1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e
all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in
modo inversamente proporzionale all'entita' dei benefici economici di
cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2, percepiti da
ciascuno fino a quel momento. Nel caso in cui piu' soggetti si
collochino nella medesima posizione, l'anzianita' anagrafica
costituisce titolo di preferenza.
2. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti
nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua,
d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali
compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e
riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente
espresse dall'interessato.
Art. 6
Ricognizione dei posti disponibili
1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il Servizio
centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare
ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna
amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
integrazioni e modificazioni, ivi incluse anche le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le
consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare
in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82. Per quanto riguarda i testimoni
sottoposti alle speciali misure di protezione, ai fini della
ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede
con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali
presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la
ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con
Funzione pubblica.
3. Le Amministrazioni centrali per il tramite della Funzione
pubblica e quelle territoriali e locali, presso le quali e' stata
effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano al
Servizio centrale, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della
suddetta procedura, l'esito, anche negativo, della citata
ricognizione.
4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette le risultanze
della ricognizione di cui al comma 3 alla Commissione centrale,
unitamente all'elenco di cui all'articolo 5.
Art. 7
Assegnazione dei posti disponibili
1. La Commissione centrale delibera l'assegnazione dei posti
disponibili agli aventi diritto inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 5, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, tenuto
conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale e le
preferenze espresse in sede di presentazione delle domande.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica
della delibera della Commissione centrale, ciascun testimone
manifesta al Servizio centrale il proprio assenso all'assegnazione.
In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio
centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale,
che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.
Art. 8
Attuazione del programma di assunzione
1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese
adottate con le singole amministrazioni interessate, modalita' e
criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' ed adotta i
necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio
centrale comunica, con le modalita' ritenute piu' idonee per
garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun
candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il giudizio di idoneita' non comporta
valutazione comparativa ed e' volto ad accertare esclusivamente
l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel
quale avviene l'assunzione.
2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi
all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni
interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la
sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.
3. La Commissione centrale, entro il 30 dicembre di ogni anno,
comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di
assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento.
Art. 9
Misure per la tutela del posto di lavoro
1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti
di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attivita' lavorativa
presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro
assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli
interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per
la loro assegnazione in comando o distacco presso altre
amministrazioni, secondo le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138.
2. E' comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia
in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1,
lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Art. 10
Familiari dei soggetti assunti
1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale programma
di protezione, la Commissione centrale puo' rideterminare la misura
dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di
capacita' lavorativa, inserite nel programma, con le modalita'
previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82.
2. Alla cessazione dello speciale programma di protezione, la
Commissione puo', comunque, deliberare misure atte a favorire il
reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente.
Art. 11
Tutela della riservatezza dei soggetti assunti
1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina
si applica ai testimoni non piu' sottoposti allo speciale programma
di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle
generalita'.
Art. 12
Clausola di neutralita' finanziaria
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata mediante
l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al
visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2014
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015
Interno, foglio n. 177
[img width=300 height=52]http://www.gazzettaufficiale.it/resources/img/logo.png[/img]