Data: 2015-02-08 07:08:53

"Pentiti" assunti nella Pubblica Amministrazione - DM 204/2014


MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2014, n. 204
[color=red]Regolamento in materia di assunzione dei testimoni  di  giustizia  in
una pubblica amministrazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,
lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (15G00018) [/color]
(GU n.30 del 6-2-2015)
[b]  Vigente al: 21-2-2015  [/b]
Capo I

Disposizioni introduttive



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                          di concerto con


                IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,  recante  «Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e  per
la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per  la  protezione
ed il trattamento sanzionatorio di  coloro  che  collaborano  con  la
giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre  2013,  n.  125,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni»;
  Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n.  138,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure
per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia  e  delle
altre persone sottoposte a protezione, nonche'  dei  minori  compresi
nelle speciali misure di protezione»;
  Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto  2014
e del 23 ottobre 2014;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400 in data 17 ottobre 2014;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                          Norme definitorie

  1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione  centrale  si
intende  la  Commissione  centrale  di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
  2. Per  Servizio  centrale  si  intende  il  Servizio  centrale  di
protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991,  n.  82,  per  l'attuazione  e  la  specificazione  delle
modalita' esecutive del programma speciale di  protezione  deliberato
dalla Commissione centrale.
  3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della  Funzione
pubblica istituito nell'ambito della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.
  4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma  1,
lettera e-bis) e comma 2-bis, del  citato  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa,  nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  integrazioni
e modificazioni.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento  si  applica  ai  soggetti  ammessi,  in
qualita' di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero  allo
speciale  programma  di  protezione  deliberati  dalla  Commissione
centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge  13
febbraio 2001, n. 45.
  2. Il presente regolamento si applica, altresi', ai soggetti di cui
al comma 1, anche se non  piu'  sottoposti  alle  misure  di  cui  al
medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
                              Art. 3

Riconoscimento del diritto di assunzione ai  testimoni  di  giustizia
  non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione

  1. In conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  16-ter,  comma
2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  il
diritto  all'assunzione  presso  una  pubblica  amministrazione  e'
riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che  i
medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata
proroga delle speciali misure  ovvero  dello  speciale  programma  di
protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo
13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge.
Capo II

Disposizioni di carattere procedimentale
                              Art. 4


              Istruttoria della domanda di assunzione

  1. La domanda per  accedere  ad  un  programma  di  assunzione  per
chiamata diretta nominativa presso una  pubblica  amministrazione  e'
presentata dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2  alla  Commissione
centrale per il tramite del Servizio centrale.  La  domanda,  redatta
nelle  forme  stabilite  dalla  Commissione  centrale,  puo'  recare
l'indicazione di una o piu' sedi e di uno o piu' ambiti  territoriali
preferenziali.
  2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda  di  cui  al  comma  1
comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o  informazione
utile a conoscere  la  natura  e  l'entita'  dei  benefici  economici
erogati al soggetto a titolo di:
  a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera
c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
  b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento
sociale ai sensi dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82;
  c) misure straordinarie di natura economica ai sensi  dell'articolo
13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
  3. La Commissione centrale,  ricevuti  dal  Servizio  centrale  gli
elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la  sussistenza  dei
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del
diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti  al  Servizio  centrale
che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 5.
  4.  Qualora  l'avente  diritto  all'assunzione  sia  un  soggetto
beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui  al
comma 3 e' trasmessa,  a  cura  della  segreteria  della  Commissione
centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure.
                              Art. 5


                Elenco delle domande di assunzione

  1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla  tenuta  e
all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in
modo inversamente proporzionale all'entita' dei benefici economici di
cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2,  percepiti  da
ciascuno fino a quel momento.  Nel  caso  in  cui  piu'  soggetti  si
collochino  nella  medesima  posizione,  l'anzianita'  anagrafica
costituisce titolo di preferenza.
  2. Ai fini  dell'assunzione,  relativamente  ai  soggetti  inseriti
nell'elenco di cui  al  comma  1,  il  Servizio  centrale  individua,
d'intesa  con  i  Prefetti  competenti,  gli  ambiti  territoriali
compatibili con la tutela delle  concrete  esigenze  di  sicurezza  e
riservatezza personale, tenuto conto delle  preferenze  eventualmente
espresse dall'interessato.
                              Art. 6


                Ricognizione dei posti disponibili

  1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il  Servizio
centrale, al fine di avviare il programma assunzionale  d'intesa  con
le  amministrazioni  interessate,  provvede    alla    preliminare
ricognizione  dei  posti  disponibili,  acquisendo,  presso  ciascuna
amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  ivi  incluse  anche  le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e  loro  associazioni
presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le
consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da  riservare
in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge  15  marzo  1991,  n.  82.  Per  quanto  riguarda  i  testimoni
sottoposti  alle  speciali  misure  di  protezione,  ai  fini  della
ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale  provvede
con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
  2.  Per  gli  uffici  periferici  delle  Amministrazioni  centrali
presenti nei medesimi ambiti territoriali  di  cui  al  comma  1,  la
ricognizione viene effettuata  dal  Servizio  centrale  d'intesa  con
Funzione pubblica.
  3. Le  Amministrazioni  centrali  per  il  tramite  della  Funzione
pubblica e quelle territoriali e locali, presso  le  quali  e'  stata
effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e  2,  comunicano  al
Servizio centrale, entro il termine di  45  giorni  dall'avvio  della
suddetta  procedura,  l'esito,  anche  negativo,  della  citata
ricognizione.
  4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette  le  risultanze
della ricognizione di cui  al  comma  3  alla  Commissione  centrale,
unitamente all'elenco di cui all'articolo 5.
                              Art. 7


                Assegnazione dei posti disponibili

  1.  La  Commissione  centrale  delibera  l'assegnazione  dei  posti
disponibili  agli  aventi  diritto  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 5, secondo l'ordine  progressivo  ivi  indicato,  tenuto
conto del  titolo  di  studio  e  della  professionalita'  posseduti,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  sicurezza  personale  e  le
preferenze espresse in sede di presentazione delle domande.
  2. Entro il termine perentorio di quindici  giorni  dalla  notifica
della  delibera  della  Commissione  centrale,  ciascun  testimone
manifesta al Servizio centrale il proprio  assenso  all'assegnazione.
In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio
centrale provvede a darne comunicazione  alla  Commissione  centrale,
che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.
                              Art. 8


              Attuazione del programma di assunzione

  1. Il Servizio centrale definisce, sulla base  di  apposite  intese
adottate con le  singole  amministrazioni  interessate,  modalita'  e
criteri per lo svolgimento delle  prove  di  idoneita'  ed  adotta  i
necessari accorgimenti  a  tutela  della  riservatezza.  Il  Servizio
centrale  comunica,  con  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee  per
garantire la sicurezza, la  riservatezza  e  l'anonimato  di  ciascun
candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento  delle  prove  di
cui all'articolo 32 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  giudizio  di  idoneita'  non  comporta
valutazione comparativa  ed  e'  volto  ad  accertare  esclusivamente
l'idoneita' del lavoratore a svolgere le  mansioni  del  profilo  nel
quale avviene l'assunzione.
  2.  Per  l'attuazione  dei  successivi  adempimenti  connessi
all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le  Amministrazioni
interessate  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee  a  garantire  la
sicurezza,  la  riservatezza  e  l'anonimato,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.
  3. La Commissione centrale, entro il  30  dicembre  di  ogni  anno,
comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di
assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento.
                              Art. 9


              Misure per la tutela del posto di lavoro

  1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono  ai  soggetti
di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere  attivita'  lavorativa
presso la  pubblica  amministrazione  che  ha  provveduto  alla  loro
assunzione, sono  attivate  le  procedure  per  l'assegnazione  degli
interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero  per
la  loro  assegnazione  in  comando  o  distacco  presso  altre
amministrazioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138.
  2. E' comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia
in aspettativa retribuita ai sensi  dell'articolo  16-ter,  comma  1,
lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
                              Art. 10


                  Familiari dei soggetti assunti

  1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale  programma
di protezione, la Commissione centrale puo' rideterminare  la  misura
dell'assegno di mantenimento per le  persone  a  carico  e  prive  di
capacita'  lavorativa,  inserite  nel  programma,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 13, comma  6,  del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82.
  2. Alla cessazione  dello  speciale  programma  di  protezione,  la
Commissione puo', comunque, deliberare  misure  atte  a  favorire  il
reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente.
                              Art. 11


          Tutela della riservatezza dei soggetti assunti

  1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima  disciplina
si applica ai testimoni non piu' sottoposti allo  speciale  programma
di  protezione,  che  risultano  beneficiari  del  cambiamento  delle
generalita'.
                              Art. 12


                Clausola di neutralita' finanziaria

  1. L'attuazione del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata  mediante
l'utilizzo  di  beni  e  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al
visto e alla registrazione della  Corte  dei  conti,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 18 dicembre 2014

                                            Il Ministro dell'interno
                                                      Alfano         

Il Ministro per la semplificazione
  e la pubblica amministrazione
              Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015
Interno, foglio n. 177

[img width=300 height=52]http://www.gazzettaufficiale.it/resources/img/logo.png[/img]

riferimento id:24545
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it