Data: 2015-02-05 07:02:16

SCIA per ampliamento magazzini generali. Richiesta chiarimenti

Prot. n. 18 del 2 gennaio 2015 Comune di Campegine
REGGIO EMILIA
(via PEC)

[b][color=red]Oggetto: SCIA per ampliamento magazzini generali. Richiesta chiarimenti.[/color][/b]

Si fa riferimento alla richiesta del 2 dicembre scorso, con la quale codesto SUAP chiede
chiarimenti riguardo alla procedura da seguire per la presentazione di una SCIA relativa ad un
ampliamento di magazzino generale.
A tale riguardo si rappresenta quanto segue.
Le disposizioni del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno”, come modificate dall’art. 18 del d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147,
modificano le norme previgenti, semplificano il procedimento trasformando il precedente regime
autorizzatorio in SCIA e delineano anche un nuovo iter amministrativo così specificato dall’art. 80-
quinquies:
“Art. 80-quinquies Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale
1. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai
sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con
comunicazione unica,..omissis … al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello
unico per le attività produttive.
2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290,
è sostituito dal seguente: “Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono
presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività
produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attività …”.
.. omissis..
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente:
“Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali
da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito
del 'visto' dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o
enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con 2
una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello
sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello
unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.".
Nella normativa previgente il Ministero rilasciava l’autorizzazione per l’esercizio di un
magazzino generale previo parere favorevole della camera di commercio territorialmente
competente
A parere dello scrivente, questo intervento legislativo di semplificazione non ha voluto
cambiare sostanzialmente i principali soggetti responsabili del procedimento amministrativo. Per
questa ragione, pertanto, la nuova disciplina ha previsto la trasmissione della SCIA allo scrivente
ed al SUAP/SUE tramite il registro delle imprese con la procedura telematica denominata
“comunicazione unica” (disciplinata dall’art. 9 del dl 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).
Tramite la suddetta procedura telematica, infatti, l’impresa potrà al contempo assolvere
tutti gli adempimenti nei confronti del registro delle imprese e del REA e la camera di commercio
sarà in grado di acquisire automaticamente i dati necessari alle proprie funzioni iscrivendo al
registro delle imprese le nuove attività nel caso di un nuovo impianto e/o eventualmente, quando
possibile, aggiornare le posizioni esistenti nei casi di trasferimento o trasformazione di impianto o
di titolarità.
Si ricorda che tali funzioni riguardano anche accertamenti e verifiche richieste dallo
scrivente quale amministrazione procedente, nei termini previsti dall’art. 19 della l. 241/90 (v. art.
4 R.D. 1 luglio 1926, n. 2290 “Ordinamento dei magazzini generali”) nonché le disposizioni relative
all’attività di vigilanza, non modificate dalla nuova normativa, affidate alle camere di commercio
ai sensi dell’art. 9 del R.D. 6 gennaio 1927, n. 126 (Approvazione del regolamento generale concernente
l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti
magazzini generali).
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l’ampliamento di un magazzino
generale, l’art. 1 del R.D. n. 126/271 prescrive che alla SCIA per i locali già costruiti, siano allegate
le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile, mentre per locali da costruire o
da trasformare sia allegato un regolare progetto delle opere da compiere, munito del "visto"
dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario. In considerazione della delega
operata dallo Stato a favore delle regioni per le funzioni dei soppressi uffici del Genio civile
occorrerà fare riferimento ad analogo ufficio regionale.
IL DIRETTORE GENERALE3
(Gianfrancesco Vecchio)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
serafina.digeronimo@mise.gov.it
www.mise.gov.it
SUAP

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